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Numero d'incarto:
30.2004.172
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.172/AMM
132/2004
Bellinzona
3
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
__________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 maggio 2004
presentato da
contro
la decisione n.
132 del 14 maggio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 16 giugno
2004 presentate dalla Divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Divisione
dell'ambiente, con decisione del
14 maggio 2004, ha ritenuto _________ colpevole di avere – il 14 marzo 2004 in
territorio di____– lasciato "il proprio cane vagante, razza Drahthaar,
in tempo di divieto di caccia, il quale ha rincorso e ferito gravemente un
cerbiatto femmina, in seguito abbattuto dal guardacaccia";
che in applicazione della
pena, l'autorità ha inflitto all'interessato una multa di fr. 30.–, gli ha
imposto la rifusione del danno pari a fr. 200.– e gli ha addebitato una tassa
di giustizia di fr. 20.–;
che _________ è insorto il 21
maggio 2004 contro tale risoluzione, di cui postula in sostanza l'annullamento;
che nelle sue osservazioni del
16 giugno 2004 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 38 cpv. 1 del
regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici (RALCC; RL 8.5.1.1.1), in tempo di divieto di caccia non si
possono per principio lasciare vagare cani di qualsiasi specie senza
l'autorizzazione dell'Ufficio caccia e pesca;
che chiunque contravviene alla
legge cantonale (LCC; RL 8.5.1.1) e alle relative norme di applicazione,
intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr.
20 000.– (art. 41 LCC), ed è tenuto inoltre al risarcimento del danno
(art. 45 LCC);
che la Divisione dell'ambiente
rimprovera al multato, come detto, di avere lasciato "il proprio cane
vagante, razza Drahthaar, in tempo di divieto di caccia, il quale ha rincorso e
ferito gravemente un cerbiatto femmina, in seguito abbattuto dal guardacaccia";
che il ricorrente non nega di
per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma si duole – in
estrema sintesi – di non avere colpe nella fuga del proprio cane dal guinzaglio
e nel conseguente ferimento del cerbiatto;
che sempre stando al multato,
il selvatico "sarebbe morto egualmente anche senza le ferite infertegli
dal cane, siccome si trovava in uno stato pietoso di denutrizione …" a
causa della "mancanza di sostentamento nel periodo critico invernale a
cervi, caprioli e camosci da parte delle autorità preposte" (ricorso,
pag. 1 a metà e verso il basso);
che l'insorgente contesta in
definitiva l'adempimento dei presupposti soggettivi del reato e si oppone, in
ogni caso, alla rifusione dell'asserito danno;
che non si vede tuttavia come
il multato possa negare l'esistenza di una seppur lieve negligenza per non aver
saputo tenere il proprio cane al guinzaglio, ciò che ha permesso all'animale di
vagare e rincorrere la selvaggina in contrasto con l'art. 38 cpv. 1 RALCC;
che la multa di fr. 30.–
risulta altresì senz'altro proporzionata all'entità dell'infrazione, rettamente
commisurata alla negligenza e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che l'insorgente non può
essere seguito neppure laddove assevera che il cerbiatto sarebbe morto,
comunque sia, per denutrizione: a prescindere dallo stato di salute
dell'animale, esso aveva superato buona parte della stagione invernale e nulla
induce a dubitare che avrebbe potuto continuare a vivere se non fosse stato
ferito dal cane;
che a ragione la Divisione
dell'ambiente ha quindi imposto al multato la rifusione di fr. 200.– a titolo
di risarcimento del danno giusta l'art. 45 LCC: tale importo corrisponde anzi
soltanto al valore dell'animale morto, anziché vivo (fr. 500.–, pari ai costi
prudenziali di reintroduzione del cerbiatto) normalmente fatturato per
l'uccisione di analoga selvaggina da parte di animali domestici (cfr. anche le
osservazioni 16 giugno 2004 della Divisione dell'ambiente, pag. 1 in basso);
che giovi del resto rammentare
come il detentore del cane, indipendentemente da ogni responsabilità penale,
rimane civilmente tenuto al risarcimento del danno cagionato dall'animale a
norma dell'art. 56 cpv. 1 CO;
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata
confermata;
che gli oneri processuali
seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al
prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 41, 44 cpv. 2 e 45
LCC; 38 cpv. 1 RALCC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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