AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.2
Data decisione, Autorità:
27.04.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.2
CS
Lugano
27 aprile
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 gennaio 2004 di
contro
la decisione del 17 dicembre 2003 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 17 dicembre 2003 la Cassa cantonale di
compensazione ha confermato la tassazione d'ufficio del 6 novembre 2003 tramite
la quale da una parte ha condannato __________ al pagamento di fr. 3'102.85
quale conguaglio dei contributi paritetici ancora dovuti nel 2002 (comprese
tasse e spese) e dall'altra ha rigettato l'opposizione al PE no. __________.
1.2. Contro la
predetta decisione è tempestivamente insorto l'assicurato, rilevando:
"
Dal 1995 al 2002 la Cassa cantonale ha emesso
nei miei confronti richieste d'acconto per contributi personali e aziendali per
un totale di Fr. 58'780.85, come da elenco A allegato, dei quali a tutt'oggi
sono stati pagati Fr. 55'678.00 (quietanze di pagamento presentabili a
richiesta).
Per il periodo dal 1995 al 2002 sono state emesse
dalle competenti autorità notifiche di tassazione prontamente rimesse alla
Cassa Cantonale, dalle quali risulta un reddito imponibile complessivo di Fr.
164'650 per il periodo in questione.
Considerato questi redditi, l'ammontare dei
contributi personali dovuti non dovrebbe eccedere ca. 25'000 Fr.
Aggiungendo a questi Fr. 14'892.60 di contributi
aziendali, in sé non contestati, si ottiene un importo globale a favore della
cassa di ca. 40'000.- Fr., ben inferiore dunque ai Fr. 55'678.00 già incassati.
Di conseguenza non può essere riscosso nessun
ulteriore pagamento.
Si richiede pertanto di respingere il rigetto
dell'opposizione, e di condannare la Cassa cantonale di compensazione alla
restituzione degli importi incassati in eccesso ed al pagamento di congrue
indennità per spese, interessi e danno morale." (doc. _)
1.3. Con risposta
del 22 gennaio 2004 la Cassa propone di respingere il ricorso (doc. _). Dei
motivi si dirà, nella misura del necessario, nei successivi considerandi.
1.4. Pendente
causa il TCA ha effettuato numerosi accertamenti sui quali le parti hanno preso
posizione in merito (doc. da _ a _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAVS.
Mentre le
norme sostanziali non sono applicabili in concreto poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui
si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (in concreto sono dovuti
contributi paritetici per il 2002; cfr. SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid.
1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio
2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003
nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366
consid. 1b), le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.
DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
Pertanto ogni riferimento alle norme sostanziali
applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre
2002.
2.3. Secondo
l’art. 14 cpv. 1 LAVS i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa
dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente
dal datore di lavoro insieme al suo contributo.
Di
regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni
mese o, se la somma annua dei salari non raggiunge i 200'000.-- franchi, ogni
trimestre (art. 34 cpv. 1 lett. a OAVS).
I
contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili
dalla sua
scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 3 OAVS).
Nell'anno corrente, i datori di lavoro devono
versare periodicamente contributi d'acconto, fissati dalla Cassa di
compensazione in base alla somma dei salari presumibile (art. 35 cpv. 1 OAVS).
I datori di lavoro devono comunicare alla Cassa
di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante
l'anno corrente (art. 35 cpv. 2 OAVS).
Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale,
la Cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al
posto dei contributi d'acconto, i contributi effettivamente dovuti per il
periodo di pagamento (art. 35 cpv. 3 OAVS).
Il datore
di lavoro è tenuto a fornire alla cassa di compensazione i dati necessari per
l'allestimento del conteggio dei contributi.
I
conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la
registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale (art.
36 cpv. 1 OAVS).
I datori
di lavoro devono conteggiare i salari entro trenta giorni dal termine del
periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS).
Il
periodo di conteggio comprende l'anno civile. Qualora i contributi siano pagati
conformemente all'art. 35 cpv. 3 OAVS, il periodo di conteggio corrisponde al
periodo di pagamento (art. 36 cpv. 3 OAVS).
In
seguito l’amministrazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione
fra i contributi d'acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I
contributi scoperti vanno pagati entro trenta giorni dalla fatturazione. I
contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla Cassa di
compensazione (art. 36 cpv. 4 OAVS).
2.4. Le persone
che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio
relativo ai contributi paritetici entro i termini prescritti, devono essere
immediatamente diffidate per iscritto dalla Cassa di compensazione (art. 34a
cpv. 1 OAVS). Con l’intimazione della diffida all’assicurato è addossata una
tassa da 20 a 200 franchi (art. 34a cpv. 2 OAVS).
Se, alla
scadenza del termine fissato, i contributi non sono stati pagati, oppure non
sono state fornite le indicazioni necessarie per il regolamento dei conti
salari, la Cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante
tassazione d'ufficio (cfr. art. 38 cpv. 1 OAVS).
L’amministrazione
è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul
posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d'ufficio nel corso dell'anno,
basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regolamento
definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell'anno (art. 38 cpv. 2 OAVS).
Infine i
contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere
incassati senza ritardo in via di esecuzione (art. 15 cpv. 1 LAVS).
2.5. Nella
fattispecie l'assicurato non contesta che l'ammontare chiesto con la decisione
impugnata corrisponde effettivamente al conguaglio dovuto nel corso del 2002
(anzi, nel doc. _, afferma: "nessuno ha contestato l'ammontare dei
contributi salariali calcolati dalla cassa in base alla distinta salari trasmessa
per l'anno 2002"), ma fa valere di aver già pagato un importo
superiore rispetto a quello complessivamente dovuto alla Cassa (doc. _: "si
contesta invece alla cassa la facoltà di incassare detto importo tramite
procedura esecutiva, in quanto si ritiene che i pagamenti già effettuati
oltrepassano in larga misura il credito reclamato").
Non
avendo l'assicurato pagato gli acconti richiesti, la Cassa ha dapprima
diffidato il datore di lavoro a versare quanto dovuto (doc. _) ed in seguito
fatto spiccare il precetto esecutivo (doc. _).
Con la
decisione contestata la Cassa ha emesso una tassazione d'ufficio ex art. 38
OAVS e rigettato l'opposizione al precetto esecutivo.
Come
visto ai considerandi precedenti, tale modo di procedere, di principio, è
corretto.
2.6.1. Va
innanzitutto rilevato che tutte le contestazioni inerenti l'ammontare dei
contributi dovuti quale indipendente negli anni precedenti ed in particolare
1994/1995, 1996/1997, 1998/1999 e 2000 e per i contributi paritetici fino al
2001, nonché contro l'ammontare degli interessi di mora e spese, sono
irricevibili.
L'assicurato
avrebbe infatti dovuto semmai contestare le decisioni di fissazione dei
contributi entro il termine di 30 giorni al TCA, come indicato in calce alle
decisioni (dal 1.1.2003 con la necessità dell'opposizione alla Cassa prima di
ricorrere al TCA).
Non
avendole impugnate tempestivamente, non può ora contestarne il contenuto. Egli
del resto non fa valere motivi di riesame o revisione delle decisioni.
Questo
TCA non può pertanto riesaminare tutte le decisioni emanate negli ultimi 9 anni
dalla Cassa di compensazione e non impugnate dal ricorrente.
Per
quanto concerne i contributi quale indipendente dovuti negli anni 2001 e 2002,
in mancanza di una tassazione definitiva, la Cassa doveva chiedere, come ha
fatto, il pagamento di acconti (cfr. art. 24 segg. OAVS). Contro le decisioni
definitive l'assicurato potrà poi interporre opposizione ed eventualmente
ricorso al TCA.
2.6.2. L'insorgente,
nei suoi allegati, calcola il suo debito nei confronti della Cassa non sulla
base delle decisioni regolarmente cresciute in giudicato, bensì in base alle
tassazioni.
In
realtà, per verificare se l'insorgente ha pagato un importo superiore rispetto
a quello da lui dovuto, occorre esaminare se gli importi dovuti in base alle
decisioni di fissazione dei contributi sono stati tutti soluti.
Al fine
di verificare quanto sostenuto dal ricorrente, il TCA ha chiesto
all'amministrazione di produrre un estratto conto da cui emergono tutti i
contributi richiesti all'assicurato dal 1995 e quelli effettivamente pagati
(doc. _).
Può qui
rimanere aperta la questione a sapere se i contributi pagati quale indipendente
possono essere compensati con quelli dovuti quale datore di lavoro, come sembra
chiedere il ricorrente. Infatti, da un minuzioso controllo degli estratti conto
presentati dalla Cassa e relativi agli anni dal 1994 al 2002 non sono stati
riscontrati errori per quanto concerne la registrazione dei pagamenti
effettuati (cfr. doc. _ e _ e allegati).
