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Numero d'incarto:
30.2003.300
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.300/AMM
25233/003
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 5 settembre 2003 presentato
da
___________, ___________
contro
la decisione n.
_/ del ___________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 22 ottobre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto a ___________
___________ una multa di fr. 140.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
12 luglio 2003 in territorio di ___________:
"ha circolato su
sedime autostradale con il veicolo ___________ sprovvisto della
vignetta per l'anno in corso.
Inoltre ha abusivamente
acceso i fari fendinebbia nonostante le condizioni atmosferiche non lo richiedessero";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 41 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 32 cpv. 1 ONC; 86
cpv. 2 Cost. fed.; 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OUSN;
che ___________ ___________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 settembre 2003 nel
quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
22 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa a essere sentito (ricorso, pag. 4 in fondo) non merita accoglimento, gli
atti di causa essendo chiari e completi e l'audizione personale
dell'interessato non apparendo quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 1 cpv. 1 OUSN i
veicoli a motore e i rimorchi d'un peso totale sino a 3.5 t che circolano su
strade nazionali di prima e seconda classe sono assoggettati a una tassa
annuale di fr. 40.–; tali veicoli devono essere muniti di un contrassegno
apposto conformemente alle prescrizioni;
che giusta l'art. 32 cpv. 1
ONC – il quale concreta l'art. 41 cpv. 4 LCS – i fari fendinebbia possono
essere accesi solo in caso di nebbia, tempesta di neve o forte pioggia e, di
notte, su tratti con molte curve;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per l'abuso dei fari
fendinebbia l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.–, mentre per la circolazione senza
il contrassegno autostradale l'art. 10 OUSN prescrive una multa di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere "circolato
su sedime autostradale con il veicolo ___________ sprovvisto
della vignetta per l'anno in corso", e per avere "abusivamente
acceso i fari fendinebbia nonostante le condizioni atmosferiche non lo richiedessero"
(decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il
16 luglio 2003 dalla polizia cantonale);
che il ricorrente si duole
anzitutto di essere stato costretto a circolare sul tratto autostradale in questione
a causa della "presenza di lavori stradali che impedivano la
percorrenza della strada cantonale" (ricorso, pag. 3 verso l'alto) e
di essersi "limitato a percorrere un minimo tratto, uscendo al primo
casello autostradale" (pag. 3 a metà);
che, riguardo all'uso dei fari
fendinebbia, l'insorgente fa valere di aver ritenuto opportuno, "non
conoscendo la strada e trovandosi in difficoltà a causa dell'assenza di
illuminazione e della numerosa e poco conosciuta segnaletica orizzontale, ...
accendere le luci fendinebbia al fine di illuminare meglio la strada e quindi
di evitare incidenti o comunque disagio agli altri automobilisti" (ricorso,
pag. 4 nel mezzo);
che la versione fornita
dall'insorgente sulla necessità di circolare in autostrada risulta confutata
dagli accertamenti dell'agente denunciante, il quale – in un successivo
rapporto del 19 ottobre 2003 cui l'interessato non ha presentato osservazioni –
ha precisato quanto segue:
"la segnaletica da
cantiere posta all'entrata autostradale di ___________ autorizza
gli automobilisti a circolare senza il contrassegno autostradale sino alla
prima uscita, vale a dire fino all'uscita di ___________ nord
(circa 2 km).
Per chi circola oltre
questo tratto vi è l'obbligo d'applicare la vignetta autostradale sul veicolo.
Quest'ultima poteva essere comprata presso l'area di servizio autostradale di ___________,
oppure al posto di confine di ___________ ";
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza, ma l'insorgente non evoca nel ricorso circostanze plausibili atte
a inficiare le dichiarazioni dell'agente denunciante, e neppure si esprime
sulle circostanziate osservazioni presentate da quest'ultimo il 19 ottobre
2003;
che sotto questo profilo il
ricorso è destinato perciò all'insuccesso;
che l'evocata opportunità di
adoperare i fari fendinebbia non consente altresì di scostarsi dal querelato
giudizio, ove solo si consideri come "le condizioni meteo erano buone e
la visibilità normale" (contro-osservazioni del 19 ottobre 2003, pag.
1 in fondo; cfr. anche rapporto di contravvenzione, in fine), né l'insorgente
si trovava a circolare su un tratto "con molte curve" nel senso
dell'art. 32 cpv. 1 ONC;
che neppure giova al
ricorrente prevalersi di una sua possibile buona fede (ricorso, pag. 2 in alto
e pag. 3 a metà), le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale
essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1
cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 140.– per
violazione delle norme menzionate nella decisione impugnata;
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese;
per questi motivi, visti gli art. 41 cpv. 4 e 90 n. 1
LCS; 32 cpv. 1 ONC; 86 cpv. 2 Cost. fed.; 1 cpv. 1, 5 cpv. 1, 9 cpv. 1 e
10 cpv. 1 OUSN; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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