AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.3
Data decisione, Autorità:
29.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.3
cr/sc
Lugano
29 luglio
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2004
di
RI1
rappr. da: RA1
contro
la decisione del 24 dicembre 2003 emanata
da
Cassa CO1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell'11 dicembre 2003 la Cassa CO1 ha fissato i contributi dovuti da
RI1 quale indipendente, dal 1.1.2001 al 31.12.2001 sulla base di un reddito
aziendale di fr. 95'070, da cui sottrarre fr. 5'390 quale percentuale del 3.5%
calcolata sul capitale investito nell'azienda pari a fr. 154'000, per un
reddito soggetto a contribuzione complessivo di fr. 89'680 (cfr. doc. A).
1.2. A seguito
della tempestiva opposizione inoltrata dall'assicurato, rappresentato dallo RA1
la Cassa, con decisione su opposizione del 24 dicembre 2003, ha confermato i
dati sui quali è stato calcolato il contributo affermando:
"
IN FATTO E IN DIRITTO
La Cassa ha determinato il contributo personale
quale indipendente a carico dell'opponente per l'anno 2001 attenendosi ai dati
forniti dall'autorità fiscale, e relativi alla tassazione 2003 A.
Il reddito professionale notificato ammonta a fr.
95'070.--, il capitale investito nell'azienda a fr. 154'000.--.
Il contributo è stato calcolato in base alle
vigenti disposizioni legali in materia.
L'opponente contesta il calcolo posto a
fondamento della determinazione del contributo e chiede che la decisione venga
modificata, assumendo che: "il reddito del lavoro secondo la notifica di
tassazione 2001-2002 è di fr. 45'000.--".
La Cassa fa osservare quanto segue:
-
Giusta
la procedura di fissazione e determinazione dei contributi disciplinata
dall'art. 22 cpv. 1 OAVS, i contributi sono fissati per ciascun anno di
contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile.
-
L'art.
22 cpv. 2 OAVS, stabilisce che, i contributi sono calcolati sul reddito
conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione e sul capitale
proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con tassazione
biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno.
-
L'art.
22 cpv. 3 OAVS, recita che, il reddito dell'anno di contribuzione è stabilito
secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi
commerciali chiusi in quell'anno.
-
Nella
fattispecie il contributo per l'anno 2001 deve essere calcolato sul reddito
conseguito nello stesso anno in base alla tassazione IFD 2003 A passata in
giudicato (art. 23 cpv. 1, OAVS).
-
Il
reddito dell'attività lucrativa viene accertato dall'autorità fiscale, le cui
indicazioni sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
-
Il
competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati comunicati alla Cassa
sono esatti e che la tassazione è definitiva.
-
Alla
luce di quanto precede, il reddito aziendale della tassazione 2001-2002 (anni
di guadagno 1999-2000) non entra più in linea di conto." (Doc. A)
1.3. Contro la
stessa l'assicurato, sempre patrocinato dalloRA1 è tempestivamente insorto con
ricorso del 13 gennaio 2004, postulando l'annullamento del provvedimento della
Cassa e osservando:
"
In data 12 dicembre 2003 il sottoscritto
presentava reclamo contro la decisione definitiva di fissazione dei contributi
AVS 2001 per l' RI1 riferendosi sul fatto della determinazione del reddito sul
biennio 2001/2002, non tenendo conto però che le autorità AVS a partire
già dal 2001 si basavano sul reddito annuo e non più sulla media del reddito di
un biennio.
La Cassa CO1 ha respinto il reclamo con decisione
del 24 dicembre 2003, riconfermando il reddito 2001 in
Fr. 95'070.-- ed il capitale investito
nell'azienda a Fr. 154'000.--.
La Cassa fa osservare che ha determinato il
contributo a carico del mio cliente attenendosi ai dati forniti
dall'autorità fiscale e relativi alla tassazione 2003 A.
Interpellata a tale proposito l'autorità
fiscale (__________) questa mi conferma che i dati trasmessi
all'AVS concernenti l'anno 2001 sono conformi a quelli dichiarati nel modulo e
cioè:
reddito
aziendale Fr. 89'588.--
capitale
investito Fr. 153'162.--
Alla luce di tali fatti chiedo pertanto che la
decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG concernente l'anno 2001 venga
così modificata:
reddito aziendale Fr. 89'558.--
percentuale del 3,500%
calcolata sul capitale
Investito nell'azienda
ammontante a Fr. 153'162.-- Fr. 5'360.65
reddito soggetto a contribuzione Fr. 84'197.35
"
(Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 30 gennaio 2004 la Cassa si è dichiarata d'accordo con la proposta
dell'assicurato di rettificare la decisio-ne contestata in base ad un reddito
aziendale di fr. 89'588, rilevando che dalla documentazione contabile prodotta
dall'istante è emerso che non erano stati dedotti, quale spesa, gli oneri
sociali (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6
ottobre 2000, che ha apportato diverse modifiche di carattere formale alla
LAVS.
Mentre le
norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag.
76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9
gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio
2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366
consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.
DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In concreto la fissazione dei contributi dovuti
dall'assicurato riguarda l'anno 2001, mentre le decisioni (formale e su
opposizione) sono state emanate nel corso del 2003.
Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto
procedurale trovano applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche
apportate alla LAVS, per quanto riguarda la determinazione dei contributi
dovuti dal ricorrente per l'anno 2001 vanno applicate le norme in vigore fino
al 31 dicembre 2002.
Ne discende che ogni riferimento alle norme della
LAVS va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, fatte salve
indicazioni in senso contrario.
2.3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi
fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività
lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a
quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono
64 anni, se sono di sesso o i 65 anni, se di sesso.
2.4. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano
un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno
di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre.
Nei Cantoni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di
contribuzione precedenti è determinante il capitale proprio investito al 1°
gennaio di ogni anno (art. 22 cpv. 2 OAVS).
Il
reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato
dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in
quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un
anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se
l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è
determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine
dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
2.5. Le autorità
fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei
contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in
giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In
difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,
gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta
cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata
d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi
di tassazione intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi
1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le
indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di
compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
Se le
autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di
compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il
contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a
loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle
casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23
cpv. 5 OAVS).
2.6. In concreto
la Cassa ha calcolato il contributo dovuto dall'assicurato per il periodo
compreso fra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001 sulla base di un reddito
di fr. 95'070 e di un capitale investito nell'azienda di fr. 154'000 comunicati
dall'autorità fiscale e relativi alla tassazione 2003 A, cresciuta in giudicato
(cfr. doc. A).
Il
ricorrente ha contestato il calcolo della Cassa posto a fondamento della
determinazione dei contributi personali AVS, rilevando che il reddito aziendale
relativo al 2001 da lui dichiarato in sede di dichiarazione 2003 A e comunicato
alla Cassa dall'autorità fiscale ammonta a fr. 89'588, mentre invece il
capitale investito si cifra in fr. 153'162 (cfr. doc. I).
In sede di verifica dei dati fiscali da parte
della Cassa, l'Ufficio circondariale di tassazione di __________, con scritto
datato 4 dicembre 2003, ha confermato i succitati dati esposti dall'assicurato,
vale a dire un reddito relativo all'anno 2001 proveniente dall'esercizio di
un'attività indipendente pari a fr. 89'588 e un capitale proprio investito
nell'azienda al 1° gennaio 2003 pari a fr. 153'162, precisando che la notifica di
tassazione 2003 A è cresciuta in giudicato (cfr. doc. 1).
Dagli atti fiscali richiamati d’ufficio, risulta inoltre che la tassazione
2001/2002 non è stata contestata dall'insorgente ed il reddito imposto ammonta
a fr. 89'680 (cfr. doc. VI).
Al
riguardo, va rammentato che per giurisprudenza costante del TFA ogni tassazione
fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di compensazione sono
vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle
assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente
dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una
tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori
manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si
debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema
di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione
fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità
fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando
particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232
consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid.
4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid.
2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275
consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
Del resto
anche le comunicazioni fiscali sono vincolanti anche se fondate su una
tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H. P. Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a ed., N.8.32, pag. 212; P.Y.
Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n.151 ad art. 9, pag.
312), anche qualora fosse stata probabilmente corretta se impugnata a tempo
debito mediante i rimedi giuridici del diritto fiscale (DTF 110 V 369) o se per
motivi formali non è stato dato seguito ad un ricorso contro l'imposta federale
diretta, mentre il gravame contro la parallela tassazione cantonale è stato in
parte accolto (RCC 1992, pag. 31 segg.; P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini,
op. cit., n. 156 ad art. 9, pag. 315).
Come rilevato dalla Cassa (cfr. doc. III), il
ricorrente non ha contestato la notifica di tassazione 2003 A, riferita agli
anni di computo 2001 e 2002; di conseguenza, questa tassazione fiscale è
passata in giudicato, come attestato in data 4 dicembre 2003 e riconfermato in
data 21 luglio 2004 dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________
(cfr. doc. 1 e doc. VI). Di conseguenza, il reddito aziendale relativo all'anno
2001 sul quale la Cassa avrebbe dovuto fissare i contributi AVS/AI/IPG ammonta a
fr. 89'588, come dichiarato nella tassazione 2003 A dall'assicurato e come
comunicato alla Cassa dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________ il
4 dicembre 2003 (cfr. doc. 1). Questo Tribunale
non ha motivo di scostarsi da quanto dichiarato dall'autorità fiscale.
Inoltre, va rilevato che la Cassa stessa, in sede
di risposta di causa, ha rilevato che dalla documentazione contabile prodotta
dall'assicurato (cfr. doc. 2), è emerso che dal reddito aziendale computato
dall'amministrazione nella decisione impugnata non sono stati dedotti gli oneri
sociali, motivo per il quale l'amministrazione si dichiara d'accordo di
rettificare la decisione contestata in base ad un reddito aziendale di fr.
89'588 (cfr. doc. III).
In queste
circostanze il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto
è rinviato alla Cassa perché provveda ad emanare una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
Essendo
patrocinato da uno al ricorrente vanno assegnate le ripetibili (art. 61 lett. g
LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa perché emani
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà a RI1 fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster