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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.341
Data decisione, Autorità:
05.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.341 ROC/MAM
28126/005
Bellinzona
5
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 9 ottobre 2003
presentato da
__________ __________,
contro
la decisione
..2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni __________ 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione __________ 2003
(emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia comunale
della Città di __________, regolarmente intimato alla ricorrente, la quale non
ha inoltrato osservazioni al riguardo) la Sezione della Circolazione, Ufficio
giuridico, Camorino, ha inflitto a __________ __________, __________, una multa
ammontante a fr. 100.- (cento), oltre ad una tassa di giustizia di fr. 20.-
(venti) e spese per complessivi fr. 10.- (dieci), per avere ella, in data
__________ __________ 2003, in territorio di __________, località Via
__________, circolando alla guida della vettura TI __________, impiegato un
telefono senza dispositivo "mani libere". La risoluzione è stata resa
in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell'art. 3
cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ __________
è insorta con tempestivo ricorso __________ 2003, postulandone l'annullamento e
facendo rilevare che il numero di targa della propria vettura (TI __________)
non corrisponde a quello di cui alla decisione impugnata.
C. Con sue
contro-osservazioni __________ 2003, l'Agt __________. __________ della Polizia
Comunale di __________ ha rilevato, dopo attenta verifica, che le autovetture
__________ __________ (TI __________) e __________ __________ (TI __________)
risultavano entrambe immatricolate a nome della ricorrente.
D. Stante quanto precede,
il competente Dipartimento, con sue osservazioni
__________ 2003, propone la
reiezione del gravame e la pedissequa conferma della sua decisione no.
__________ /__________ del __________.2003.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
Giusta l'art. 31 cpv. 1
LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente
deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la
sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi
riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o
nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l'arresto
o
con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS).
-
__________, come detto, nega implicitamente di essere l'autore
dell'infrazione,
per il solo fatto che il numero di targa della propria vettura non
corrisponderebbe
a quello riportato nella decisione __________.2003. Quanto
precede
è però stato manifestamente sconfessato dalle contro-osservazioni
dell'agente
denunciante, il quale ha prodotto, in corso di procedura, la
necessaria
documentazione dalla quale si evince con meridiana evidenza che
la
ricorrente possedeva, al tempo della commessa infrazione, due vetture,
entrambe
immatricolate a suo nome, segnatamente le automobili __________
(TI
__________) e __________ (TI __________). Non solo. V’é di più.
Oltre
a tale evidente constatazione, la ricorrente, infatti, non ha neppure
mai del resto contestato l’infrazione in quanto tale, né,
comunque, è stata in grado di
provare,
o quantomeno rendere verosimile, il fatto che in data __________
2003,
ella non si trovasse alla guida della vettura TI __________, e neppure ha
saputo
indicare eventuali altre persone che avrebbero potuto, se del
caso,
avere accesso alle chiavi della predetta __________, rimanendo
anzi,
in questo contesto, del tutto silente ed inattiva.
4.Stante quanto precede, la totale mancanza di prove atta a
corroborare la
versione
sostenuta dalla ricorrente rende le giustificazioni da lei
addotte
affatto credibili, questo Giudice giungendo pertanto all'intimo
convincimento
che __________ __________ non possa essere prosciolta dall'addebito
mossole.
- La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Per il che, il ricorso va dunque respinto, con seguito di
tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, richiamati gli art. 31 cpv. 1, 90
Cifra 1 LCS, art. 3 cpv. 1 ONC, art. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso __________ 2003 di
__________ __________, __________, è respinto.
§ Di conseguenza, la
risoluzione no. __________ /__________ del __________ __________ 2003 della
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, è integralmente
confermata.
-
La tassa di giustizia in
fr. 100.- (cento) e le spese per complessivi fr. 50.- (cinquanta), relative al
presente giudizio, sono a carico della
ricorrente.
-
Contro la presente sentenza
può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del
Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro
30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
- Intimazione a:
Sezione della circolazione,
Camorino,
__________ __________,
__________.
Il giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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