AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.50
Data decisione, Autorità:
10.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.50
5638/090
Bellinzona,
10
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con il segretario Mattia Pontarolo per
statuire sul ricorso 10 febbraio 2003 presentato da
_________ _________, _________ sopra _________,
difeso da: avv. _________
_________, _________,
contro
la decisione 31 gennaio 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le
osservazioni presentate in data 4 agosto
2003 dalla Sezione della circolazione, _________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto
A. Il 24 ottobre 2002, tra le ore 9.00 e le 10.30, a _________ Sopra
_________, in via __________, un impiegato della società __________ SA Servizi di sicurezza, __________, notava la presenza della vettura __________
__________ posteggiata sulla
strada principale nella località. Sempre quel giorno l’agente della predetta
società stendeva un avviso di contravvenzione (infrazione alla LCStr, più
precisamente elenco delle multe di cui all’OMD no. 243a).
Il
Servizio Multe della Sezione della circolazione di _________ intimava quindi
una contravvenzione alla società __________ SA, _________ Sopra _________. A seguito di tale
notifica, la società locarnese, rispondeva in data 15 novembre 2002, asserendo
di non poter essere oggetto di una procedura contravvenzionale in difetto di
legittimazione passiva.
La
predetta autorità si rivolgeva nuovamente all’amministratore della __________
SA per ricevere informazioni
circa il nome dell’autore dell’infrazione accertata dall’agente della __________
SA.
B. Con scritto 29 novembre 2002, il patrocinatore
della società locarnese replicava che l’amministratore avrebbe gradito
“conoscere l’identità del denunciante”; che questi “(a)ll’ora dei presunti
fatti si trovava a cena da tutt’altra parte in compagnia di altre persone”; e
che “l’amministratore unico, pur non sapendo con esattezza quale parente abbia
utilizzato la vettura quella sera”, invocava l’applicazione degli art. 16 cpv.
2 LACS e 125 e 126 CPP. La Sezione della circolazione s’indirizzava allora
ancora all’amministratore della società chiedendogli di “dimostrare la sua
estraneità ai fatti imputatigli” e di fornirle i nominativi dei familiari autorizzati
a usufruire del suo veicolo così da poter esperire le indagini utili
all’identificazione dell’autore dell’infrazione. L’autorità l’avvertiva che, in
caso di mancata collaborazione, si sarebbe proceduto nei suoi confronti per
violazione dell’art. 16 LACS.
C.
Replicando mediante
missiva 13 dicembre 2002, l’amministratore unico della società sosteneva di non
essere il detentore del veicolo targato __________; egli non era pertanto tenuto a
giustificare l’agire dei suoi parenti e avrebbe specificato i nominativi delle
persone, con cui si trovava al momento dei presunti fatti, una volta che una
procedura fosse stata attivata nei suoi confronti; infine, egli sosteneva che
il cpv. 1 dell’art. 16 LACS indicava un obbligo generale d’informazione per
identificare gli autori di un’infrazione, ma non un obbligo di giustificare il
proprio agire.
D.
Il 7 gennaio 2003,
la Sezione della circolazione intimava al ricorrente una contravvenzione,
invitandolo a presentare eventuali osservazioni. Con lettera 14 gennaio 2003,
il patrocinatore del ricorrente dichiarava che quest’ultimo contestava di
essere il detentore del veicolo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LACS; inoltre, il
secondo comma dell’art. 16 LACS sarebbe stato applicato scorrettamente
dall’autorità in narrativa. Per il resto, rimandava alle osservazioni già
esternate nell’ambito della procedura aperta nei confronti della __________
SA.
Con decisione no. __________ /__________ del __________ 2003, la Sezione della circolazione, in applicazione
degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS, infliggeva al signor _________ una multa
di fr. 150.—, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.— e spese in misura di
fr. 20.—, per i seguenti motivi:
Benché formalmente richiestogli con scritto del 22.11
e 4.12.02 nella qualità di detentore del veicolo targato __________, ha ingiustificatamente omesso di
collaborare al fine di identificare l’autore di un’infrazione commessa con il
menzionato veicolo il 24.10.02 alle ore 09.00 a _________ Sopra _________.
