Night driving with lights off on illuminated road

30.2005.117Übriges Gericht01.09.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1 appealed a Sezione della circolazione decision imposing a CHF 60 fine for driving at 18:10 on 9 November 2004 with headlights off on an illuminated road. He argued that he had driven with his lights on and that the police had erred. The Pretura penale held that police reports are not automatically conclusive, but after assessing the officers' consistent statements found no reasonable doubt that the infringement occurred. The appeal was therefore dismissed, the fine confirmed, and appeal costs of CHF 100 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 41 cpv. 1 LCS; art. 31 cpv. 2 lett. a ONC; art. 90 n. 1 LCS; evidentiary value of police reports in disciplinary traffic proceedings. Police constatazioni do not enjoy a legal presumption of truth and must be freely assessed by the deciding authority in light of the whole file and the party’s objections. Where the officers’ statements are clear and mutually consistent and no plausible reason for error or false reporting is shown, the authority may deny the existence of any reasonable doubt and uphold the infringement. If the appeal is unfounded, it is dismissed with costs under art. 15 cpv. 2 LPContr.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.117

Data decisione, Autorità: 01.09.2005, PRPEN

Titolo: circolazione a luci spente di notte su strada illuminata. Versioni agente e multato discordanti

Incarto n. 30.2005.117/AMM 7731/408

Bellinzona 1 settembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 7731/408 del 18 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 18 marzo 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere circolato di notte, alle ore 18.10 del 9 novembre 2004, in via San Gottardo a __________, “con il veicolo TI __________ a luci spente ..., su strada illuminata”;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto multa di fr. 60.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 marzo 2005, nel quale postula l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 41 cpv. 1 LCS, concretato dall’art. 31 cpv. 2 lett. a ONC, i veicoli devono avere le luci accese dall’imbrunire al far del giorno, come pure quando è richiesto dalle condizioni atmosferiche;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che per la circolazione a luci spente di notte su strada illuminata, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.– (infrazione n. 323.1);

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere circolato di notte – alle ore 18.10 del 9 novembre 2004, in via San Gottardo a __________ – “con il veicolo TI __________ a luci spente ..., su strada illuminata”;

che l'insorgente non mette in dubbio, di per sé, l’esigenza di circolare con i fari accesi nel momento indicato nel rapporto di contravvenzione; egli sostiene nondimeno di avere circolato quel giorno – fin dal pomeriggio – con le luci sempre accese, e adombra al riguardo un erroneo accertamento di polizia;

che in un rapporto del 26 dicembre 2004, cui l’interessato ha avuto modo di presentare osservazioni il 25 febbraio successivo, uno degli agenti denuncianti ha precisato quanto segue:

“In data 09.11.2004, unitamente al sgt __________, ci si trovava a svolgere il normale servizio di pattuglia esterno, a bordo del veicolo di servizio contrassegnato TI __________.

Alle ore 18.10, in territorio di __________, sia il sottoscritto sia il collega potevamo notare con assoluta certezza, transitare su Via San Gottardo in direzione di __________, il veicolo Porsche 944 TI __________ avente le luci spente. [...]”;

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto non è dato di vedere, né l’interessato spiega, in che modo gli agenti denuncianti – sicuri di avere notato “con assoluta certezza, transitare su Via San Gottardo in direzione di __________, il veicolo Porsche 944 TI __________ avente le luci spente” (rapporto citato, a metà) – possano ragionevolmente essersi confusi entrambi, né si intravedono ragioni che possano averli indotti a dichiarare circostanze inveritiere o a dirsi sicuri di un fatto a loro dubbio;

che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato le dichiarazioni agli atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha commesso l’infrazione ravvisata nella decisione impugnata;

che a ragione la Sezione della circolazione gli ha quindi inflitto una multa di fr. 60.–, pari a quella sancita dal predetto elenco allegato all’OMD, con i relativi oneri processuali;

che il ricorso – infondato – deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che queste ultime vengono nondimeno contenute in soli fr. 100.– complessivi, l’insorgente avendo verosimilmente impugnato la decisione nel convincimento – ancorché erroneo – di avere circolato in modo conforme alle prescrizioni;

per questi motivi, visti gli art. 41 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 31 cpv. 2 lett. a ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

traffic offenseheadlightsevidentiary assessmentpolice reportdisciplinary finecosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the traffic fine was admissible and well-founded

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible but unfounded; the challenged decision was confirmed.

Extrahierte Begründung

The court found no reasonable doubt that the police observations were correct and held that the appellant had driven with the lights off. Police reports are not automatically presumed truthful, but the judge may freely assess them and, here, found no reason to doubt the officers.

Kernrechtsfrage

Whether the CHF 60 disciplinary fine and procedural costs should be upheld

Extrahierter Entscheid

The fine of CHF 60 and the imposed court costs were upheld, with appeal costs set at CHF 50 court fee and CHF 50 expenses.

Extrahierte Begründung

For driving at night with lights off on an illuminated road, the disciplinary fine listed in the annex to the disciplinary fines ordinance is CHF 60; since the infringement was proven, the sanction and costs remained in force.

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