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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.63
Data decisione, Autorità:
13.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.63/pg
5064/006
Bellinzona
13
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 14 febbraio 2003 presentato
da
_________, _________,
contro
la decisione
_________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino, ;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. La Sezione
della circolazione con
decisione _________ 2003 ha inflitto a _________ una multa di
fr. 200.- oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 70.-, per i
seguenti motivi:
"alla guida della
vettura TI _________ circolava senza prestare la dovuta
attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un
veicolo che lo precedeva, urtandolo posteriormente".
Fatti accertati il _________
2002 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr e 3, 12 ONC
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non aver urtato
il veicolo che lo precedeva, ma un veicolo fermo, la cui vista gli era preclusa
fino all'ultimo momento e contesta di aver circolato senza la dovuta attenzione
e senza mantenere una distanza sufficiente dalla vettura che lo precedeva.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato, in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente deve rivolgere la sua
attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti
che impediscono la manovra sicura del veicolo.
Il conducente deve tenersi a
una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art.34
cpv. 4 LCStr). In particolare quando i veicoli si susseguono, la distanza di
sicurezza dev'essere tale da potersi fermare per tempo in caso di frenata
inattesa (art.12 cpv.1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
- Nell'evenienza concreta
il ricorrente asserisce di non aver potuto evitare la vettura ferma sulla
carreggiata, in quanto la visuale gli era preclusa da un veicolo che lo
precedeva e che si è spostato repentinamente verso destra sulla corsia
d'emergenza onde evitare l'ostacolo; tuttavia il fatto che il veicolo che
precedeva il ricorrente sia riuscito ad evitare la collisione costituisce un
elemento importante atto a comprovare che la distanza tenuta dal ricorrente non
era adeguata alle circostanze.
Infatti se lo spazio tra i due
veicoli fosse stato corretto anche l'insorgente avrebbe sicuramente potuto
evitare l'urto.
- Abbondanzialmente si
osserva che il ricorrente avrebbe dovuto essere più attento alla situazione; la
sua velocità dichiarata di 60/70 km/h (cfr. verbale di interrogatorio del 25
ottobre 2002) unitamente alla " distanza di circa 40-50 metri " dal
veicolo che lo precedeva (e che è riuscito a scansare l'ostacolo) non erano
conformi alle prescrizioni , costituendo in tal modo la violazione addebitata;
infatti con una tale velocità occorre tener presente che per potersi arrestare
su strada bagnata occorrono tra i 60 e gli 80 metri. Al riguardo è evidente che
la distanza tenuta dal ricorrente non era sufficiente.
In proposito occorre pure
rilevare che il conducente che segue deve tener conto anche di un arresto
improvviso del veicolo che lo precede a seguito di collisione con un altro
della colonna, in quanto tale rischio non è considerato straordinario (cfr.
Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Payot,
pag. 348).
Alla luce di queste
considerazioni, alle quali abbondanzialmente si aggiuge che nell'evenienza
concreta era notte e - per stessa ammissione del ricorrente - " pioveva
leggermente e il campo stradale era già bagnato" si deve giungere
alla conclusione che il ricorso interposto dal ricorrente non può trovare
accoglimento.
- Nella misura in cui l'insorgente
si sofferma sul fatto che il veicolo da lui urtato era fermo sulla
carreggiata giova ricordare che, in materia contravvenzionale, ognuno risponde
delle proprie azioni o omissioni.
Il comportamento antigiuridico
altrui non estingue né attenua la responsabilità per un violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa.
Nulla muta al riguardo la
contestazione riportata dall'insorgente in sede ricorsuale;infatti il veicolo
fermo precedeva anch'esso la vettura condotta dal ricorrente.
- La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, contenuta nei limiti concessi dalla legge e rettamente commisurata
considerato che nella fattispecie la Sezione della circolazione ha tenuto conto
delle argomentazioni prodotte in data _________ _________ 2002.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 31, 34 e 90 cifra 1
LCStr, 3 e 12 ONC e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 14 febbraio 2003 è
respinto.
Di conseguenza, è
confermata la decisione n° _________ /_________ del _________
_________ 2003 dalla Sezione della circolazione, Camorino,
-
La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
_________ _________, _________,
Il presidente: Il
cancelliere:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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