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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.61
Data decisione, Autorità:
23.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.61/ROC/MAM
4524/006
Bellinzona
23
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 17 febbraio 2003
presentato da
,,
rappr. da: _________,
_________ di _________ di protezione giuridica SA _________,
contro
la decisione
_________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 31 gennaio 2003 (emanata in forza di
un rapporto di constatazione della Polizia cantonale, posto di _________,
del _________.2002, cui ha fatto seguito la rituale intimazione del
rapporto di contravvenzione del _________.2002, avverso il quale il
ricorrente ha formulato sue osservazioni in data 16.01.2002, respingendo
sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino, ha
inflitto a _________ una multa pari a Fr. 200.--, oltre a tassa di
giustizia e spese, per avere egli, in data 13 novembre 2002, circolato a _________,
in via _________, direzione _________, all’altezza
dell’intersezione con Via _________ e alla guida dell’autocarro targato
TI _________, senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e
senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva,
urtandolo posteriormente. La risoluzione è stata resa in applicazione degli
art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 12
cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ è insorto con tempestivo ricorso 17
febbraio 2003, postulandone l’annullamento. Egli sostiene segnatamente che la
conducente della vettura che lo precedeva, sig.ra _________, guidava al
centro della carreggiata - larga, in quel tratto, oltre sei metri ma non per
questo suddivisa in più corsie - e non, contrariamente a quanto da lei
dichiarato in sede di interrogatorio fronte alle forze inquirenti, sulla
sinistra della carreggiata, esponendo improvvisamente il segnale di direzione
sinistro e svoltando contemporaneamente in via _________ senza avvedersi
del sopraggiungere, da tergo, dell’autotreno del ricorrente, situato
completamente sulla sinistra della carreggiata, che procedeva regolarmente.
L’avvenuta collisione sarebbe pertanto da addebitare alla negligenza di detta
conducente, il ricorrente avendo rispettato le norme della circolazione ed
essendo posizionato sulla estrema sinistra della carreggiata unicamente poiché
il tratto di strada in questione, Via _________, proprio dopo
l’intersezione con via _________ ed in direzione _________ si
separa in due corsie regolarmente disegnate sulla carreggiata asfaltata
volendosi egli implicitamente dunque preparare a posizionarsi sulla corsia
(marcata) di sinistra di detta strada.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, con sue osservazioni 24.02.2003, la reiezione
del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato, in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Principio generale in materia di circolazione stradale, è quello
secondo cui, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non
essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente
alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1 LCS). Giusta l’art.31 cpv. 1 LCS, il
conducente deve, inoltre, costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza. Questi deve segnatamente tenersi a una
distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34
cpv. 4 LCS) e deve poi rivolgere la sua attenzione alla strada e alla
circolazione, badando di non compiere movimenti che impediscano la manovra
sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Quando veicoli si susseguono, il
conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede,
al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. (art. 12 cpv.
1 ONC).
Orbene, al momento dell’incidente, il ricorrente, per sua stessa
ammissione, circolava sul lato sinistro della carreggiata. L’istruttoria non ha
d’altro canto invero permesso di accertare quanto dichiarato dalla conducente
Oliveira circa la posizione della propria vettura, poco prima dell’incidente,
che secondo quest’ultima si sarebbe anch’essa trovata all’estrema sinistra
della strada. Il ricorrente medesimo ha comunque indicato nel verbale di
interrogatorio _________.2002 che tale vettura, che lo precedeva,
circolava, nella sua stessa direzione, al centro della strada e la
dinamica stessa dell’incidente parrebbe proprio confermare integralmente tale
ipotesi, del resto ampiamente trattata e discussa in modo convincente da _________
al pto. 3 (pag. 3) del proprio allegato ricorsuale.
Come già si è detto, Via _________, in quel tratto, è una
strada larga circa sei metri non suddivisa però in più corsie (e per le quali
tornerebbe applicabile l’art. 8 ONC). Orbene, giusta l’art. 7 cpv. 1 ONC, il
conducente deve circolare a destra. Egli non vi è tenuto sulle strade convesse
o comunque difficili da percorrere e nelle curve a sinistra, se il percorso è
ben visibile e la manovra non ostacola il traffico inverso né i veicoli che
seguono. Non risultando, in concreto, alcuna delle predette eccezioni, entrambi
i conducenti coinvolti nell’incidente non hanno manifestamente rispettato
l’obbligo di condurre a destra così sancito, le giustificazioni addotte dal
ricorrente in tal senso non potendo essere ammesse poiché concretamente prive
di buon fondamento (non sussistendo in particolare alcuna effettiva necessità
per il ricorrente di posizionarsi anticipatamente sul lato sinistro della
carreggiata per imboccare, dopo l’intersezione con via d’Alberti, la così
formatasi corsia sinistra di detta carreggiata e ben potendo egli, anzi,
attendere, anche per motivi di prudenza, il superamento della precitata
intersezione per potersi se del caso spostarsi poi, in un secondo tempo, sulla
corsia voluta). Sennonché, l’intenzione della conducente _________ era,
come appurato, quella di svoltare a sinistra per imboccare Via _________.
In questo senso, il suo procedere al centro della carreggiata poteva pertanto
essere individuato dal ricorrente come eventualmente connesso con tale volontà,
tanto più che la sig.ra _________, anche se verosimilmente in ritardo
(poco prima del passaggio pedonale!), aveva comunque azionato il relativo
indicatore di direzione. Ma se anche così non fosse, andrebbe comunque
richiamato in questo contesto il disposto di cui all’art. 26 cpv. 2 LCS,
secondo cui il conducente deve usare particolare prudenza, in particolare
quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si comporti
correttamente (art. 26 cpv. 2 LCS). La situazione che si prospettava agli occhi
del ricorrente poco prima dell’impatto era quella di una vettura che circolava
al centro della carreggiata, anziché, come da regolamento, alla destra della
stessa. Stante quanto precede, il ricorrente non poteva non ritenere pertanto
che il comportamento di guida della conducente della vettura antistante fosse
incorretto, e comunque quantomeno sospetto, e potesse dare adito a concreti
dubbi circa le sue intenzioni in punto alla direzione di guida e ciò a maggior
ragione tenuto conto della prossimità di un incrocio.
Di conseguenza sempre il ricorrente avrebbe dovuto conformarsi ai
doveri generali di prudenza esplicitati nei predetti disposti di Legge,
preoccupandosi segnatamente ed in particolare di osservare una distanza
sufficiente dal veicolo che lo precedeva, per garantirgli così la possibilità
di una tempestiva, seppur inattesa, frenata. Ciò che, in concreto, non si è
verificato, anche perché, per sua stessa ammisione (cfr. verbale di
interrogatorio _________.2002) il ricorrente circolava a soli 7-8 metri
lineari circa dalla predetta vettura. Troppo poco, onestamente, per non
intravvedere nel comportamento del ricorrente una crassa violazione delle norme
di circolazione richiamategli nella decisione oggetto del presente gravame e
ciò indipendentemente da eventuali concolpe concomitanti della signora _________
che esulano però dalla presente fattispecie.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con
l’arresto o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS). In concreto, la multa inflitta
appare, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi
dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e
spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. artt. 31 cpv.1, 34
cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC, artt. 1 e
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 17 febbraio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la multa di fr. 200.-- inflitta con decisione _________ _________
2003 dalla Sezione della circolazione, Camorino, a _________, _________.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 150.-- e le spese in complessivi fr. 100.- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
_________, _________,
_________ Compagnia di assicurazione di protezione
giuridica SA, _________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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