Contro
tale risoluzione, il ricorrente è insorto di fronte alla Pretura penale con
atto di ricorso 10 febbraio 2003, chiedendo il riconoscimento della difesa
d’ufficio dell’avv. _________ a suo favore, l’accoglimento del ricorso e il
conseguente annullamento della decisione del 31 gennaio 2003; in via
subordinata, egli postulava il contraddittorio con la lic. iur. __________.
La
Sezione della circolazione si è astenuta dal formulare osservazioni con scritto
4 agosto 2003, rimettendosi alla decisione giudiziale.
Considerando in
diritto
-
La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai
sensi dell'art. 12 LPContr. Il giudice esamina liberamente tutte le questioni
di fatto e di diritto della decisione impugnata (art. 11 LPContr).
L’insorgente
postula preliminarmente che sia riconosciuta a suo favore la difesa d’ufficio
dell’avv. _________, _________.
2.1
A mente dell’art.
17 LPContr, se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di
discutere la propria causa, l’autorità giudicante deve designarle un
patrocinatore d’ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina
della difesa d’ufficio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e
sull’assistenza giudiziaria. Il difensore d’ufficio viene designato dal
presidente della Pretura penale (art. 17 cpv. 2 LPContr). Anche la CEDU
prescrive che ogni accusato ha diritto a difendersi da sé o avere l’assistenza
di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un
difensore, ha diritto di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato
d’ufficio, quando lo esigano gli interessi della giustizia (art. 6 cfr. 3 litt.
c CEDU).
2.2
Il richiedente ha
diritto alla designazione di un patrocinatore d’ufficio, quando egli si
dimostra incapace di discutere la propria causa (cfr. art. 2 cpv. 1 LAG). Nel
caso concreto, tali condizioni non sono date, giacché l’insorgente era ed è
tuttora rappresentato da un legale di fiducia (cfr. doc. B, D, F e soprattutto
H, dai quali emerge a chiare lettere che il ricorrente era già rappresentato da
un avvocato). Ne consegue che il signor _________ dispone di tutti i mezzi per
difendersi adeguatamente e che, alla luce del patrocinio di fiducia assicurato
dell’avv. _________ _________, _________, il patrocinio d’ufficio non può
essere concesso. Non avendo per contro il ricorrente formulato richiesta di
esser posto al beneficio del gratuito patrocinio, la presente decisione non può
esprimersi in merito a tale aspetto.
Incidentalmente, si osservi ancora che la richiesta di
designazione di un patrocinatore d’ufficio non merita tutela per un’altra
ragione: l’esigua difficoltà e il carattere di “bagattella” presentati dal caso
di specie (cfr. art. 2 cpv. 1 LAG; STF 120 Ia 43, 45, c. 2a; ZBJV 1992, p.
732-733). In effetti, il caso in esame non mostra particolari problemi fattuali
o giuridici: il comportamento che integra gli estremi della contravvenzione
alla base della presente vertenza (ossia la mancata collaborazione per
l’identificazione dell’autore di un’infrazione commessa con un autoveicolo) non
appare di difficile comprensione; la procedura che disciplina tali questioni è
semplice (richiesta di informazioni da parte dell’autorità – nel caso concreto,
tale preghiera è stata pure esplicitata due volte –, intimazione di
contravvenzione in assenza di puntuale e confortante riscontro, osservazioni
dell’interessato, risoluzione di contravvenzione dell’autorità), a maggior
ragione ove si osserva che il ricorrente è sempre stato avvertito delle
conseguenze della sua inattività e delle sue prerogative di difesa (cfr. doc.
E, G e A). Infine, anche la decisione intimatigli in data 31.1.2003 appare
chiara e sostanzia con sufficienti motivi la multa di fr. 150.—. Una sanzione,
questa, il cui importo si colloca ben lontano dal limite massimo di fr. 5'000.—
previsto dall’art. 22 cpv. 1 LACS e che permette di definire siccome bagattella
il caso in cui il ricorrente è invischiato.
