Appeal against fine for employing doctor without permit dismissed

30.2003.305Übriges Gericht07.01.2004Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Pretura penale of Ticino dismissed the appeal against a CHF 400 fine imposed on a medical director who had employed a EU psychiatrist without the required foreigners-police permit. The appellant argued good faith, relying on a prior authorization by the Department of Social Works and on later regularization of the employee's status. The court held that the employer must verify the permit in any event, that the prior authorization expressly required such a permit, and that the case was not of minimal gravity. The fine was considered proportionate. Despite the dismissal, the court exceptionally waived fees and costs for the appeal proceedings.

Omnilex-Regeste

Art. 10 cpv. 1 OLS; employer’s duty to verify the existence of the foreigners-police permit; good faith and prior administrative authorizations do not excuse the omission where the authorization expressly makes the activity conditional on obtaining the permit. A case is not of minimal gravity merely because the employee’s situation was later regularized or because the authority already reduced the fine. Review of sanctions under the LDDS is limited to legality and proportionality; a fine within the statutory limits and calibrated to the degree of fault is upheld (consid. 2-4). Exceptional waiver of appeal costs may be ordered despite the losing party’s liability where the circumstances so justify.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.305

Data decisione, Autorità: 07.01.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2003.305/AMM 03 840/109

Bellinzona 7 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso dell'11 settembre 2003 presentato da


_________, _________ (difesa dall'avv. _________ _________, _________)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,

viste le osservazioni del 24 settembre 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ – direttrice sanitaria della Clinica _________ a _________ – una multa di fr. 400.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:

"Ha impiegato in qualità di medico psichiatra, dal 04.09.2002 al 20.11.2002, per complessive 4 settimane circa, il cittadino comunitario _________ _________, 1959, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 giugno 2003);

che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLALPS-CE/AELS;

che _________ _________ è insorta contro tale risoluzione con un ricorso dell'11 settembre 2003 in cui postula l'annullamento della sanzione o quanto meno, in subordine, la "riduzione della multa ad un massimo di fr. 100.–";

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 24 settembre 2003, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere – in qualità di direttrice sanitaria della _________ _________ – impiegato come medico psichiatra un cittadino comunitario sprovvisto di regolare permesso di polizia degli stranieri;

che l'insorgente non nega la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di aver agito in buona fede – senza intenzione né negligenza – l'impiegato essendo al beneficio di un'autorizzazione dell'allora Dipartimento delle opere sociali valida fino al 31 dicembre 2002;

che, sempre stando alla ricorrente, "l'Amministrazione della _________ _________ ha d'altronde ammesso il suo errore ed ha anche immediatamente provveduto a sistemare la posizione del suo dipendente, ed anche questo dovrebbe contribuire ad annullare la sanzione o quantomeno a ridurla" (ricorso, pag. 3 in fondo);

che la buona fede non può tuttavia giovare all'interessata, al datore di lavoro incombendo in ogni caso l'obbligo di assicurarsi dell'esistenza del permesso di polizia degli stranieri (art. 10 cpv. 1 OLS);

che la ricorrente non può altresì prevalersi dell'autorizzazione del DOS per negare ogni negligenza (ricorso, pag. 3 a metà), ove solo si consideri come quest'ultima decisione subordinava espressamente "l'esercizio dell'attività … all'ottenimento da parte dell'interessato di un permesso di polizia degli stranieri" (dispositivo n. 4);

che le giustificazioni avanzate dalla ricorrente non bastano neppure a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;

che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, a metà; cfr. anche osservazioni del 24 settembre 2003, punto 2);

che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alla collaborazione dell'interessata, all'immediata regolarizzazione della posizione del dipendente, ed è inoltre contenuta nei limiti fissati dalla legge;

che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente;

che la particolarità della fattispecie giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'attuale giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Schlagwörter

immigration permitemployer dutygood faithproportionalityadministrative fineforeign workerminimal gravitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the fine for employing a foreign doctor without the required permit should be annulled or reduced.

Extrahierter Entscheid

The appeal was unfounded; the sanction was proportionate and remained within statutory limits.

Extrahierte Begründung

The employer must verify the existence of the foreigners-police permit. Good faith did not help, because the prior authorization expressly made the activity conditional on obtaining such a permit. The facts did not amount to a case of minimal gravity, and the authority had already reduced the fine substantially in view of the circumstances.

Kernrechtsfrage

Whether court costs should be charged for the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

No court fees or costs were collected in the appeal proceedings.

Extrahierte Begründung

Although costs would ordinarily follow the losing party, the special circumstances justified an exceptional waiver.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.