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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.326
Data decisione, Autorità:
20.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.326/AMM
27914/009
Bellinzona
20
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________ 2003 presentato
da
_________ RI0 _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa d _CRTE0
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 700.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.
40.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di
_________:
"alla
guida della vettura TI _________ non osservava un segnale indicante
'svoltare a destra' e transitava su una superficie vietata. In seguito non osservava
un segnale indicante 'dare precedenza' e s'inoltrava in un'intersezione
ostacolando la circolazione. Ometteva pure di rallentare e di fermarsi ad uno
'stop'. Inoltre non osservava a più riprese gli ordini di polizia […]
l'infrazione non è stata contestata";
che la risoluzione è stata emessa
in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC,
14 cpv. 1, 36 cpv. 1, 67 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda della
ricorrente intesa a essere convocata per un colloquio non merita accoglimento,
gli atti di causa essendo chiari e completi e l'audizione personale
dell'interessata non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del
giudizio;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un
segnale indicante "svoltare a destra", per essere transitata su una
superficie vietata, per non avere osservato un segnale indicante "dare
precedenza", per essersi inoltrata in un'intersezione ostacolando la circolazione,
per avere omesso di rallentare e di fermarsi a uno "stop" e per non
avere osservato gli ordini di polizia (decisione impugnata, con riferimento al
rapporto di contravvenzione steso dalla polizia cantonale il _________ 2003);
che le argomentazioni
ricorsuali si esauriscono in sostanza nelle seguenti censure:
"l'infrazione
era lieve e non giustificava un intervento così drastico della polizia. Gli
avvenimenti successi sono da collegare al fatto che l'agente (una donna) mi ha
fermata e fin dall'inizio il suo approccio è stato tutt'altro che educato. In
seguito mi teneva aperta la portiera della macchina in modo tale che si
rompesse ed infine mi teneva i polsi delle braccia facendomi male senza nessun
motivo. Io non ho fatto niente per oppormi, sono semplicemente stata costretta
ad allontanarmi con la mia vettura in direzione della casa di mia mamma (a _________)
per paura di essere percossa, o peggio, dall'agente; in quanto quest'ultima era
molto alterata e mi provocava a più riprese. La prima infrazione che avevo
commesso poteva essermi spedita a casa e non autorizzava l'agente a tali
comportamenti";
che l'asserito comportamento
scorretto della polizia è stato categoricamente smentito dall'agente
denunciante (cfr. rapporto di segnalazione del _________ 2003 allegato al già
citato rapporto di contravvenzione) e non risulta sorretto dal benché minimo
riscontro probatorio;
che siffatto comportamento non
giustificherebbe del resto lontanamente – comunque sia – le trasgressioni
perpetrate dalla ricorrente alle norme della circolazione stradale,
suscettibili di compromettere la sicurezza del traffico, di recare danni
materiali e di mettere finanche a repentaglio l'integrità fisica degli altri
utenti della strada;
che le giustificazioni addotte
dall'insorgente non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione
impugnata, la multa inflitta essendo per il resto proporzionata alla gravità
delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa
dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 n. 1 LCS, 14 cpv. 1 ONC, 14 cpv. 1, 36 cpv. 1, 67 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2
OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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