In conclusione, la richiesta
del riconoscimento della difesa d’ufficio non può essere accolta.
Il ricorrente si
duole quindi di un’errata applicazione dell’art. 16 LACS: a suo dire, egli non
potrebbe essere ritenuto detentore ai sensi di tale disposizione.
3.1 Conformemente
all’art. 16 cpv. 1 LACS, se richiesto, il detentore di un veicolo a motore o di
un velocipede ha l’obbligo di fornire agli organi di polizia le informazioni
necessarie al fine di identificare l’autore di un’infrazione alla LCStr
commessa con il suo veicolo. L’art. 78 cpv. 1 OAC specifica che la qualità di
detentore si determina secondo le circostanze di fatto e che è considerato in
particolare detentore chi effettivamente e durevolmente ha il potere di
disporre del veicolo e lo adopera o lo fa adoperare a proprie spese o nel
proprio interesse.
3.1.1 Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, è detentore ai sensi della LCStr non
tanto il proprietario del veicolo o chi è formalmente iscritto sulla licenza
dell’autoveicolo, bensì colui che fa uso personalmente dell’automezzo, si
assume il rischio dell’esercizio dello stesso e che, nel contempo, ha su di
esso (o ev. sulle persone indispensabili per l’esercizio) un possesso diretto
ed effettivo. Per giudicare chi sia effettivamente il detentore di un veicolo,
appaiono decisive le circostanze del caso concreto, segnatamente chi esercita
il potere di disposizione sull’automezzo (cfr. STF 129 III 102, 103 c. 2.1; SJ
2003 I, p. 510; René Schauffauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, 2. ed., Berna
2002, p. 128).
3.2 Nella fattispecie, il ricorrente ammette di
essere amministratore unico della società __________ SA (doc. D e ricorso p. 6), la quale,
formalmente, figura quale detentrice della targa TI 2’944. È quindi manifesto
che tale vettura serva alla società per promuovere il suo scopo sociale, e che,
quale unico dirigente della ditta, il ricorrente pare l’unica persona che, in
ogni momento, può legittimamente disporre del veicolo in nome e per conto della
__________ SA. Nelle
vesti di unico rappresentante di detta società di fronte a terzi, egli appare
il solo ad essere abilitato ad usare e cedere liberamente il mezzo targato __________
e ad assumere la responsabilità,
in nome e per conto della società, per l’impiego del medesimo da parte di
terzi. In effetti, il signor _________ – a suo dire – avrebbe messo a
disposizione di uno dei suoi parenti l’autovettura in questione, e ha
dichiarato, “pur non potendolo dire con esattezza”, di sospettare chi fosse
l’autore dell’infrazione. Agendo di tal guisa, egli dimostra di conoscere
circostanze tipicamente note solo a chi veramente ha la padronanza duratura sul
veicolo, e svela di essere a tutti gli effetti il detentore della __________, dacché ne detiene il possesso ed il
controllo duraturi. Da ultimo, è bene rimarcare che il ricorrente non adduce
alcuna circostanza atta a mettere in discussione la sua qualità di detentore
del mezzo, per esempio indicando un dipendente della società che se ne serve stabilmente.
Conseguentemente, la qualità di detentore
del veicolo e la conseguente legittimazione passiva del ricorrente devono
essere confermate.
Il ricorrente
sostiene la sua impunibilità a ragione dell’art. 16 cpv. 2 LACS in relazione
agli art. 121 segg. CPP. In altre parole, egli invoca il diritto di esclusione
dall’obbligo di testimonianza per legami di parentela.
4.1
Secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte di Losanna, quando un’infrazione alla LCS è
commessa senza che il suo autore possa essere identificato, l’autorità non può
limitarsi a presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore al momento
in cui i fatti si sono prodotti. Qualora il detentore contestasse di essere
l’autore materiale dell’infrazione, incombe all’autorità invitare quest’ultimo
a svelare le indicazioni necessarie per identificare il contravventore.
