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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.110
Data decisione, Autorità:
27.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.110/KRM
6674/290
Bellinzona
27
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso __________ __________
2004 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________,
contro
la decisione
__________ __________ 2004 n. __________ /__________ emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
rappr. da: __________ __________ SA __________,
viste le osservazioni __________
__________ 2004 presentatedalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione __________
__________ 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________
__________ una multa di fr. 40.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.- e
alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il
veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di
parcheggio."
Fatti accertati il __________
__________ 2003 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS; 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta
pronuncia il ricorrente è insorto davanti alla Pretura penale chiedendone
l'annullamento.
Afferma che, contrariamente a
quanto riportato nella decisione impugnata, egli ha contestato gli addebiti
mossigli il 13 gennaio 2003 nel rapporto di contravvenzione.
Delle altre giustificazioni di
dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni e lascia a questo giudice la
più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
-
il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base dei documenti agli atti nel senso dell'art. 12 LPContr.
-
Il __________ __________
2003 la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura disciplinare nei
confronti dell'insorgente, assegnandogli un termine di 30 giorni per il
pagamento.
Il __________ __________ 2003
il ricorrente ha preso posizione in merito e il __________ __________ 2004 il
cpl __________ ha comunicato a __________ __________ che il reclamo non era
accolto e gli ha ritornato le osservazioni con l'invito a ripresentarle, se del
caso, nell'ambito della procedura ordinaria.
Il __________ __________ 2004
la stessa Polizia comunale di __________, in difetto di pagamento, ha avviato
la procedura ordinaria, notificando al ricorrente il rapporto di
contravvenzione e assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le
proprie osservazioni con l'avvertenza che, trascorso tale termine, la
documentazione sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione per l'emanazione
della decisione.
Il __________ __________ 2004
l'insorgente ha inoltrato le sue osservazioni.
Scaduto il termine la Polizia
comunale ha trasmesso il __________ __________ 2004 il rapporto di
contravvenzione alla Sezione della circolazione senza allegare le osservazioni
del ricorrente.
- In occasione
dell'inoltro delle contro osservazioni __________ __________ 2004 formulate su
richiesta __________ __________ 2004 della Sezione della circolazione, la
Polizia comunale di __________ non ha fornito alcuna giustificazione per la
mancata trasmissione assieme al rapporto di contravvenzione.
Ad ogni modo la Sezione della
circolazione non è mai entrata in possesso di queste osservazioni e non ha
quindi potuto tenerle in considerazione per l'emanazione della propria
decisione. Ciò è contrario al principio della buona fede, poiché il ricorrente
poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lui sollevate in
precedenza sarebbero state esaminate dall'autorità giudicante.
- E' indubbio che la
mancata trasmissione delle osservazioni __________ __________ 2004 viola il
diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si
è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate.
Tale violazione comporta
unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la
decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità
dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto
accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né
spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost., 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione __________ __________ 2004 , n. __________ /__________, della Sezione
della circolazione è annullata.
-
Non si prelevano né
tasse né spese
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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