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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.236
Data decisione, Autorità:
26.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.236/AMM
20290/005
Bellinzona
26
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'_________ _________
2003 presentato da
_________ _________, _________
(patrocinato
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa
di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le
spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in
territorio di _________:
"alla guida della
vettura TI _________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra
collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________
_________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'_________
_________ 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere
eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di
svolta a sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase
di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e si duole in sostanza di come
"il conducente del motoveicolo, che verosimilmente sopraggiungeva ad una
velocità ben superiore a quella da lui indicata [30-40 km/h, n.d.r.], non abbia
visto l'indicatore di direzione, né abbia saputo interpretare nell'unico modo
plausibile (forse proprio a causa della velocità da lui tenuta) i movimenti del
veicolo del ricorrente testé citati", ossia "il rallentamento e il
progressivo allineamento lungo il centro della carreggiata" (ricorso, pag.
3 a metà);
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, ove appena si consideri
come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente
al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una
qualsiasi responsabilità del motociclista nel sinistro;
che, comunque sia,
un'eventuale manovra scorretta del conducente della motocicletta non esimeva il
ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli
dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che il Tribunale federale ha
invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a
sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha
azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere
tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico
che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla
sinistra (DTF 125 IV 83);
che ciò non esime tuttavia il
conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima
di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr.
anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che l'insorgente, in concreto,
non pretende di avere osservato tale regola, limitandosi al riguardo a
sottolineare di avere guardato gli specchietti retrovisori dopo aver
inserito l'indicatore di direzione (verbale d'interrogatorio del 6 aprile 2003,
pag. 1 verso il basso; cfr. anche osservazioni del _________ _________ 2003,
secondo paragrafo);
che in quel momento il
ricorrente, a suo dire, non è stato più in grado di scorgere il motociclista,
giacché "probabilmente doveva trovarsi nel punto morto della mia
vettura" (verbale citato, pag. 1 in fondo);
che anche in sede ricorsuale
l'interessato ribadisce di avere cominciato la manovra "con l'attivazione
dell'indicatore di direzione, alla quale ha fatto immediatamente seguito lo
spostamento graduale verso il centro della carreggiata" (ricorso, pag. 2
in fondo), senza tuttavia addurre una previa osservanza dell'art. 34 cpv. 3
LCS;
che se avesse prestato la
dovuta attenzione al traffico retrostante prima di segnalare il
cambiamento di direzione, l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere il
motoveicolo che si accingeva a superarlo, foss'anche a velocità eccessiva,
desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la
collisione;
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica del sinistro descritta dallo stesso ricorrente alla
polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che l'interessato
abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione enunciate nella
decisione impugnata;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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