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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.290
Data decisione, Autorità:
12.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.290/AMM
24568/090
Bellinzona
12
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 4 settembre 2003 presentato
da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 14 ottobre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
13 giugno 2003 nell'abitato di _________:
"ha
circolato con il veicolo _________ producendo rumore evitabile
per lo stridere dei copertoni";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 33 ONC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 settembre 2003 nel quale
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
14 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 33 ONC, il
quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti
non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri
abitati, nei luoghi di riposo e di notte;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere –
nell'abitato di _________, il 13 giugno 2003 alle ore 23.40 – "circolato
con il veicolo _________ producendo rumore evitabile per lo
stridere dei copertoni " (decisione impugnata, con riferimento al
rapporto di contravvenzione steso il 25 giugno 2003 dalla polizia comunale);
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti considerazioni:
"Non
sono d'accordo perché quel giorno 13.06.03 alle ore ca.23.?? (almeno se la mia
memoria non mi inganna) non ero io alla guida della macchina _________
_________ _____?!!
Se
gentilmente voi mi potreste dimostrare il contrario (foto, Videocamera ecc.) ve
ne sarei molto grato. leggendo il rapporto di Polizia. Che dice che sarei arrivato
a velocità eccessiva e fare l'infrazione fra la Via _________ e
viale _________ _________ dove ci sono prima 2 semafori!!!
Curiosamente ho fatto la prova e ho percorso il tracciato un paio di volte
(velocità adeguata, normale!!) e mai ho avuto i semafori contemporaneamente
accesi verdi!!!!
Vi
prego di provare questi fatti e vi invito gentilmente a provare la vettura _________
per vedere se non e un problema di copertoni ho di strada (superficie)?!!
E
vi invito anche a provare la Strada Via _________ _________ svoltando
per Viale _________ pure a 20 Km/h e poi ditemi come stridano la
i copertoni??!!!!
Come
gia detto non sono disposto a pagare per una cosa che non ho commesso ho probabilmente
un errore che a fatto l'agente?!!!";
che in un successivo rapporto
del 7 ottobre 2003, sul quale l'insorgente ha avuto occasione di esprimersi,
l'agente denunciante ha precisato quanto segue:
"1.
di servizio comandato in unione al collega _________, durante un
controllo della circolazione su via _________, notavo giungere
dal ponte _________ il veicolo di marca _________ targato
_________ a velocità eccessiva producendo rumore molesto causato
dallo stridere dei pneumatici. Vista la nostra posizione non si è potuto
provvedere al fermo dello stesso. Comunque potevo rilevare che alla guida della
vettura vi era una persona di sesso maschile, cosa rilevata anche dal collega.
Il giorno successivo, a mezzo telefono, prendevo contatto con la signora _________
_________ in quanto il veicolo risultava intestato a lei;
la stessa dichiarava che il veicolo l'aveva il figlio _________,
inoltre mi rilasciava tutti i dati. […]";
che le constatazioni di un
agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza;
che l'insorgente non evoca
tuttavia – nel ricorso o nelle osservazioni al rapporto appena citato – nessuna
circostanza suscettibile di inficiare gli accertamenti di polizia, né indica
dove si trovasse al momento dell'infrazione o chi fosse alla guida dell'auto
che la madre dichiara essere stata in suo possesso;
che non giova altresì al
ricorrente l'aver trovato rosso uno dei due semafori durante "un paio"
di prove del medesimo tracciato, né tanto meno adombrare problemi di copertoni
(per altro non liberatori) o di manto stradale di cui non risulta il benché minimo
riscontro probatorio;
che neppure sovviene
all'interessato invocare la carenza di una prova fotografica della sua
infrazione, ove appena si consideri come l'accertamento di un reato può essere
esperito anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la
constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo;
che, ciò posto, nulla induce
nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale
non aveva del resto nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla
realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;
che l'entità della multa, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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