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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.218
Data decisione, Autorità:
29.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.218/AMM
19268/001
Bellinzona
29
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 giugno 2003
presentato da
____________ ____________, ____________
contro
la decisione n.
____________ /____________ del ____________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni del 2 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
13 giugno 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 500.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr.
80.–, per i seguenti fatti avvenuti il 26 febbraio 2003 in territorio di
____________:
"alla guida della
vettura ____________, nell'eseguire una manovra di retromarcia urtava
alcuni scooter danneggiandone uno. In seguito abbandonava il luogo del sinistro
senza osservare i doveri imposti dalla legge";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 n. 1 e 92 cpv. 1
LCS; 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 56 cpv. 4 ONC;
che ____________ ____________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 giugno 2003 in cui
conclude perché "le responsabilità vengano ripartite con equità";
che nelle sue osservazioni del
2 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che il ricorrente chiede,
contestualmente al gravame, di prendere visione del rapporto di polizia;
che il fascicolo processuale
inerente alle infrazioni commesse dall'interessato è sempre stato liberamente
consultabile dal medesimo, prima davanti alla Sezione della circolazione e –
dal 4 luglio 2003 – presso la Pretura penale a ____________;
che, ciò posto, non incombeva
certo a questo giudice invitare il ricorrente a esaminare l'incarto, ma
spettava semmai a quest'ultimo – qualora l'avesse ritenuto opportuno –
attivarsi per consultare gli atti;
che nulla impedisce del resto
all'insorgente di esaminare gli atti che lo riguardano anche dopo l'emanazione
dell'attuale giudizio;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere "alla
guida della vettura ____________, nell'eseguire una manovra di
retromarcia urta[to] alcuni scooter danneggiandone uno. In seguito
abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge";
che tale decisione poggia sui
seguenti accertamenti di polizia (v. rapporto del 20 marzo 2003, pag. 4):
"Il protagonista Neri,
dopo aver terminato la lezione presso la scuola media di ____________,
raggiungeva il parcheggio della scuola per recuperare la sua vettura. Giunto
sul posto il ____________ poteva costatare che diversi scooter
parcheggiati dietro la sua vettura gli impedivano di lasciare il parcheggio. Il
____________, visto che questo fatto non accadeva per la prima volta,
decideva lo stesso di fare retromarcia urtando volontariamente gli scooter con
la parte posteriore della vettura. Fra questi vi era anche quello del ____________,
che a causa dell'urto riportava dei danni a tutta la carenatura.
Il ____________ laciava
quindi il luogo senza preoccuparsi del danno causato. […]";
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti argomentazioni:
"come espresso nella
mia lettera del 22.5.'03 ribadisco che i motivi della contravvenzione indicati
nella vostra risoluzione non corrispondono a quanto accaduto, essendone invece
una interpretazione parziale e incorretta. La dicitura 'nell'eseguire una
manovra di retromarcia ecc.' non descrive la situazione quale si è svolta.
Pure lo scopo del mio
scritto del 22.5.'03 mi sembra sia stato travisato: esso infatti non era
finalizzato ad ottenere 'un abbandono del procedimento contravvenzionale'
quanto piuttosto a che le responsabilità vengano ripartite con equità. Mi auguro
infatti che gli estensori del rapporto di polizia (giunti sul posto, ripeto, il
giorno dopo l'accaduto) abbiano 'chiaramente documentato' pure le infrazioni
degli scooteristi, corresponsabili dell'accaduto e non mere vittime di una mia
manovra sbagliata. A questo punto chiedo mi vengano comunicate le misure
adottate nei confronti degli scooteristi";
che l'insorgente, pur dolendosi
di come la fattispecie descritta nella decisione impugnata non corrisponda
all'accaduto, non spende una parola nel ricorso per spiegare come si siano
svolti i fatti secondo il suo punto di vista;
che il lamentato accertamento
carente dell'infrazione non consente quindi di sovvertire la decisione
impugnata, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di indicare concretamente
la dinamica della collisione fra la sua vettura e gli scooter, così come il
motivo per cui egli avrebbe abbandonato il luogo del sinistro senza avvertire
chicchessia;
che dopo aver rifiutato di
rispondere alle domande postegli dalla polizia all'interrogatorio del 27 febbraio
2003, l'insorgente – nelle già evocate osservazioni del 22 maggio 2003 al
rapporto di contravvenzione – ha per di più riconosciuto come:
"– gli scooter,
appartenenti ad allievi della scuola di diploma adiacente alla scuola media
dove insegno, erano tutti posteggiati abusivamente in quanto il posto loro
assegnato si trova altrove; il posteggio dove è avvenuto il fatto è
invece riservato alle sole automobili (non è segnato perché vi si lascino degli
scooter) e praticamente occupato solo dai docenti della scuola media
– non solo: gli scooter
erano posti in modo tale da rendere impossibile l'uscita in retromarcia dal mio
posteggio, con doppio spregio delle regole, dunque, che non possono non essere
ovvie a studenti di 16–18 anni
– il leggero colpo dato
con la mia macchina agli scooter è stato pertanto del tutto volontario,
inteso quale ammonimento per l'ovvia infrazione nonché pressante invito a che
la cosa non avesse più a ripetersi
– […]"
che l'insorgente non contesta
in definitiva di aver commesso le infrazioni rimproverategli dalla Sezione
della circolazione – ammette anzi di aver deliberatamente urtato gli scooter
con la propria vettura – né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalla
decisione impugnata;
che neppure giova al ricorrente
adombrare eventuali responsabilità dei conducenti degli scooter posteggiati,
ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie
violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria
colpa;
che, per il resto, le
giustificazioni addotte dall'insorgente non sono tali da sminuire la gravità
oggettiva delle infrazioni da egli perpetrate alle norme della circolazione
stradale, tanto meno se si considera che la collisione con gli scooter è stata
intenzionale ed era suscettibile di recare notevoli danni materiali ai veicoli
coinvolti;
che la multa inflitta risulta
in definitiva proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi
dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e
3, 90 n. 1 e 92 cpv. 1 LCS; 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 56 cpv. 4 ONC; 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– ____________ ____________, ____________,
– Sezione della circolazione, ____________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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