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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.302
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.302/AMM
24258/010
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 9 settembre 2003
presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione n.
_/ del ___________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 25 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
22 agosto 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr.
100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 18 marzo 2003 in territorio di ___________:
"ha circolato con il
veicolo ___________ impiegando, durante la guida, un telefono
senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3
cpv. 1";
che ___________ ___________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2003 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
25 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è, sotto questo
profilo, ricevibile;
che ci si potrebbe invero
interrogare sull'ammissibilità dell'impugnativa, laddove il ricorrente si
limita a rinviare alle argomentazioni contenute "nella lettera
indirizzata al Comando della Polizia Municipale di ___________ in
data 14.07.2003";
che il quesito può rimanere
nondimeno indeciso, il ricorso dovendo essere respinto – comunque sia – per i
motivi esposti in appresso;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo
"mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere impiegato durante
la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione
impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia
comunale di ___________);
che l'insorgente si duole di
come sia "mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale
preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze
determinate da particolari condizioni di traffico" (lettera del 14
luglio 2003, cui il ricorso rinvia);
che sempre stando al
ricorrente, "l'agente operante avrebbe … potuto appurare che il
sottoscritto non stava comunicando al cellulare, ma bensì intonando un
motivetto, tenendo la mano destra in prossimità della bocca a guisa di microfono"
(lettera citata);
che la versione fornita
dall'insorgente non risulta credibile, ove solo si consideri come in un successivo
rapporto del 24 settembre 2003 – cui l'interessato non ha presentato
osservazioni – l'agente denunciante ha precisato quanto segue:
"In data martedì 18
marzo 2003 alle ore 16.17 ero di servizio comandato di fronte al passaggio pedonale
di via ___________, prevalentemente usato dagli scolari che si
recano o tornano a casa da scuola.
All'orario di cui sopra,
notai transitare davanti alla mia persona, alla distanza di ca. 50 cm, la
vettura marca ___________ targata ___________ alla
cui guida il conducente stava inconfondibilmente conversando con telefono
cellulare in mano.
Mi rammento
perfettamente che non aveva la mano a mò di microfono davanti alla bocca, ma
teneva nel palmo rivolto verso l'orecchio un cellulare";
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza, ma l'insorgente non evoca nel ricorso circostanze plausibili atte
a inficiare le dichiarazioni dell'agente denunciante, e neppure si esprime
sulle circostanziate osservazioni presentate da quest'ultimo il 24 settembre
2003;
che neppure giova al
ricorrente dolersi dell'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione,
siffatta carenza non avendogli recato svantaggi né dal profilo sostanziale, né
da quello degli oneri processuali;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per
violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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