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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.307
Data decisione, Autorità:
08.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.307/AMM
25628/004
Bellinzona
8
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso del 9 settembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
(difeso
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 19 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
22 agosto 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 430.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.
30.–, per i seguenti fatti accertati il 23 maggio 2003:
"alla
guida del veicolo _________ ha circolato nell'abitato di _________
a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti. Velocità accertata con
apparecchio radar: 79 km/h. Velocità punibile dedotta la tolleranza: 74 km/h.
[…]
L'infrazione è sufficientemente documentata dagli atti all'incarto, … il
diritto di esprimersi del denunciato è stato ampiamente rispettato e … si
ritiene pertanto superflua l'assunzione di ulteriori prove";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 4a cpv.
1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
19 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "Velocità massima 50, Limite generale" (2.30.1)
indica la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni
della strada, della circolazione e della visibilità sono buone (art. 22 cpv. 1
prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per avere circolato in
abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 74 km/h in
luogo dei 50 km/h prescritti;
che, sempre stando
all'autorità di primo grado, "l'infrazione è sufficientemente
documentata dagli atti all'incarto, … il diritto di esprimersi del denunciato è
stato ampiamente rispettato e … si ritiene pertanto superflua l'assunzione di
ulteriori prove";
che il ricorrente si duole
preliminarmente di come la Sezione della circolazione abbia statuito senza dar
seguito alle richieste da egli formulate con lettera del 4 agosto 2003 intese
a:
"…
ricevere copia della convenzione tra le polizie comunali di _________, _________,
_________ e _________ menzionata nelle contro osservazioni
della polizia;
…
sapere in base a quali istruzioni tecniche (data e numero) fosse stato allestito
il controllo radar;
…
sapere se, come e quando fossero state effettuate corse di controllo nell'ambito
dell'appostamento radar in questione, rispettivamente se vi era un verbale
attestante la conformità del controllo alle direttive o istruzioni di cui sopra;
…
[ottenere] la prova documentale che il radar era stato verificato
dall'UFMET nel gennaio 2003;
…
[ottenere] la prova documentale che la limitazione di velocità a 50 km/h
è stata posata 'in seguito a regolare pubblicazione', che indichi quando, come
e dove essa sarebbe stata pubblicata, nonché copia della pubblicazione";
che ne desume, l'insorgente,
una violazione del proprio diritto di essere sentito, "la cui
disattenzione comporta l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente
dalle possibilità di successo del ricorso nel merito" (ricorso, pag. 4
in alto);
che il diritto di essere
sentito, in materia penale, è assoluto, generale e incondizionato, e comporta
il diritto per il prevenuto di esprimersi prima che l'autorità competente renda
un giudizio a suo detrimento;
che in concreto la Sezione
della circolazione ha emanato la decisione impugnata senza ottemperare alle
richieste poc'anzi evocate – o, se del caso, spiegare il motivo per cui taluni
chiarimenti sarebbero stati superflui – né assegnare al prevenuto un termine
per esprimersi al riguardo;
che a ragione l'insorgente
lamenta quindi una violazione del suo diritto di essere sentito, ragion per cui
il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata;
che rimane ovviamente riservata
la facoltà per l'autorità di primo grado di riassumere il procedimento
contravvenzionale;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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