Parking fine annulled because offence committed by third party

30.2003.223Übriges Gericht02.09.2003Granted

Zusammenfassung

The Pretura penale upheld the appeal against a traffic/circulation authority decision imposing a CHF 50 fine for unlawful parking on a privately signposted lot. Although the appellant's explanations did not in themselves negate the offence, the file showed that the parking act had been committed by an employee of the appellant's painting business. The court held that the appellant could not be fined for an infraction committed by a third party, even if he was the business owner or vehicle holder. The challenged decision was therefore annulled and no costs were levied.

Regest

Art. 375bis and 375ter CPC; LPContr Art. 4 and 12; liability for violation of a posted parking prohibition: a sanction may not be imposed on a person merely because he is the business owner or vehicle holder where the unlawful parking was committed by a third party. If the case file, including uncontested statements, shows that the infraction was not committed by the addressee of the fine, the administrative penalty must be annulled; where the appeal succeeds, procedural costs may be waived (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.223

Data decisione, Autorità: 02.09.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.223/AMM

Bellinzona 2 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 giugno 2003 presentato da

_________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto ad _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

che l'insorgente fa valere quanto segue:

"Mi sembra un po' eccessivo denunciare qualcuno per aver posteggiato per un'ora e mezzo in un posteggio 'privato' alquanto vuoto per quell'ora e visto che con la denunciante ho anche parlato al telefono non mi sembra il caso che per altri artigiani ed operai maleducati (come a sua volta mi ha detto) che uno viene denunciato. Capisco l'inconveniente che le hanno portato e trovo sbagliato che per persone maleducate ci devono andare di mezzo tutti.

Visto che la situazione mi pare sia andata a risolversi da sola e per l'equivoco che il mio autista si sia fermato ed è incappato resto ancora con il pensiero della mia prima lettera di spiegazione del 18 aprile";

che le motivazioni addotte dall'insorgente a sostegno dell'infrazione non consentono – di per sé – di scostarsi dalla decisione impugnata;

che, nondimeno, dal ricorso – come pure dalle osservazioni del 18 aprile 2003, rimaste su questo punto incontestate – si evince come il reato non sia stato commesso dal ricorrente, ma da un operaio della sua impresa di pittura;

che, ciò posto, l'insorgente non può essere multato – quale titolare dell'impresa o detentore del veicolo – per un'infrazione perpetrata da terzi;

che in simili evenienze si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Intimazione a:

– _________, _________, – Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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