All’autorità compete di prendere tutte le misure istruttorie atte a far luce
sulle generalità del responsabile della contravvenzione, mentre il detentore di
un veicolo è tenuto a fornire ogni informazione utile alle indagini. Se il
detentore si sottrae senza valido motivo a quest’obbligo di collaborazione o la
versione da lui resa appare d’acchito sprovvista di verosimiglianza, l’autorità
valuta, sulla base dell’insieme delle circostanze del caso, se è
sufficientemente dimostrato che il detentore è l’autore del reato (cfr. RDAT
II-1997 n. 37 c. 3).
Nel Canton Ticino,
come accennato, l’obbligo di collaborazione è statuito dall’art. 16 cpv. 1
LACS, il quale riserva l’applicazione nei confronti del detentore degli art.
121 segg. CPP. La violazione del dovere d’informazione è punita con l’arresto o
con la multa fino a fr. 5’000.— (art. 22 cpv. 1 LACS).
4.2
Nel caso in esame,
pare opportuno esaminare le comparse scritte del ricorrente (risp. del suo
patrocinatore) presso la Sezione della circolazione.
Innanzi tutto, il 29
novembre 2002, questi dichiarava che “(a)ll’ora dei presunti fatti si trovava a
cena da tutt’altra parte in compagnia di altre persone”; inoltre, egli
aggiungeva che “l’amministratore unico, pur non sapendo con esattezza quale
parente abbia utilizzato la vettura quella sera”, invocava l’applicazione
dell’art. 16 cpv. 2 LACS e 125 e 126 CPP (doc. D).
Al secondo esplicito
invito dell’autorità competente a voler “dimostrare la sua estraneità ai fatti
imputatigli” e a fornirle i nominativi dei familiari autorizzati a usufruire il
veicolo per poter esperire un’inchiesta al fine di identificare l’autore
dell’infrazione, in data 13 dicembe 2002, l’insorgente specificava di non
essere il detentore del veicolo targato __________. Oltre a ciò, aggiungeva che avrebbe
nominato le persone con cui si trovava al momento dei presunti fatti una volta
che una procedura fosse stata attivata nei suoi confronti, e che la
disposizione della LACS non istituiva un obbligo di giustificare il proprio
agire (doc. F).
Infine, il 14
gennaio 2003, il signor _________ formulava le sue osservazioni all’intimazione
di contravvenzione del 7 gennaio 2003, asserendo di non essere il detentore del
veicolo ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LACS, censurando l’errata applicazione da
parte dell’autorità dell’art. 16 cpv. 2 LACS e rimandando a tutte le
osservazioni già esternate nell’ambito della procedura aperta nei confronti
della __________ SA
(doc. H).
4.3 Tali giustificazioni non appaiono per nulla
liberatorie. Il ricorrente ha affermato che il 24 ottobre 2002 avrebbe cenato
da tutt’altra parte per rispetto a dove si trovava l’auto e che, una volta
avviata la procedura nei suoi confronti, avrebbe fornito i nomi delle persone
in sua compagnia. Una simile attitudine integra già gli estremi per
l’applicazione dell’art. 16 cpv. 1 combinato con l’art. 22 LACS. In effetti,
l’insorgente e detentore del veicolo non solo si è di fatto rifiutato di
collaborare malgrado due formali, circoscritti e giustificati inviti (quelli
del 22 novembre e del 4 dicembre 2002), bensì ha mantenuto una condotta
ostruzionistica, palesando evidenti contraddizioni, anche in punto al suo
comportamento al momento dei fatti e successivamente. Dopo l’apertura della
procedura contravvenzionale nei suoi confronti, egli non è stato in grado (e
nemmeno ne spiega i motivi) di menzionare le generalità delle persone che si
trovavano con lui al momento dell’asserita cena, quantunque vi si fosse esplicitamente
impegnato (doc. F); e neppure ha indicato il Comune e il nome del ristorante in
cui ha cenato. Oltre a ciò pare opportuno rilevare che, a sostegno delle sue
tanto fragili quanto contraddittorie giustificazioni (cfr. infra cons.