Invero,
non risultano essere stati presi in considerazione due importi di fr. 38.85 che
l'insorgente afferma di aver pagato nell'aprile e nel luglio 1994 (doc. _).
Tuttavia
la questione non merita ulteriori approfondimenti. Infatti, conformemente
all'art. 16 LAVS il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente
pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a
pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso
in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il
pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su
prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sul reddito netto delle
persone giuridiche, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a
contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è
passata in giudicato.
In
concreto la restituzione dei contributi dovuti quale indipendente nel 1994 è in
ogni caso prescritta essendo passati ben oltre cinque anni da quando ha avuto
luogo il pagamento.
Nel
dettaglio, dagli atti risulta che la Cassa, escluso l'importo qui litigioso di
fr. 3'012.85 ha chiesto al ricorrente, dal 1994 a fine 2003, un ammontare
complessivo di fr. 59'996.65. L'assicurato ha comprovato di aver pagato un
importo totale di fr. 60'406.90.
La
differenza di fr. 410.25 è dovuta al fatto che in diversi casi l'insorgente non
ha pagato l'importo richiesto direttamente alla Cassa, bensì ha aspettato i
giorni precedenti i pignoramenti per effettuare il versamento tramite l'UE di
__________ (cfr. allegati al doc. _).
Questo
modo di agire ha comportato costi aggiuntivi alle esecuzioni in corso (cfr. ad
esempio il doc. _: a fronte di un pagamento di fr. 8'884.15, la Cassa ha registrato,
nel doc. _ fr. 8838.55).
A
conferma di quanto sopra esposto, il TCA ha chiesto alla Cassa quanto segue:
"
Dai documenti allegati dall'assicurato emerge
che i pagamenti effettuati all'UEF sono di un importo superiore rispetto a
quelli da voi registrati (cfr. per esempio: estratto conto contributi
paritetici 1.1.1999-31.12.1999 dove sono stati registrati fr. 3'617.95 e il
pagamento all'UEF che corrisponde invece a fr. 3'654.05, doc. _).
Vi chiediamo di voler precisare il motivo della
differenza tra i due importi (tale differenza è stata riscontrata per tutti i
pagamenti all'UEF)." (doc. _)
L'amministrazione
ha così risposto:
"
(…) le comunichiamo che la CCC AVS ha ricevuto
direttamente dall'UEF la somma di fr. 3617.95 (vedi copia cedolino allegato)
ripartita poi nel seguente modo:
fr. 120.-- spese esecutive
fr. 144.55 interessi di
mora
fr. 3353.40 capitale
Alla luce di quanto sopra, vi è da presumere che
la differenza tra la somma pagata dal signor __________ (fr. 3654.05) e quanto
ricevuto dalla CCC AVS (fr. 3617.95), risultino essere spese sostenute dallo
stesso UEF." (doc. _)
Ai fini
di stabilire da dove proviene effettivamente questa differenza, il TCA ha
chiesto quanto segue all'UE:
"
Dai nostri atti emerge che contro __________
sono stati notificati diversi precetti esecutivi da parte della Cassa di
compensazione. L'interessato ha spesso pagato nei giorni precedenti il
pignoramento.
I pagamenti effettuati presso il vostro Ufficio
da __________ non corrispondono tuttavia a quelli da voi effettuati alla Cassa.
A titolo d'esempio, nell'esecuzione no.
__________ (PE del 15 gennaio 2003), __________ ha pagato al Vostro Ufficio un
importo di fr. 3'654.05, mentre il vostro Ufficio ha pagato alla Cassa un
importo di fr. 3'617.95.
Ai fini del giudizio Vi chiediamo cortesemente di
voler precisare, nel dettaglio, da dove proviene la differenza di fr.
36.10 (tassa d'incasso?, spese di pignoramento?, altre spese?) e di indicarci,
in generale, come vengono calcolate le spese nel caso di pagamenti effettuati
direttamente presso il vostro Ufficio e poi girati ai creditori."
(doc. _)
Con
e-mail del 5 aprile 2004 l'UE ha affermato:
"
(…)
Su tutti i versamenti effettuati al nostro
Ufficio, vengono trattenute le seguenti spese, contemplate dalla TarLef:
-
spese d'incasso corrispondenti al 5°/oo
dell'importo ricevuto
-
eventuali spese notifica documenti
-
spese avvisi pignoramento
-
spese pignoramento dipendenti da: distanza
(trasferte), accessori per il pignoramento (cambio cilindri-durata
dell'operazione-accompagnamento tramite Polizia-ecc.)
