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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.397
Data decisione, Autorità:
05.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.397/AMM
32829/001
Bellinzona
5
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 2 dicembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_/ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 12 dicembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
28 novembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 120.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr.
20.–, per il seguente fatto accertato il 25 luglio 2003 in territorio di
_________:
"Ha posteggiato il
veicolo _________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi. LCS
art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 79 cpv. 4";
che _________ _______ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 dicembre 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
12 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare
"invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o
chi accompagna una persona invalida, a condizione che il conducente
applichi "l'autorizzazione per invalidi, rilasciata dall'autorità
competente, in maniera ben visibile sul veicolo" (art. 65 cpv. 5 seconda
frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non autorizzato su
un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato all'ordinanza concernente
le multe disciplinari (_________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.–;
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, come detto, per
avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi;
che l'insorgente non contesta
– di per sé – il posteggio in zona riservata agli invalidi né fa valere, per
avventura, di essere al beneficio della relativa autorizzazione (cfr. anzi
osservazioni del 2 [recte: 23] dicembre 2003: "è vero che la mia
vettura è priva della necessaria autorizzazione al parcheggio");
che egli si duole nondimeno di
come "io stesso sono portatore di invalidità e se l'essere invalido non
giustifica l'uso di posteggi per invalidi, allora non so che pensare.
Sicuramente non mi posso inventare altre spiegazioni. Ribadisco soltanto che
porto un'invalidità alla schiena che molto spesso mi dà dei forti dolori che
riesco a fatica a camminare" (ricorso);
che le ragioni addotte dal
ricorrente a sostegno del proprio agire non lo esimevano tuttavia dall'obbligo
di farsi rilasciare dall'autorità competente la predetta autorizzazione e di
apporla sul veicolo utilizzato;
che una diversa soluzione
renderebbe di fatto impossibile – per l'autorità preposta alla sorveglianza dei
parcheggi – controllare il rispetto della normativa e sfocerebbe
inevitabilmente nell'abuso delle aree riservate a discapito dei beneficiari
dell'autorizzazione per invalidi;
che l'insorgente non spende
del resto una parola per spiegare il motivo per cui egli non si è mai fatto
rilasciare siffatta autorizzazione;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, pari alla
sanzione comminata dall'ordinanza concernente le multe disciplinari, per avere
posteggiato un veicolo non autorizzato su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che le circostanze particolari
del caso concreto giustificano nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere
al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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