4.4), il ricorrente non ha saputo e voluto fornire alcuna prova. In ultima
analisi, le adduzioni dell’insorgente appaiono troppo indeterminate: “a cena da
tutt’altra parte in compagnia di altre persone”, e troppo reticenti: egli
risponde sostenendo di non essere il detentore del veicolo targato __________
e appellandosi all’applicazione
del secondo comma dell’art. 16 LACS, pur essendo obbligato a collaborare
attivamente in qualità di detentore di un veicolo a motore. Così facendo,
l’insorgente ha assunto una condotta tale per cui la competente autorità era
impedita ad esperire un’inchiesta per smascherare il trasgressore ed escludere
qualsivoglia implicazione del ricorrente con l’infrazione in narrativa.
Alla luce di tali emergenze, il ricorso
deve essere respinto.
4.4 Ad ogni buon conto, vi è un’altra manifesta
contraddizione nell’attitudine del signor _________ che debilita le sue tesi ricorsuali:
l’essersi giustificato con le seguenti asserzioni: “all’ora dei presunti fatti
l’amministratore unico si trovava a cena da tutt’altra parte in compagnia di
altre persone” e “(…) pur non sapendo con esattezza quale parente abbia
utilizzato la vettura quella sera” (cfr. doc. D), quando, dalle tavole
probatorie emerge limpidamente che l’infrazione è stata commessa alla mattina!
Per la precisione, giusta l’avviso di contravvenzione 24.10.2002 e il rapporto
di denuncia 24.10.2002 della __________ SA, __________, tra le 9.00 e le 10.20 (un lasso di tempo, questo,
necessario per statuire l’ammontare della multa conformemente all’OMD). Ecco allora
che l’insorgente, col giustificare il mancato uso vespertino dell’auto durante
quel 24 ottobre 2002, ha in verità offerto una giustificazione completamente
impertinente e indice di mancanza di collaborazione. Infatti, se effettivamente
il ricorrente non avesse fatto capo all’auto targata __________ tra le 9.00 e le 10.30 di quel 24 ottobre
2002, questi avrebbe sostenuto di essere a colazione o al limite a pranzo, ma
di certo non a cena... E ciò a maggior ragione, se si pensa che quest’ultimo,
nelle more della procedura, non ha mai precisato di aver prestato l’auto a uno
dei suoi parenti alla mattina, per tutta la giornata, o per due o tre giorni,
bensì solo per “quella sera”.
In definitiva, le allegazioni contenute nel
doc. D, sebbene sostenute ad oltranza e mai rimesse in discussione dal
ricorrente durante tutto il procedimento, appaiono poco credibili e
contraddittorie.
Alla luce di queste
circostanze, non appare manifestamente arbitrario arguire che l’attitudine
dell’insorgente sia parsa tutt’altro che soddisfacente, al limite della
temerarietà.
4.5 In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
-
Con riferimento all’ammontare della multa
inflitta, va detto che la stessa sembra proporzionata alla _________
dell'infrazione commessa, commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Anzi, visto l’atteggiamento contraddittorio del signor
_________ di fronte all’autorità di prima istanza e a quella ricorsuale, la
sanzione in parola potrebbe addirittura apparire mite – quantunque la cifra
243a dell’allegato 1 dell’OMD, nei casi di infrazione come quella per cui la
Sezione della circolazione chiedeva lumi al ricorrente, preveda una multa di
soli fr. 40.—.
Infine, il
signor _________ sembra argomentare che l’autorità decidente in prima istanza,
prima di entrare nel merito della presente procedura, avrebbe dovuto
determinarsi sull’esito del procedimento contravvezionale avviato contro la
società __________ SA.
Egli postula anche
la convocazione di un’udienza al fine di essere messo a confronto con la lic.
iur. __________ __________.
A sostegno della sua tesi invoca l’art. 6 cfr. 1 CEDU.
6.1
In relazione alla
prima censura, conviene osservare che pretesi vizi di forma relativi ad
una procedura avulsa dalla presente e pendente presso la stessa autorità non
inficiano ancora la validità di questo procedimento. Nell’ambito della presente
procedura contravvenzionale, il ricorrente ha potuto ora formulare delle
osservazioni all’intimazione di contravvenzione (art. 3 cpv. 1 LPContr), ora
esporre diffusamente con il ricorso del 10 febbraio 2003 tutte le sue ragioni e
le sue richieste di assunzione probatorie (produzione dei doc. A-H e richiami
di incarti 02-7129, 03-51 e 1600 della SC; cfr. art. 4 LPContr). La circostanza
che il procedimento nei confronti della società presenti lacune formali e/o non
sia ancora concluso, non è ancora d’impedimento all’emanazione di una
contravvenzione avverso l’insorgente. Piuttosto, è compito della persona
giuridica interessata postularne l’evasione presso la competente autorità. A
ben vedere, il ricorrente non si spiega minimamente, perché, nel caso in esame,
le asserite lacune formali intercorse nell’ambito di quella procedura siano
state idonee a creare una violazione dei suoi diritti (quali?) in questo
procedimento.
In siffatte
circostanze, questo giudice non può ritenere alcuna violazione di legge.
6.2
A mente dell’art.
12 cpv. 1 LPContr, il giudice non è vincolato alle domande di prova delle parti
e ha facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio, agendo egli stesso o per il
tramite delle autorità amministrative inferiori. La procedura davanti alla
Pretura penale è scritta (art. 12 cpv. 2 LPContr).
6.3
Con riferimento
all’esecuzione di un contraddittorio con la lic. iur. ._______, ossia un membro dell’autorità
amministrativa che ha inflitto la contravvenzione, conviene preliminarmente
notare che la legge di procedura per le contravvenzioni del 19.12.1994 non
prevede tale prerogativa (art. 12 cpv. 2 LPContr). In secondo luogo,
l’insorgente invoca tale udienza, senza addurre valide giustificazioni:
infatti, egli non illustra quali siano le circostanze su cui l’udienza potrebbe
offrire ulteriori chiarimenti ai fini dell’emanazione di un giudizio. In terzo
luogo, il ricorrente ha già avuto occasione di esprimersi (in forma scritta)
con la Sezione della circolazione, oltre che in sede ricorsuale, anche con le
osservazioni del 14 gennaio 2003 (allorquando egli non accennava alla necessità
di colloquiare con un membro dell’autorità decidente, sebbene ne avesse potuto
far parola). Infine, questo giudice rileva che la lic. iur. __________
ha agito quale funzionaria
dell’autorità giudicante in prima istanza, non ha rivestito alcun ruolo diretto
nei fatti che hanno portato alla condanna dell’insorgente alla multa di fr.
150.00 e neppure si è avvalsa di fatti nuovi e ignoti al ricorrente per
consolidare il convincimento dell’autorità deliberante. In simili circostanze,
i diritti procedurali del signor _________ sono stati sufficientemente
salvaguardati. Così, visto che quest’ultimo non chiede che la sentenza sia resa
pubblicamente, non si giustifica di decidere oltre nel merito della sua
richiesta.
6.4 Per tutti questi motivi, la richiesta del
contraddittorio, giacché non pare pertinente ai fini del giudizio, non può
essere accolta.
- Il ricorso va pertanto respinto,
seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per
questi motivi, visti gli art. art. 16 e 22 LACS, 1 segg., in
particolare 11, 12, 15, 16 e 22 LPContr, nonché ogni altro disposto in concreto
applicabile;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 febbraio 2003 è respinto.
§ Di
conseguenza, è confermata la multa di fr. 150.— (centocinquanta) inflitta con decisione 31 gennaio 2003 dalla Sezione
della circolazione, _________, a _________ _________, _________ sopra _________.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.00 sono a carico
del ricorrente.
-
Contro la presente sentenza può essere interposto
ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di
Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale
conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della
sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione
a:
Sezione della
circolazione, _________,
_________, _________ sopra _________,
Avv. _________
_________, _________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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