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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.221
Data decisione, Autorità:
29.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.221/AMM
17730/005
Bellinzona
29
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 25 giugno 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 25 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 6
giugno 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 60.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per il seguente fatto accertato il 20 ottobre 2002 in territorio di __________:
"ha posteggiato il
veicolo __________ per oltre 2 ore in luogo in cui è segnalato il
divieto di parcheggio. […] l'infrazione non è stata contestata";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 giugno 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
25 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "divieto di parcheggio" vieta il parcheggio di
veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1
prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (__________) commina – da 2 fino a 4
ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 60.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "posteggiato
il veicolo __________ per oltre 2 ore in luogo in cui è segnalato
il divieto di parcheggio. […] l'infrazione non è stata contestata"
(decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione emanato dalla
polizia comunale il 10 marzo 2003);
che l'insorgente si duole di
come la polizia gli abbia intimato, per la medesima infrazione, prima una
"procedura di multa disciplinare" del 28 novembre 2002 (doc. B
allegato al ricorso) – cui egli ha presentato osservazioni il 27 dicembre
successivo (doc. C allegato al ricorso) – e poi una "intimazione di contravvenzione"
del 10 marzo 2003 (doc. D allegato al ricorso), cui l'interessato non ha più
risposto considerando già evasa la questione;
che il ricorrente ritiene in
definitiva "grave il fatto che non si sia tenuto conto delle mie
osservazioni che spiegavano in modo esaustivo i fatti e che sottintendevano
pure una certa leggerezza nella constatazione da parte dell'agente che avrebbe
rilevato l'infrazione" (ricorso, a metà); donde il postulato annullamento
della risoluzione impugnata;
che nelle osservazioni appena
citate l'insorgente sottolineava come il veicolo indicato nella procedura
disciplinare – una __________ ___– "si trova regolarmente
parcheggiato in via __________ su un terreno di proprietà privata
sin dall'inizio di settembre 2002 senza mai più essere stato utilizzato. Pertanto
non è fisicamente possibile che si sia trovato sul luogo e all'ora da voi segnalati
in via __________ " (doc. C allegato al ricorso);
che tali contestazioni si
riferiscono tuttavia – come rileva giustamente l'agente denunciante in un
rapporto di contro osservazioni del 24 luglio 2003 su cui l'interessato ha
avuto occasione di esprimersi – a un secondo veicolo: non la __________ di
cui alle osservazioni del 27 dicembre 2002, ma una __________ munita
della stessa targa trasferibile __________;
che invano si cercherebbe
nelle note osservazioni, nel ricorso o nel successivo scritto del 14 agosto
2003 ogni censura atta a confutare gli accertamenti di polizia inerenti
all'infrazione commessa con quest'ultimo veicolo, né dal fascicolo processuale
emergono elementi che permettano di discostarsi dalla decisione impugnata;
che dalla fotografia prodotta
contestualmente alla lettera del 14 agosto 2003 non è altresì desumibile,
contrariamente al parere espresso dall'insorgente, la concordanza del luogo
immortalato con quello indicato nel rapporto di contravvenzione; tanto meno se
si considera che l'interessato si limita a definirlo il "luogo in cui si
trovava la mia vettura" senza neppure precisare a quale dei predetti
veicoli egli alluda;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 60.–, oltre agli
oneri processuali, per avere lasciato il veicolo __________ più di 2 ore
in divieto di parcheggio;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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