Failure to display parking ticket behind windshield

30.2005.224Übriges Gericht01.12.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1 appealed against a traffic administrative penalty decision that fined him CHF 40 for parking without placing the parking ticket visibly behind the windshield. He argued that the officer could have waited and that the ticket had been placed inside the vehicle because a previous visible ticket had allegedly been stolen. The Pretura penale held that these reasons did not excuse the statutory display duty under Art. 48 para. 7 OSS, found no reason to depart from the lower authority’s decision, dismissed the appeal, and charged the appellant with appeal costs and expenses.

Omnilex-Regeste

Art. 48 cpv. 7 OSS; display of parking ticket behind windshield in parking areas served by a collective parking meter: the motorist must place the ticket so that it is clearly visible from outside the vehicle. Leaving the vehicle open, the alleged possibility of later interference, or the fact that the driver placed the ticket elsewhere inside the car does not discharge this obligation (consid. relevant). A violation is sanctioned under Art. 90 n. 1 LCS and the disciplinary fine schedule. In the absence of any legal or factual ground to deviate from the challenged decision, the appeal is dismissed and the costs are borne by the appellant pursuant to LPContr.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.224

Data decisione, Autorità: 01.12.2005, PRPEN

Titolo: Omissione di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza.

Incarto n. 30.2005.224/AMM 18224/408

Bellinzona 1 dicembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 18224/408 del 1° luglio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 18 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 1° luglio 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo targato TI __________, il 24 gennaio 2005 attorno alle ore 14.20, in piazza Governo a Bellinzona, “omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2005, nel quale chiede l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 18 agosto 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che l’art. 48 cpv. 7 OSS impone al conducente intenzionato a posteggiare in un’area servita da un parchimetro collettivo – qualora l’apparecchio distribuisca un tagliando contro pagamento della tassa di parcheggio – di applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’autoveicolo;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che per l'inosservanza all’art. 48 cpv. 7 OSS, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 202.2);

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato la sua Hyundai Pony 1500l targata TI __________ – il 24 gennaio 2005 attorno alle ore 14.20, in piazza Governo a Bellinzona – “omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile”;

che il ricorso si esaurisce nelle seguenti censure:

“A il vigile addetto poteva aspettarmi o farsi trovare. La macchina aveva il portellone aperto.

B il cartellino era stato effettivamente messo nell’interno della vettura, conservativamente, in quanto già una volta messo in modo visibile, esattamente sotto il tergicristallo, mi era stato sottratto”;

che né il fatto di avere lasciato il portellone dell’automobile aperto, né l’asserita sottrazione del tagliando in un’altra non meglio precisata occasione esimevano tuttavia il multato – con ogni evidenza – dall’obbligo sancito dall’art. 48 cpv. 7 OSS di “applicare il biglietto in modo ben visibile dietro il parabrezza dell’auto­veicolo”;

che nulla imponeva altresì all’agente denunciante, contrariamente al parere dell’insorgente, di aspettare il contravventore o di “farsi trovare”;

che le doglianze ricorsuali non possono dunque trovare accoglimento, né dagli atti emergono elementi che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata;

che a ragione l’autorità di primo grado ha quindi inflitto all’interessato una multa di fr. 40.–, pari a quella sancita dal predetto elenco allegato all’ordinanza sulle multe disciplinari per siffatto genere d’infrazione, con i relativi oneri processuali;

che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, va dunque respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 7 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

parking violationparking tickettraffic offensedisciplinary finecostsappeal dismissal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant violated the rule requiring a parking ticket to be displayed visibly behind the windshield.

Extrahierter Entscheid

Yes. Leaving the car open or alleging prior theft of a ticket did not excuse non-compliance with the display requirement.

Extrahierte Begründung

Art. 48 para. 7 OSS expressly requires visible placement behind the windshield; the appellant's explanations do not remove that duty.

Kernrechtsfrage

Whether the fine and procedural costs should be annulled or altered on appeal.

Extrahierter Entscheid

No. The lower authority correctly imposed the statutory fine and the appeal costs were also charged to the appellant.

Extrahierte Begründung

The challenged decision matched the disciplinary fine schedule and no basis appeared to depart from it.

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