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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.48
Data decisione, Autorità:
23.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.48/KRM
3494/208
Bellinzona
23
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 febbraio 2004
presentato da
____________, domiciliata a ____________, ____________ 3,
difesa da: Avv. ____________ ____________, ____________,
contro
la decisione
____________ 2004, n. /, emessa dalla Sezione
della circolazione, ____________,
rilevato che il ricorso non è stato
intimato per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con risoluzione 13
febbraio 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto alla ricorrente una
multa di fr. 790.-, oltre a fr. 100.- di tassa di giustizia ed alle spese di
fr. 40.-, per il seguente motivo:
"Alla guida della
vettura ____________, circolando sulla semiautostrada A13 perdeva
negligentemente la padronanza di guida per cui urtava la protezione metallica
centrale e quella laterale destra."
che la decisione è stata presa
in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS; 3 cpv. 1, 7
cpv. 1 ONC;
che la ricorrente non contesta
l'infrazione e la sua colpa, ma chiede una riduzione della multa in
considerazione della sua situazione finanziaria e personale di studentessa;
che dalla documentazione
versata agli atti emerge che ____________ ____________ è iscritta come
studentessa di medicina dentale all'università di ____________;
che risulta quindi credibile
che la sua situazione economica rispecchi quella di una persona senza reddito,
come asserito nel ricorso;
che nelle suddescritte
circostanze, pur rilevando che l'infrazione commessa è idonea a creare un serio
pericolo, può eccezionalmente essere presa in considerazione una riduzione
della multa, che può essere fissata in fr. 400.- con conseguente riduzione
della tassa di giustizia a fr. 80.- e delle spese a fr. 30.-.
che visto l'esito del gravame
non si prelevano tasse e spese per questa decisione;
che la somma da pagare eccede
quella versata come cauzione: la differenza verrà ritornata alla ricorrente,
alla crescita in giudicato della sentenza, sul conto che verrà indicato da lei
o dalla sua patrocinatrice;
per questi motivi visti gli art. 90 cifra 1 LCS, 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 18 febbraio 2004 di ____________ ____________, ____________, è parzialmente accolto.
La multa inflitta con
risoluzione n. / dalla Sezione della circolazione è ridotta
a fr. 400.-, la tassa di giustizia a fr. 80.- e le spese a fr. 30.-.
-
Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese per questa decisione.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione,
____________,
Avv. ____________ ____________, ____________,
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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