Nel caso specifico, la differenza di Fr. 36,10 è
composta come segue:
In simili
circostanze il TCA deve concludere che gli importi pagati da __________ sono
leggermente superiori a quelli registrati dalla Cassa (circa fr. 400), solo
perché l'UE ha dedotto dall'importo pagato i costi della procedure esecutive,
conformemente a quanto previsto dalla legge.
Per il
resto non vi sono differenze tra quanto pagato e quanto registrato dalla Cassa.
Per cui,
considerato che per il 2002 l'assicurato è ancora debitore di un importo di fr.
3'102.85 di contributi paritetici (comprese diffide e tasse) e avendo la Cassa
proceduto come richiesto dalla legge (cfr. consid. da 2.3 a 2.5), il ricorso va
respinto.
2.7. Giusta
l'art. 54 cpv. 2 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che
condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono
parificate alle sentenze esecutive giusta l'art. 80 della legge federale
dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (cfr. anche art. 97 cpv.
4 vLAVS nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002).
Ciò
significa che, sulla base di una tale decisione, l'opposizione interposta
contro un precetto esecutivo può, contestualmente al credito fissato nella
decisione, essere tolta da un ordine di rigetto definitivo pronunciato dal
giudice.
Tuttavia
il rigetto dell'opposizione da parte del giudice non è necessario per il proseguimento
dell'esecuzione quando il credito oggetto di esecuzione è stato fissato da una
decisione cresciuta in giudicato, resa dopo che il debitore ha fatto
opposizione (DTF 119 V 331 consid. 2b con riferimenti).
Il TF ha
posto questo principio, già invalso da alcuni decenni in ambito civile (DTF 64
III 78, DTF 53 III 202, DTF 36 I 452, DTF 34 I 612), nella sentenza pubblicata
in DTF 75 III 44, assimilando alle sentenze civili le decisioni e le sentenze
amministrative delle autorità federali e delle autorità del cantone dove è in
atto l'esecuzione (DTF 107 III 63, RCC 1978, pag. 310; Adler, "La
mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour
dettes" in Droit privé et assurances sociales, pag. 247; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
pag. 128).
Inoltre
il TFA ha stabilito che il modo di procedere dell’amministrazione (decisione di
contribuzione e rigetto simultaneo dell’opposizione) non è contrario all’art. 6
n. 1 CEDU, in quanto l’accesso ad un tribunale è garantito dalla possibilità
conferita al debitore, qualora egli intenda contestare la decisione
amministrativa, di adire il tribunale cantonale delle assicurazioni competente
(DTF 121 V pag. 112 consid. 3c, nel caso in esame si trattava di una decisione
di una cassa malati; a proposito dell’applicazione dell’art. 6 n. 1 CEDU nelle
cause relative alle contestazioni in materia di contributi alle assicurazioni
sociali cfr. DTF 121 V pag. 111 consid. 3b).
In
definitiva, la Cassa che avvia una procedura d'esecuzione, contro la quale la
persona soggetta all'obbligo contributivo solleva opposizione, senza avere
prima fissato i contributi dovuti, deve in seguito notificare una decisione
formale.
La
decisione deve tuttavia chiaramente riferirsi all'esecuzione in atto e togliere
l'opposizione, totalmente o limitatamente ad un determinato importo (DTF 109 V
46; DTF 107 III 60, RCC 1982 pag. 344).
2.8. In concreto,
la Cassa ha agito correttamente, prima chiedendo all'assicurato il pagamento
del contributo relativo al conguaglio del 2002 (doc. _), poi diffidando
l'insorgente a pagare il dovuto (doc. _) ed infine, dopo aver fatto spiccare il
precetto esecutivo (doc. _), togliendo l'opposizione tramite decisione formale
(tassazione d'ufficio del 6 novembre 2003, doc. _), confermata con la decisione
su opposizione (doc. _).
In tal
senso la decisione impugnata merita conferma, mentre va rigettata in via
definitiva l'opposizione al PE n. __________dell'UE di __________ del 18 giugno
2003.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, é respinto.
L'opposizione
al PE n. __________del 18 giugno 2003 dell'UE di __________ di fr. 2'992.85
oltre interessi al 5% dal 4 marzo 2003 e tasse di diffida di fr. 60 è rigettata
in via definitiva.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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