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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.67
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.67/ROC/MAM
3804/007
Bellinzona
16
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 8 febbraio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione
24 gennaio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
viste le osservazioni presentate in
data 24 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 24 gennaio 2003 (emanata a seguito di
un rapporto di contravvenzione del 15.10.2002 della Polizia Cantonale, posto di
_________, cui hanno fatto seguito le osservazioni 31.10.2002 del
ricorrente, con le quali questi ha sostanzialmente respinto ogni addebito, come
pure le relative contro-osservazioni 8.09.2002 della competente autorità
inquirente che ha riconfermato la bontà del predetto rapporto, nonché le
pedisseque ulteriori osservazioni 20.11.2002 del ricorrente che,
riconfermandosi nelle proprie posizioni, postula lo stralcio della procedura contravvenzionale)
La Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a _________ _________,
_________, una multa di fr. 200.--, oltre a tassa di giustizia e spese,
per avere egli alla guida della vettura targata _________ eseguito
un’incauta manovra di sorpasso di due autoveicoli che si erano fermati per
permettere ad un automobilista di immettersi, in manovra di retromarcia, sulla
pubblica via, creando un potenziale pericolo per la circolazione. Fatti,
questi, accertati il 13 ottobre 2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 26 cpv. 1, 35 cpv. 2 e 3, 90 cfr. 1 LCS e art. 10 cpv.
1 ONC.
B. Contro tale risoluzione _________
_________ è insorto con tempestivo ricorso 8 febbraio 2003, postulandone,
invero senza motivazione alcuna, l’annullamento e richiamandosi implicitamente
a quanto dichiarato in sede di osservazioni del 31.10.2002 e del 20.11.2002,
dove questi ha sostenuto, in buona sostanza e per ciò che qui ci occupa, di
avere sì superato due autovetture, tra cui quella della polizia cantonale,
ferme sulla corsia di destra, ma di non avere comunque però causato alcun
concreto pericolo, non conoscendo egli neppure il motivo della sosta delle
predette autovetture.
C. Con sue osservazioni 24
febbraio 2003, la Sezione della circolazione, propone, per contro, la reiezione
del gravame e la pedissequa conferma della risoluzione impugnata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Giusta l’art. 26 cpv. 1
LCS, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di
ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite. In questo contesto, è permesso fare un sorpasso, o girare un
ostacolo, solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro
e la manovra non è d’impedimento per altri veicoli (art. 35 cpv.2 prima frase
LCS). Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di
potere rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri
veicoli (art. 35 cpv. 2 LCS). Chi sorpassa deve inoltre avere speciale riguardo
agli altri utenti della strada ed in particolare a coloro che vuole sorpassare
(art. 35 cpv. 3 LCS). In particolare, il conducente che vuole sorpassare, deve
spostarsi a sinistra con prudenza senza ostacolare i veicoli che seguono. Egli
non deve sorpassare, se davanti al veicolo che lo precede, si trovano ostacoli,
come cantieri, veicoli in preselezione o pedoni che attraversano la strada (art.
10 cpv. 1 ONC).
3.L’irregolarità della manovra di sorpasso effettuata dal
ricorrente, nodo gordiano della presente fattispecie, appare, come si vedrà
ancora meglio in seguito, senz’altro accertata e questo alla luce dei precitati
disposti di Legge. Le predette motivazioni e giustificazioni addotte dal
ricorrente, e volte ad escludere ogni addebito di natura contravvenzionale, non
sono state sufficientemente suffragate da consistenti indizi e riscontri
oggettivi, il rapporto di un competente agente di polizia ben potendo del resto
senz’altro considerarsi fedefacente sino a dimostrazione (non avvenuta) del
contrario.
4.Il ricorrente neppure ha del resto ritenuto necessario dovere
fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPrContr, in virtù del quale,
fra l’altro, egli avrebbe potuto in questa sede addurre fatti nuovi e proporre
nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha
negligentemente omesso.
5.In particolare, è lo stesso ricorrente, nelle proprie
osservazioni del 31.10.2002 ad ammettere quanto segue: “Non ho sorpassato
una colonna di veicoli ma solo due auto di cui una era l’auto della polizia
citata nell’intimazione, ferme per non so quale motivo e comunque non ho
causato un concreto pericolo; faccio notare che domenica quel tratto di strada
che porta fuori dal _________ verso centro _________,
la viabilità è molto difficoltosa anche per i parcheggi non regolari sulla
sinistra di tale strada”.
6.Il ricorrente, per sua stessa ammissione, ha dunque sorpassato
più vetture, ferme ed incolonnate sulla regolare corsia di destra, senza
assolutamente essersi reso conto della situazione, segnatamente del motivo per
cui tali vetture si erano improvvisamente arrestate (e consistente nel fatto,
accertato, che una terza vettura, cui era stata concessa la precedenza, stava
imboccando, in retromarcia, la strada principale), quanto precede in crassa
violazione degli obblighi di sicurezza e diligenza prescritti nei precitati
disposti di legge (su tutti, art. 26 LCS), tanto più che _________ _________
aveva riconosciuto la particolarità del tratto di strada in questione,
segnatamente la difficoltosa viabilità. Proprio a seguito di tali difficoltà,
il ricorrente avrebbe pedissequamente dovuto adottare un comportamento di guida
consono e adeguato alle circostanze concrete, frenando ed incolonnandosi sulla
regolare corsia di destra, anziché, come invece avvenuto, immettersi sulla
corsia di sinistra per bellamente sorpassare, senza avvedersi della situazione,
e, quel che è peggio, senza minimamente controllarla, non preoccupandosi
minimamente, né a priori né a posteriori, della manovra di retromarcia della
predetta vettura. È solo per una questione di centimetri, o se si vuole, anche
di fortuna, che il ricorrente non sia andato a cozzare contro la vettura in
retromarcia, né _________ _________ ha saputo dimostrare o quantomeno
rendere verosimile il contrario. Il fatto che, concretamente, nessun danno si
sia verificato, non comporta l’esclusione della contravvenzione, dacché la
messa in pericolo concreta di beni giuridicamente protetti è comunque avvenuta,
tanto più se si pon mente al fatto che in tutte le vetture coinvolte nella
dinamica che qui ci occupa erano presenti più persone, attorno alla cui
protezione ruota tutta la legge in materia di circolazione stradale e che anzi
,la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
- Giusta l’art. 90 cfr. 1
LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione è punito con l’arresto
o con la multa. In concreto, la multa inflitta è, peraltro, confacentemente
proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
richiamati gli artt. 26 cpv. 1, 35 cpv. 2 e
3, 90 cfr. 1 LCS e art. 10 cpv. 1 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 8 febbraio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la multa di fr. 200.- inflitta con decisione 24 gennaio 2003 dalla Sezione
della circolazione, __________a _________ _________, _________.
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La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 250.00 sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale Federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________,
_________ _________, _________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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