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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.358
Data decisione, Autorità:
09.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.358/AMM
29600/005
Bellinzona
9
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 28 ottobre 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 4 novembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
10 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di
fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 15 giugno 2003 in territorio di __________:
"alla guida della
vettura __________ s'immetteva nel flusso della circolazione
collidendo con un motoveicolo circolante sulla pubblica via";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;
che __________ ________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 28 ottobre 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
4 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 36 cpv. 4 LCS
il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare
gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale disposizione è
concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada
principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da
un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni
di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza
ai veicoli che circolano su tali strade;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso
"nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante
sulla pubblica via";
che la decisione dell'autorità
di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 13
agosto 2003, pag. 4):
"Al
momento della nostra constatazione i veicoli erano già stati rimossi. […]
Il
protagonista __________ saliva da __________ verso
__________. All'altezza della casa __________ si
fermava, per un breve momento, in uno spiazzo a destra della carreggiata. Poi
ripartiva rimettendosi sulla cantonale.
Il
motociclista __________ che saliva da __________ verso
__________, notando l'auto che si rimetteva sulla cantonale e
ritenendo che la stessa gli tagliasse la strada, frenava. Perdeva la padronanza
del veicolo che cadeva a terra e, strisciando sull'asfalto andava a cozzare
contro la parte posteriore dell'auto.
dichiarava che circolava ad una velocità di 70 km/h.
Da
parte nostra facciamo rimarcare che dall'inizio della frenata al punto in cui
la moto si è fermata intercorrono 42 metri.";
che l'insorgente nega dal
canto suo ogni responsabilità nel sinistro; adduce, fra l'altro, di essersi immesso
con circospezione sulla strada osservando il traffico proveniente da tergo e di
avere visto l'altro veicolo solo dopo essersi già trovato sulla propria corsia
in fase di accelerazione;
che sempre stando al
ricorrente il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla velocità eccessiva
del motociclista, superiore a quella dichiarata e tale – comunque sia – da non
permettergli di fermarsi nel suo spazio visivo;
che in ambito penale ognuno
risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'insorgente si duole
nondimeno di come il sinistro, senza la colpa centauro, non si sarebbe affatto
verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo coinvolgimento
penale;
che il multato, in un
interrogatorio del 15 giugno 2003 davanti alla polizia cantonale, ha così
descritto la dinamica dei fatti (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto
di polizia del 13 agosto 2003):
"Al
volante della mia auto percorrevo la cantonale che da __________ porta
a __________. […] Salendo ho dovuto accostare a lato della
strada per qualche minuto. Al momento di ripartire, esponevo [il] segnale
di direzione sinistro e guardavo nello specchietto retrovisore. Notavo la strada
libera dietro a me e quindi mi mettevo in movimento. Al momento in cui
ho raggiunto il campo stradale con tutta la vettura, sempre guardando nel
retrovisore interno, notavo sopraggiungere a forte velocità una moto. Udivo
il rumore della frenata della moto, e poi percepivo l'urto alla parte posteriore.
[…] In sostanza al momento in cui ero con tutta l'auto sulla strada sono
stato tamponato dalla moto";
che tale versione diverge in
parte dalle dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente (cfr. il
relativo verbale allegato al rapporto di polizia citato);
che tuttavia questo giudice –
dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non dispone di indizi
sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza degli art.
36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC, non potendosi segnatamente escludere che il
motoveicolo fosse ancora fuori dalla visuale dell'automobilista nel momento in
cui quest'ultimo si è immesso nella circolazione;
che sussistendo un ragionevole
dubbio, si giustifica in definitiva – in accoglimento del ricorso – di annullare
la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1
LCS; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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