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Numero d'incarto:
30.2003.342
Data decisione, Autorità:
16.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.342/AMM
28803/010
28802/004 28801/009
Bellinzona
16
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso _________ _________ 2003
presentato da
_________ _________, _________
contro
le decisioni n.
_________ /, _________ / e _________
/_________ del _________ 2003 emesse dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisioni n. _________
/, _________ / e _________ /_________
del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ tre multe
per complessivi fr. 150.–, addebitandogli inoltre oneri per complessivi fr.
90.–, per i seguenti fatti accertati in date _________, _________ e
_________ _________ 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________ [rispettivamente
TI _________], di un fondo privato debitamente segnalato con apposito
avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che le risoluzioni sono state
emesse in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ _________ è
insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del _________ 2003 in
cui chiede in sostanza l'annullamento dei querelati giudizi;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);
che il giudice, se sono resi
verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza
l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare
illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai
contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (art. 375bis cpv. 2 prima frase
CPC);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere
"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________
[rispettivamente TI _________], di un fondo privato debitamente
segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace"
(cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del _________,
_________ e _________ _________ 2003 agli atti);
che il ricorso si esaurisce nelle
seguenti argomentazioni:
"non
ritengo giuste le tre contravvenzioni, in quanto se ho posteggiato sul fondo in
questione, non è stato per illecito uso, bensì i giorni delle contravvenzioni
mi ero recato presso un inquilino del palazzo: Signor _________
Tengo
a precisare che ho notato il cartello 'Posteggi privati, art….' in diversi
piazzali di negozi ecc., ma non ho mai visto dare la multa ai clienti.
In
questi tre casi, io mi sono recato presso un inquilino dello stabile (non ho
posteggiato per andare a fare spese da un'altra parte o a tagliarmi i capelli)
Pertanto
intendo fare ricorso aggiungendo i seguenti motivi:
-
Sia
l'auto che la moto (per il giorno ..03)
erano posteggiate in modo da non intralciare il normale traffico del sito.
-
L'auto
(e la moto) non erano posteggiate in un posteggio di un altro inquilino, bensì
in un angolo del piazzale (non marcato come posteggio) che, come già detto, non
recava nessun fastidio
-
Ad
ogni modo, mi sono visto arrivare 3 multe tutte assieme; credo che se mi
avessero avvisato per tempo, dopo la prima multa mi sarei organizzato differentemente";
che il fatto di aver solo reso
visita a un inquilino del palazzo (anziché "andare a fare spese da
un'altra parte o a tagliarmi i capelli") non conferisce all'interessato,
con ogni evidenza, il diritto di posteggiare su un sedime privato debitamente
segnalato con apposito avviso del giudice di pace, e ciò a prescindere dalla
questione di sapere se i veicoli fossero posti "in modo da non intralciare
il normale traffico del sito";
che neppure soccorre al
ricorrente la circostanza di aver posteggiato "in un angolo del
piazzale (non marcato come posteggio)", siffatta area essendo anch'essa
coperta dal divieto generale affisso in loco conformemente al già citato art.
375bis CPC;
che sull'adombrata disparità
di trattamento ("ho notato il cartello 'Posteggi privati, art….' in
diversi piazzali di negozi ecc., ma non ho mai visto dare la multa ai clienti"),
è appena il caso di ricordare come una possibile violazione della legge da
parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun diritto a essere trattato
nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare
siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;
che il ricorrente, nella
specie, si limita a dolersi di non meglio precisate tolleranze, senza circostanziare
la propria censura né pretendere – per avventura – che sussista un'analogia con
l'attuale fattispecie o che l'autorità preposta al perseguimento di tali
infrazioni intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale;
che la lamentata assenza di
preavviso ("mi sono visto arrivare 3 multe tutte assieme; credo che se
mi avessero avvisato per tempo, dopo la prima multa mi sarei organizzato
differentemente") non esimeva altresì l'insorgente dal dovere di
rispettare il divieto di posteggio segnalato sul posto e non può pertanto
giovare al multato;
che l'insorgente, in
definitiva, non nega l'adempimento delle fattispecie ravvisate dalla Sezione
della circolazione, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalle
decisioni impugnate;
che, in simili circostanze, il
ricorso non può dunque trovare accoglimento, l'importo complessivo delle multe
(cfr. art. 68 n. 1 cpv. 2 CP) essendo per altro proporzionato alle infrazioni
commesse, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti
concessi dalla legge;
che l'autorità di primo grado
non ha altresì ecceduto il suo potere d'apprezzamento addebitando al
trasgressore tasse di giustizia per complessivi fr. 60.– e le spese per fr.
30.–;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell'odierna
sentenza (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le
decisioni impugnate sono confermate.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
_________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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