AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.227
Data decisione, Autorità:
05.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.227/AMM
19084/090
Bellinzona
5
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 17 giugno 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto a _________ una multa di fr. 120.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i
seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"Ha posteggiato il
veicolo TI _________ su un passaggio pedonale";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 2 lett. e, 19
cpv. 2 ONC;
che _________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che in uno scritto del
_________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 37 cpv. 2 LCS è
vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di
pericolo alla circolazione; ciò vale – fra l'altro – sui passaggi pedonali
(art. 18 cpv. 2 lett. e, 19 cpv. 2 lett. a ONC),
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza degli art. 18 cpv. 2 lett. e e 19 cpv. 2 lett. a ONC, l'elenco allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 120.–;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere posteggiato il
proprio veicolo su un passaggio pedonale (cfr. la decisione impugnata, con
riferimento al rapporto allestito dalla polizia comunale di _________ il
_________ 2003);
che l'insorgente fa valere
quanto segue:
"La sera del _________
2003 sono andato a cena presso il Ristorante _________ a _________
e mi preme sottolineare che in quel periodo tutte le strade erano sbarrate a
causa di lavori in corso. Effettivamente la mia autovettura è stata posteggiata
sulle strisce pedonali. Puntualizzo però che la mia autovettura non
ostacolava nessuno ed [era] posteggiata vicino al ristorante in
quanto ho problemi di mobilità. Vorrei aggiungere che sono in possesso di un
permesso per invalidi (come potrete controllare nella vostra banca dati) il
quale mi permette di posteggiare anche in luoghi normalmente vietati ovviamente
tenendo conto che non ostacoli altre autovetture, pedoni o altre persone con
handicap fisici)";
che gli art. 31 lett. d e 32
lett. c RALCS consentono in effetti al titolare di un permesso speciale per
disabili di "parcheggiare in luoghi normalmente vietati, senza costituire
tuttavia pericolo o intralcio per la circolazione e se non vi siano posti di
parcheggio nelle immediate vicinanze";
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e accertato che
l'interessato fosse effettivamente in possesso di siffatto permesso speciale
(v. annotazione in calce al rapporto di contro osservazioni
presentate dalla polizia il 15 luglio 2003), si è rimessa al giudizio di
quest'autorità;
che, ciò posto, il ricorrente
era per vero autorizzato a posteggiare anche in un luogo vietato come un
passaggio pedonale, a meno che il veicolo fosse di pericolo o d'intralcio alla
circolazione o che vi fossero posti di parcheggio nelle immediate vicinanze,
circostanze che non trovano riscontro nel fascicolo processuale;
che in simili evenienze si
giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere
al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1
LCS; 18 cpv. 2 lett. e, 19 cpv. 2 lett. a ONC; 31 lett. d, 32 lett. c RALCS; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione
impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster