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Numero d'incarto:
30.2004.9
Data decisione, Autorità:
03.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.9
ir/gm
Lugano
3 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2004
di
contro
la decisione del 30 dicembre 2003 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
-
che con
ricorso 28 gennaio 2004 la ditta __________ ha impugnato la decisione formale
datata 30 dicembre 2003 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha fissato
l'importo dei contributi AVS dovuti, riferiti al periodo 1.4.1999 - 31.12.2002;
-
che, in
particolare, l'amministrazione ha fissato, con la decisione di tassazione
d'ufficio, a carico della ricorrente l'obbligo di versare complessivi CHF
15'414.50.
__________ si è rivolta al
Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando il procedimento con impugnativa
28 gennaio 2004;
- che il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha
notificate.
In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente
(DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid.
3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono
rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento
dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (DTF
119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di
ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
-
che la
procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale;
-
che per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAVS, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono
applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che
la legge non preveda espressamente una deroga;
-
che nel
caso in esame, la decisione della Cassa impugnata non ha ancora fatto oggetto
di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve
pertanto essere dichiarato irricevibile;
-
che nella
decisione impugnata rettamente l’amministrazione ha indicato, quale rimedio
giuridico, la procedura di opposizione alla Cassa stessa. Si giustifica
pertanto la trasmissione degli atti alla Cassa affinché proceda all'emanazione
della decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
28 gennaio 2004 della ditta __________ é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione
di Bellinzona affinchè proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una
decisione su opposizione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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