Traffic fine upheld for disobeying police order and seat belt violation

30.2004.251Übriges Gericht06.12.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Pretura penale dismissed the driver's appeal against a traffic decision from the Sezione della Circolazione. The appellant denied that he had to obey the police officer's order to present his licence and argued that he could not fasten his seat belt because he was reversing out of a parking space. The court found the police report credible, held that the driver had already resumed driving and therefore had to wear the belt, and considered the fine proportionate. The original fine and costs were confirmed, and the appellant was charged with the costs of the appeal proceedings.

Omnilex-Regeste

Art. 27 cpv. 1 LCStr, art. 3a cpv. 1 ONC, art. 90 cifra 1 LCStr; police instructions are binding on road users and a driver must comply with a lawful order to stop and present driving licences. Seat belt use is mandatory while driving; an alleged temporary unfastening for reversing does not excuse the offence if the driver has already resumed normal travel. In contravention matters, the appellate court may rely on the credibility and detail of the police report when the appellant raises only a generic denial; a fine within statutory limits will not be set aside merely because the offender disputes the police version, absent convincing contrary evidence (consid. 3-6).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.251

Data decisione, Autorità: 06.12.2004, PRPEN

Titolo: mancata osservanza degli ordini di un agente di polizia, omissione di allacciarsi le cinture di sicurezza e rifiuto di esibire la licenza di condurre

Incarto n. 30.2004.251/pg 19537/210

Bellinzona 6 dicembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 agosto 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione 13 agosto 2004 emessa d CRTE 1

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della Circolazione, Camorino

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. CRTE 1 con decisione 13 agosto 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 260.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"alla guida della vettura TI __________ non osservava gli ordini di un agente di polizia rifiutandosi pure di esibirgli la licenza di condurre. Ometteva pure di allacciarsi la cintura di sicurezza"

Fatti accertati il 21 maggio 2004 in territorio di Locarno.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 57 cpv. 5 litt. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 67 cpv. 1 OSStr;

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Eccepisce in particolare che non é stato in grado di allacciare le cinture perché ha dovuto eseguire una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio e che non gli è stata richiesta la licenza di condurre.

C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

  1. In casi speciali la polizia può prendere le misure richieste dalle circostanze, in particolare limitare o deviare temporaneamente la circolazione (art. 3 cpv. 6 LCStr).

Per l'art. 10 cpv. 4 LCStr il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero, mentre per l'art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

In particolare, per il comportamento sulla strada, hanno carattere obbligatorio i segni e le istruzioni date dagli agenti di polizia (art. 67 cpv. 1a OSStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

  1. Preliminarmente si osserva come il ricorrente giustamente non contesta nel proprio gravame l'infrazione relativa al mancato rispetto di un ordine dell'agente di polizia; infatti dagli atti si desume chiaramente l'atteggiamento non conforme alle norme della circolazione dell'insorgente, secondo il quale "visto il comportamento poco esemplare del vostro agente che pretendeva una manovra assurda e poco sensata, ho ritenuto che non sapesse fare correttamente il suo lavoro. Mancandogli di rispetto nello stesso sistema che lui fece con noi mi sono allontanato nella direzione di corsa" (cfr. lettera di RI 1 del 28 maggio 2004 all'indirizzo della Polizia di Locarno).

  2. Per quanto attiene all'omissione di allacciare le cinture di sicurezza si rileva che l'insorgente, seppur a conoscenza di questa infrazione dal momento che era menzionata nell'intimazione di contravvenzione del 21 maggio 2004, in un primo tempo non vi fa alcun riferimento e nemmeno la contesta (cfr. ibidem), mentre successivamente nell'allegato ricorsuale si limita ad affermare che "per quanto concerne le cinture posso solo dire di non essere stato in grado di allacciarle per il fatto che ho dovuto fare una manovra di retromarcia per uscire dal posteggio" (cfr. ricorso 25 agosto 2004).

Tuttavia dagli atti, per bocca dell'insorgente medesimo, si evince che "alle 10.25 finito le verifiche, uscito dal parcheggio, continuavo la mia marcia nella stessa direzione da cui sono pervenuto. L'agente di polizia che suppongo il suo compito, come menzionato nel rapporto di intimazione era quello di preposto al disciplinamento del traffico, ci fermava senza forme di riconoscimento […]" (cfr. lettera di RI 1 del 28 maggio 2004 all'indirizzo della Polizia di Locarno).

È quindi evidente che il ricorrente al momento del fermo dell'agente non stava effettuando alcuna manovra di retromarcia, poiché aveva già lasciato il parcheggio e si stava dirigendo altrove; di conseguenza aveva l'obbligo di allacciarsi le cinture, che, anche se fossero state regolarmente slacciate per poter effettuare la manovra di retromarcia descritta, avrebbero dovuto essere riallacciate prima di proseguire nella direzione di marcia.

Ciò posto il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione imputatagli.

  1. Per quanto riguarda la licenza di condurre si rileva che l'agente di polizia nel suo rapporto si è espresso in modo dettagliato e credibile, precisando che "giunto alla mia altezza, vista la situazione [il ricorrente] è stato invitato a ritornare da dove era venuto. Il denunciato in modo arrogante dichiarava che non l'avrebbe fatto e che non riceveva ordini da un agente della polizia comunale. Nuovamente invitato a retrocedere il conducente si rifiutava. Invitato a presentare le licenze, il suindicato ha nuovamente rifiutato di attenersi alle disposizioni di polizia attraversando la zona riservata […]" (cfr. rapporto informativo del 17 giugno 2004 della polizia di Locarno).

Nel ricorso l'insorgente si limita per contro a sostenere - in modo generico e senza addurre ulteriori particolari - che non gli è stata richiesta la licenza.

Si deve quindi concludere che la disobbedienza agli ordini della polizia si estende anche alla presentazione della licenza di condurre.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

  2. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 10 cpv. 4, 27 cpv. 1, 57 cpv. 5 litt. a, 90 cifra 1, 99 cifra 3, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 67 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 25 agosto 2004 è respinto.

§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 19537 del 13 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant had to comply with the police officer's order and present his driving licence.

Extrahierter Entscheid

Yes. The court found the officer's account credible and held that the refusal to obey extended to the request to present the driving licence.

Extrahierte Begründung

The appellant offered only a generic denial, while the police report was detailed and consistent; the disobedience to police instructions was established.

Kernrechtsfrage

Whether the seat belt offence was proven and excused by a reversing manoeuvre.

Extrahierter Entscheid

No. The court held that the appellant had already left the parking area and was driving onward, so he remained obliged to wear the seat belt.

Extrahierte Begründung

His own statements showed he had finished the manoeuvre and resumed driving; even if the belt had been unfastened for reversing, it had to be refastened before continuing.

Kernrechtsfrage

Whether the amount of the fine was disproportionate.

Extrahierter Entscheid

No. The fine was considered proportionate to the seriousness of the infringement and the degree of fault.

Extrahierte Begründung

The sanction remained within statutory limits and matched the gravity of the conduct.

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