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Numero d'incarto:
30.2003.376
Data decisione, Autorità:
12.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.376 ROC/MAM
30.2003.209
/ 17557
Bellinzona
12
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sull’istanza di revisione del 5
novembre 2003 presentata da
_________, _________
avverso
la sentenza
2 ottobre 2003 emanata dalla Pretura penale di _________
viste le osservazioni 19 febbraio 2004
presentate dalla Sezione della Circolazione, _________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Con risoluzione no. _________ del _________ 2003
della Sezione della Circolazione, _________, è stata inflitta ad _________
_________, _________, una multa ammontante a Fr. 300.- (trecento)
oltre a tassa di giustizia di Fr. 60.- (sessanta) e spese per complessivi Fr.
20.- (venti), per avere egli, in data 19 marzo 2003, in territorio di _________,
in località Via _________ / _________, alla guida del veicolo _________,
omesso di fermarsi ad uno “stop” inoltrandosi in un’intersezione ed ostacolando
così la circolazione.
2.Con tempestivo ricorso 12 giugno 2003, _________ _________ ha
postulato l’annullamento della precitata decisione dipartimentale.
3.Con sentenza 2 ottobre 2003, regolarmente passata in
giudicato, lo scrivente Giudice ha pronunciato la reiezione del ricorso,
confermando pedissequamente la risoluzione impugnata ed accollando al
ricorrente l’ulteriore importo di Fr. 200.- (duecento) a titolo di tasse e spese
di giustizia relative alla procedura ricorsuale.
4.Con istanza di revisione 5 novembre 2003, _________
_________ postula ora l’annullamento del pronunciato pretorile, rilevando
che, a seguito di un colloquio informale tenutosi tra il ricorrente e l’agente _________
_________ della _________ di _________, questi avrebbe
accertato che la segnaletica posata sul luogo della contestazione, al momento
dell’avvenuta intimazione di contravvenzione nei confronti del ricorrente,
corrisponderebbe a quella precisamente descritta da quest’ultimo nelle sue
osservazioni 28.07.2003, riconfermate del resto durante tutto il corso della
procedura contravvenzionale e penale amministrativa.
5.Con rapporto di contro-osservazioni 4 febbraio 2004, il
gendarme _________ _________, dopo attenti accertamenti e rilevamenti
effettuati presso la Polizia comunale e l’Ufficio tecnico del Comune di _________,
ha confermato quanto sopra, dichiarando perciò di non mantenere la
contravvenzione, da lui sottoscritta, emanata nei confronti del ricorrente.
6.Con sue osservazioni 19 febbraio 2004, la Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, _________, si è astenuta dal formulare
osservazioni, rimettendosi al prudente giudizio della scrivente Autorità.
7.Giusta l’art. 19 cpv. 1 LPContr, contro le decisioni
definitive, è data la revisione per i motivi dell’art. 299 del Codice di
procedura penale. In particolare, giusta quest’ultimo disposto di Legge, la
revisione del processo ha luogo quando esistano fatti o mezzi di prova
rilevanti che non erano noti al Giudice nel corso del primo procedimento (art.
299 lett.c CPP).
8.Stante tutto quanto precede, vista la predetta dichiarazione
del gendarme _________ _________ - responsabile del primo (erroneo)
accertamento dei fatti e della conseguente intimazione di contravvenzione che è
finalmente sfociata in una procedura ricorsuale fronte alla scrivente Pretura
di cui all’inc. no. _________ - che ha manifestamente ammesso il proprio
originario errore di valutazione (segnatamente in punto alla presenza o meno di
uno “stop” sul predetto tratto stradale) dichiarando che al momento dei fatti
da lui osservati e descritti non vi fosse in realtà alcuno “stop”, come invece
descritto nell’intimazione di contravvenzione e pedissequa risoluzione
dipartimentale, indirizzato alle vetture provenienti dalla direzione di marcia
del denunciato, ed accertata dunque così l’estraneità del richiedente in
relazione ai fatti imputatigli, lo scrivente Giudice perviene all’intimo
convincimento che _________ _________ non abbia effettivamente commesso
l’infrazione in esame. Per il che, l’istanza di revisione che qui ci occupa
deve senz’altro essere accolta con pedissequo annullamento della sentenza 2
ottobre 2003 della scrivente Pretura e conseguente restituzione nelle mani del
richiedente degli importi pagati da quest’ultimo a titolo di multa e di tasse e
spese, relative al precedente giudizio (art. 19 cpv. 6 LPContr).
per questi motivi richiamati gli artt. 15 e 19 LPContr;
pronuncia 1. La domanda di revisione 5
novembre 2003 presentata da _________ _________, _________, è
accolta.
§ Di conseguenza, la sentenza
2 ottobre 2003 della Pretura Penale di _________ (inc. no. _________)
è annullata con tutti i suoi effetti.
§§ Di conseguenza la risoluzione
no. _________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, _________,
è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia relative al
presente giudizio.
- Intimazione:
- Sezione della
circolazione, _________,
- _________ _________, _________,
Il Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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