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Numero d'incarto:
30.2003.93
Data decisione, Autorità:
01.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.93/AMM
7047/008
Bellinzona
1
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 28 febbraio 2003
presentato da
_________ _________, _________
(rappresentato
dalla _________ Protezione Giuridica SA,
_________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, _________,
viste le osservazioni del 18 marzo
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
14 febbraio 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 300.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
70.–, per i seguenti fatti accertati il 5 novembre 2002 in territorio di
_________:
"alla guida
dell'autofurgone _________ trainante il rimorchio _________ eseguiva
una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad una vettura
sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con la stessa";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1
ONC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 febbraio 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
18 marzo 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono; prima di voltare a sinistra, la precedenza dev'essere data ai veicoli
che giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì ostacolare la marcia di
chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere eseguito "una
manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad una vettura
sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con la
stessa";
che il ricorrente ritiene
invece di non avere commesso alcuna infrazione;
lamenta in sostanza come
l'incidente non sia da ascrivere a una propria
manovra irregolare ma al
comportamento dell'altra protagonista, rea a suo parere "di non essersi
conformata a quanto previsto dagli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 della LCStr e
questo in virtù del fatto che quest'ultima ha urtato il rimorchio allorquando
lo stesso si trovava ormai fermo da diversi secondi" (ricorso, pag. 3
in basso);
che, in concreto, dalla
deposizione resa il 6 novembre 2002 dalla teste _________ _________ davanti
alla Polizia cantonale si evince quanto segue:
Ieri sera, 5.11.2002 verso
le 18:30, al volante della mia automobile percorrevo la strada cantonale in
territorio di _________, proveniente da _________ e diretta a _________.
Davanti a me circolava un
autofurgone trainante un rimorchio.
[…] detto veicolo
era intenzionato a svoltare a sinistra, in direzione del piazzale del Garage
che si trova in quel punto […]
[…] il conducente
dell'autofurgone ha iniziato la svolta e, con il veicolo trainante ha raggiunto
il piazzale del Garage, mentre il rimorchio si trovava ancora su via _________,
di traverso ed in modo perpendicolare all'asse stradale. Rammento che ad un
dato momento il convoglio si è arrestato, forse perché il conducente
stava cercando un punto dove andare ad arrestarsi. So che la manovra è durata
un attimo e, considerata la posizione del rimorchio, ho dovuto attendere
giacché non avevo sufficiente spazio per oltrepassare l'ostacolo. In questi
istanti, sull'altra corsia non ho visto sopraggiungere nessun veicolo.
Poco dopo, autofurgone e
rimorchio si sono mossi in avanti e, quasi nel medesimo tempo, avendo, il
rimorchio, il pianale di carico basso, ho notato che dalla corsia opposta alla
nostra, stava sopraggiungendo un'automobile.
Quest'ultima, non dava
segni di voler rallentare. Ho pensato di avvisare il o la conducente con
l'avvisatore ottico (bilux) del mio veicolo ma, essendo già vicina al
rimorchio, non ho fatto a tempo a farlo.
[…] dal momento in
cui l'autofurgone ha iniziato la svolta sino a quando è avvenuta la collisione,
è passato un po' di tempo, e questo mi fa credere che la conducente
dell'automobile, quando è iniziata la svolta, si trovava ancora abbastanza
distante. […]
A mio parere, il conducente
[dell'autofurgone] ha eseguito la manovra di preselezione in modo corretto.
[…] (verbale del 6 novembre 2002 allegato al rapporto di polizia del 15 novembre
2002);
che un secondo testimone,
_________ _________, ha confermato le circostanze descritte da _________
_________ (rapporto di polizia citato, pag. 5 in fine);
che dalla dinamica appena
descritta si evince come il sinistro non sia riconducibile – per vero – a una
mancata concessione di precedenza da parte del ricorrente ("sull'altra
corsia non ho visto sopraggiungere nessun veicolo": deposizione
_________, loc. cit.), ma al fatto che la conducente dell'automobile non si sia
avveduta del rimorchio rimasto fermo per qualche istante sulla sua corsia di marcia;
che ciò è confermato anche
dagli accertamenti di polizia, secondo cui non sono state riscontrate –
nonostante il fondo stradale asciutto – "tracce prodotte dai due veicoli
rimasti coinvolti" (rapporto di polizia citato, pag. 4 in alto), come pure
dalle dichiarazioni della stessa automobilista coinvolta, stando alla quale
"all'improvviso, ho notato qualcosa di scuro sulla mia corsia di
marcia. Data la vicinanza con questo oggetto sconosciuto, non ho avuto il tempo
di reagire" (verbale del 9 novembre 2002, pag. 2 nel mezzo, allegato
al rapporto di polizia citato);
che, in siffatte evenienze,
questo giudice non dispone di elementi sufficienti per ascrivere al ricorrente
un'eventuale inosservanza delle norme della circolazione, sicché l'interessato
deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e
90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
_________ Protezione Giuridica SA, _________,
Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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