Appeal inadmissible for non-Italian filing and no advance payment

30.2004.360Übriges Gericht09.02.2005Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

RI 1 appealed a fine decision issued by CRTE 1. The appeal was filed in German rather than Italian, and the appellant also failed to pay the requested advance on costs within the peremptory deadline set by the Pretura penale. Since neither defect was cured after warning, the President of the Pretura penale declared the appeal inadmissible and ordered that no fees or costs be collected.

Omnilex-Regeste

Art. 5 LPContr, Art. 6 LPContr, Art. 15 LPContr; an appeal must be filed in Italian and defects must be remedied within the peremptory time limit set by the court, failing which the appeal is inadmissible. The language requirement is mandatory; where the appellant neither submits a compliant Italian-language pleading nor pays the ordered advance on costs despite a warning, the court may declare the appeal irreceivable without further examination of the merits.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.360

Data decisione, Autorità: 09.02.2005, PRPEN

Titolo: ricorso irrivevibile poiché non in lingua italiana e poiché il ricorrente non ha effettuato il pagamento a titolo di anticipo per tasse e spese

Incarto n. 30.2004.360/pg 260028/290

Bellinzona 9 febbraio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 8 novembre 2004 presentato da

RI 1 (A)

contro

la decisione n° 26028/290 del 22 ottobre 2004 emessa d CRTE 1

letti ed esaminati gli atti;

considerato, in fatto ed in diritto

A. L’8 novembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 22 ottobre 2004 con cui CRTE 1 gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver effettuato, alla guida del veicolo articolato __________, un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.

L'allegato era redatto in lingua tedesca.

B. In data 18 novembre 2004 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto

segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr):

art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

Inoltre, in applicazione dell'art. 15 LPcontr, la invito a versare a titolo di anticipo per tasse e spese, l’importo di fr. 250.00 entro il 10 dicembre 2004 mediante la polizza qui unita o sul c.c.p. 65-721220-9 della Pretura penale, Bellinzona (codice SWIFT: POFICHBE Swiss Post Postfinance Berna).

Se è utilizzato il servizio degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data dell’ordine impartito alla banca. Se incarica una banca, deve provvedere perchè essa esegua il suo ordine tempestivamente.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per presentare quanto richiesto, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile.

C. Entro i termini assegnati il ricorrente non ha provveduto ad effettuare il pagamento a titolo di anticipo, né ha presentato il ricorso in lingua italiana.

D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 8 novembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

  1. Non si prelevano né tasse, né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

inadmissibilitylanguage requirementadvance on costsdeadlinecontravention appeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal complied with the mandatory Italian-language requirement

Extrahierter Entscheid

The appeal did not comply with the mandatory language requirement because it was not written in Italian.

Extrahierte Begründung

Art. 5 LPContr requires appeals to be written in Italian; the defect was not cured within the peremptory deadline.

Kernrechtsfrage

Whether failure to pay the advance on costs within the deadline required dismissal of the appeal

Extrahierter Entscheid

Because the appellant did not pay the advance on costs despite warning, the appeal had to be declared inadmissible.

Extrahierte Begründung

Under Art. 15 and Art. 6 LPContr, the court may require an advance and declare the appeal inadmissible if the defect is not remedied in time.

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