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Numero d'incarto:
30.2003.23
Data decisione, Autorità:
19.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.23/CEG
800/001
Bellinzona
19
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per statuire sul ricorso 28 gennaio 2003 presentato da
_________ RI
0
difesa da: _________
contro
la decisione
n. _________ /_________ /_________ del _________ 2003 emessa d CRTE
0
viste le osservazioni del 5 febbraio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
17 gennaio 2003, ha inflitto a _________, _________, una multa di
fr. 200.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese
di fr. 20.–, per i seguenti motivi:
"benché formalmente
richiestogli con scritto del 17.9.02 nella qualità di detentore del veicolo
targato TI _________, ha ingiustificatamente omesso di collaborare
al fine di identificare l'autore di un'infrazione commessa con il menzionato
veicolo il _________ alle ore _________ a _________
";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 16 cpv. 1 e 22 cpv. 1 LACS;
che _________ è insorta
contro tale decisione con ricorso 28 gennaio 2003 in cui postula in sostanza
l'annullamento del querelato giudizio, con protesto di spese e ripetibili;
che nelle sue osservazioni 5
febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 16 cpv. 1 della
legge cantonale d'applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale (LACS; RL 7.4.2.1), il detentore di un veicolo a motore o di un
velocipede ha l'obbligo di fornire agli organi di polizia – se richiesto – le
informazioni necessarie al fine di identificare l'autore di un'infrazione alla
LCS commessa con il suo veicolo;
che l'art. 16 cpv. 2 LACS
riserva nondimeno l'applicazione delle norme di procedura penale cantonale,
secondo cui "ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la cui
risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all'art. 125
[coniuge, convivente, ascendenti e discendenti, fratelli e sorelle, cognati,
zii, nipoti, cugini, suoceri, genero e nuora] comportare l'apertura di un
procedimento penale" (art. 126 CPP);
che le contravvenzioni alle
norme della LACS sono punite con l'arresto o con la multa fino a fr. 5000.–
(art. 22 cpv. 1 LACS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di
collaborare all'identificazione dell'autore di un'infrazione commessa con il
proprio veicolo il 16 maggio 2002 alle 16.50 a Sorengo;
che la ricorrente lamenta, fra
l'altro, di avere indicato fin da subito di non essere stata alla guida del
proprio veicolo, presentando una dichiarazione scritta del 28 maggio 2002
firmata da _________, _________, del seguente tenore:
"Il sottoscritto
signor _________ - titolare del _________ _________ via
_________ - dichiara che la signora _________ -_________
il giorno giovedi _________ u.s. era
presente nel mio salone dalle ore 16.15 alle ore 17.30 per prestazioni
di shampoo e manicure";
che nella contestazione 4
giugno 2002 della multa disciplinare inflittale in data 21 maggio 2002, _________,
attraverso il proprio patrocinatore, ha da sempre sostenuto di non essere stata
alla guida del proprio veicolo, quel 16 maggio 2002, richiamandosi all'art. 16
cpv. 2 LACS in relazione con l'art. 125 CPP nonché alla giurispudenza federale
(DTF 107 IV 146) e prevalendosi sin da subito del proprio diritto di non
fornire informazioni;
che l'autorità di primo grado
ha richiesto il _________ 2002 a _________ di fornire le
generalità "dei familiari autorizzati a usufruire del suo veicolo onde
poter esperire un'inchiesta al fine di identificare l'autore dell'infrazione a
lei imputata";
che in risposta, il 27
settembre 2002, l'insorgente si è nuovamente appellata al suo diritto di non
fornire indicazioni atte a comportare l'apertura di un procedimento penale nei
confronti di un familiare, atteso che gli stessi si trovavano "nei
gradi di parentela previsti dall'art. 125 CPP (coniuge, fratelli e sorelle,
nipoti, genero e nuora)";
che, ciò posto, l'ingiunzione
dell'autorità di primo grado risultava in effetti suscettibile – di per sé – di
esporre un familiare all'eventualità di una sanzione penale;
che, in siffatte circostanze,
l'insorgente poteva a ragione appellarsi – in virtù dell'art. 126 CPP – al
rifiuto di ottemperare alla richiesta formulata dalla Sezione della circolazione;
che, dato quanto precede, si
giustifica in definitiva di accogliere il ricorso e di soprassedere al prelievo
di oneri processuali;
che per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 16 e 22 cpv. 1 LACS; 125
seg. CPP; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza è annullata
la decisione n. _________ /_________ /_________ del _________
2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, nei
confronti di _________, _________ .
- Non si prelevano né tasse né
spese.
Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
_________, _________,
Avv. _________ _________, _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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