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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.83
Data decisione, Autorità:
23.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.83/AMM
6061/004
Bellinzona
23
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 febbraio 2003
presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione n.
___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 28 febbraio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7
febbraio 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr.
40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 4 agosto 2002 in territorio di ___________:
"ha posteggiato il
veicolo ___________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio
[…] l'infrazione è chiaramente documentata dalle dettagliate contro
osservazioni degli agenti denuncianti";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;
che ___________ ___________
è insorta contro tale decisione con un ricorso del 24 febbraio 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
28 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda dell'insorgente
intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva
d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi
esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "divieto di parcheggio" vieta il parcheggio di
veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1
prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (___________) commina – fino a 2 ore
di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il
proprio veicolo "in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio"
(decisione impugnata, con rinvio alle contro osservazioni presentate il 23
ottobre e il 22 novembre 2002 dalla polizia cantonale e allo schizzo allegato);
che la ricorrente ritiene la
sanzione "ingiustificata poiché … il veicolo multato si trovava entro i
limiti autorizzanti il parcheggio" (ricorso, punto 9);
che, sempre stando
all'interessata, "la rappresentazione grafica prodotta dal denunciante –
comunque priva di qualsiasi valore probatorio – è doppiamente errata e
improbabile", giacché l'auto in tale posizione "avrebbe addirittura e
senza dubbio ostacolato l'uscita dei veicoli degli altri condomini dal piazzale
adiacente …" (ricorso, loc. cit.);
che l'insorgente adombra in
definitiva un erroneo accertamento dei fatti da parte della polizia, riconducibile
a suo parere allo stato precario della segnaletica (ricorso punto 3: "il
palo sul quale era fissata era stortato e la 'freccetta' che indicava il
termine del divieto piegato e quindi poco visibile);
che la ricorrente sottolinea
per finire come "la correttezza del parcheggio era stata constatata da
altri condomini", disposti a testimoniare (ricorso, punto 5; cfr. anche
osservazioni del 3 dicembre 2002, pag. 1 nel mezzo);
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto, raffrontando
le dichiarazioni di polizia con la versione fornita dalla ricorrente, questo
giudice non può giungere al convincimento che quest'ultima abbia effettivamente
posteggiato in zona vietata;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessata dev'essere prosciolta dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità
giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio
scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
che del resto l'insorgente,
sprovvista di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
___________ ___________, ___________,
Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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