AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.65
Data decisione, Autorità:
05.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.65/ROC/MAM
5189/003
Bellinzona
5
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
Segretario assessore, Michele Maggi, per statuire sul ricorso 12 febbraio 2003
presentato da
_________ _________ _________, _________,
difesa da: Avv.
_________, _________,
contro
la decisione
_________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
- Con decisione _________
2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia
comunale di _________ dell’..2002,
regolarmente intimato alla ricorrente che aveva già a suo tempo proposto
proprie osservazioni del 14.08.2002 - allora irrite poiché formulate nel corso
di una mera procedura di multa disciplinare ex artt. 1 e segg.LMD che, in
quanto tale, non prevedeva lo scambio di allegati scritti, ma susseguentemente
reinserite e riproposte comunque d’ufficio da parte della competente Autorità
nell’ottica della procedura ordinaria di cui all’art. 6 cpv. 3 LMD, la
ricorrente non avendo proceduto al pagamento dell’ammenda inflittagli in data ..2002
entro il termine di riflessione previsto di 30 giorni - e con le quali ella ha
sostanzialmente respinto ogni addebito, postulando il riesame della
fattispecie, negato per il resto con contro-osservazioni 13.12.2002 della
stessa Autorità di polizia, che ha riconfermato la bontà del predetto rapporto
di contravvenzione) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico,
Camorino, ha inflitto a _________ _________ _________, _________,
una multa pari a Fr. 40.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere ella
in territorio di _________ in data _________ _________ 2002 alle
ore _________ parcheggiato il veicolo TI _________ superando la
durata di parcheggio autorizzata. La risoluzione è stata resa in applicazione
degli artt. 3, 27 cpv. 1, 90 cfr. 1 LCS e art. 48 cpv. 8 OSS;
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è
insorta con tempestivo ricorso 12.02.2003 postulando l’annullamento della
stessa, ammettendo senz’altro la fattispecie per ciò che ne è del suo aspetto
oggettivo (superamento della durata del parcheggio) rilevando però in
particolare, quo alla fattispecie soggettiva, l’assenza di qualsivoglia
intenzionalità, diretta o eventuale, nella commissione dell’infrazione e
negando pure una sua ipotetica negligenza, adducendo a motivo di
giustificazione il fatto di avere perso le chiavi della vettura e di avere di
conseguenza dovuto ritornare sui propri passi per ritrovarle, ciò che avrebbe
pedissequamente comportato un notevole dispendio di tempo causando cosi, senza
imprevidenza colpevole alcuna, il superamento della durata del parcheggio e la
relativa infrazione ai precitati disposti di Legge.
3.La Sezione della circolazione, con suo scritto 24.02.2003, ed
in applicazione dell’art. 10 LPContr, si è formalmente astenuta dal formulare
osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente
Giudice.
4.La competenza del Giudice della Pretura penale, la
legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono
date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile.
5.La ricorrente postula l’assunzione di prove nuove. Ora, l’art.
12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice la facoltà di completare l’istruttoria
d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare nondimeno ad assumere mezzi di
prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo
(“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine
con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122V 162
consid. 1d). Nella concreta fattispecie le nuove prove offerte non appaiono
suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, gli atti di
causa essendo completi. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
6.Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della
polizia. Se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente
deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza
del tempo permesso per il parcheggio (art. 48cpv. 8 OSS) fatte salve
circostanze particolari, non previste però nella fattispecie che qui ci occupa.
Chiunque contravviene alle predette norme della circolazione, è punito con
l’arresto o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS).
7.Concretamente viene rimproverato alla ricorrente di avere
superato il previsto limite di tempo relativo all’autorizzazione a parcheggiare
in una cosiddetta ‘zona blu’, sita nelle vicinanze della piscina comunale di _________.
Quest’ultima, come visto, ha manifestamente ammesso l’intervenuto superamento
della durata di parcheggio, motivandolo però con la perdita delle chiavi della
vettura. La ricorrente ha altresì chiaramente ed esaustivamente esposto tali giustificazioni
sia in sede di osservazioni ex art. 3 cpv. 1 LPContr sia in sede di ricorso ex
art. 4 LPContr, addivenendo dunque sempre tempestivamente alle proprie
incombenze procedurali e non dovendo ella, come erroneamente sostenuto
dall’agente incaricato nelle precitate contro-osservazioni 13.12.2002,
informare i competenti Servizi il giorno medesimo dell’asserita infrazione, non
essendovi alcuna disposizione legale in tal senso.
8.Nodo gordiano della fattispecie è dunque, in buona sostanza,
la questione a sapere se le predette giustificazioni addotte dalla ricorrente
possano o meno sufficientemente sottomurare la propria innocenza o, detto in
altre parole, possano o meno essere considerate atte a scagionarla quo alla
determinazione della fattispecie soggettiva dell’infrazione (art. 100 LCS);
- Nell'accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere
di apprezzamento.
Il principio
"in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e,
precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle
prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla
valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa
dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando,
secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi
che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e
teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una
certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando
il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120
Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).
Il principio
"in dubio pro reo" comporta inoltre che spetta alla pubblica
accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo dover
dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).
Ora, gli atti propongono, in buona sostanza e in
punto alla fattispecie soggettiva dell’infrazione che qui ci occupa, la sola
versione della ricorrente. Null’altro. Nulla più. Nessuna differente e/o
divergente prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In
particolare il solo fatto che la ricorrente non abbia informato il giorno
stesso dell’accaduto gli Organi di Polizia, non può, solo, pena l’incorrere
nell’arbitrio, rappresentare quell’indizio sufficiente a suffragare la versione
dipartimentale qui impugnata, e la conseguente colpevolezza e punibilità della
ricorrente, anche da un punto di vista soggettivo, in punto al superamento
della durata del parcheggio. Troppo poco, onestamente, per potere, in
applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e
respingere su questo punto il presente gravame.
-
Certo,
il fatto che la ricorrente non abbia subitaneamente avvisato la polizia
comunale, rappresenta a non averne dubbio un minus, ma non costituisce
di per sé, quo alla eventuale intenzionalità o negligenza di quest’ultima nella
commissione dell’infrazione, la prova materiale inconfutabile né un indizio
sufficientemente preciso e tale da consentirne una deduzione logica e rigorosa
in tal senso.
-
In
conclusione, l’assenza nell’incarto processuale di un minimo appoggio ad una
eventuale versione contraria rispetto a quella fornita da _________
_________ (e per la quale lo scrivente Giudice, anche nell’ambito del
precitato principio dell’apprezzamento anticipato delle prove concretamente
notificate dalla ricorrente, non ha motivo di non fare sua) comporta che
quest’ultima debba, in virtù del principio “in dubio pro reo” essere ritenuta
preponderante a fronte di ogni e qualsivoglia differente tesi, che,
concretamente, neppure sussiste. In simili circostanze lo scrivente Giudice non
può pervenire dunque al convicimento che la ricorrente abbia effettivamente
infranto, anche da un punto di vista soggettivo, il disposto di Legge di cui
all’art. 48 cpv. 8 OSS. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere
accolto con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in
virtù del principio generale della soccombenza.
per questi motivi visti l’art. 90 cifra 1 LCS e artt. 1
e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la
decisione 31.01.2003 della Sezione della circolazione è annullata.
-
Non si prelevano tasse
né spese.
-
Intimazione a:
- Sezione della circolazione, Camorino,
- Avv. _________,
Il giudice: il
Segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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