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Numero d'incarto:
30.2003.204
Data decisione, Autorità:
18.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.204/ROC/MAM
Bellinzona
18
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 10 giugno 2003
presentato da
____________, ____________
contro
la decisione
6.06.2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
viste le osservazioni 25.06.2003 della
Sezione della Circolazione, ____________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Con decisione 6 giugno 2003 (emanata in forza di un rapporto
di contravvenzione 3.04.2003 della Polizia comunale di ____________ e
relazionato ad un procedimento di multa disciplinare ex artt. 1 e segg. LMD
avviato in data 23.01.2003, cui ha fatto seguito - non essendo stato pagato
l’importo della multa entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni -
la rituale intimazione della contravvenzione in data 3.04.2003, avverso la
quale il denunciato non ha sollevato obiezione alcuna al riguardo), la Sezione
della Circolazione, Ufficio giuridico, ____________, ha inflitto a ____________
____________, ____________, una multa di Fr. 100.- oltre alla tassa di
giustizia di Fr. 20.- e spese per complessivi Fr. 10.-, per avere egli in data
23 gennaio 2003 alle ore 14.45, in territorio di ____________ ____________,
località Strada ____________,circolato con il veicolo ____________ impiegando,
durante la guida, un telefono senza dispositivo “mani libere”. La risoluzione è
stata resa in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art.
3 cpv. 1 ONC.
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, ____________
____________ è insorto con tempestivo ricorso 10 giugno 2003, ammettendo la
fattispecie oggettiva e soggettiva di cui alla decisione impugnata, e
chinandosi pedissequamente alla relativa pena comminata dall’art. 3 LMD e
ammontante a Fr. 100.- (posizione no. 311 dell’allegato 1 OMD), ma postulando
contestualmente l’annullamento della tassa di giustizia e delle spese,
ammontanti globalmente a nominali Fr. 30.- (trenta), non avendo egli in nessuna
occasione ricevuto comunicazione veruna da parte della Polizia comunale di
____________ in merito al procedimento (disciplinare e ordinario) promosso nei
suoi confronti.
3.Con sua comunicazione 25.06.2003, il competente Dipartimento
si è formalmente astenuto dal formulare osservazioni in punto al gravame,
rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.
4.La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai
sensi dell'art. 12 LPContr.
5.Il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Il conducente
deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve
compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la
sua attenzione non deve essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi
riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ONC). Come visto in precedenza, il
ricorrente ammette sostanzialmente di avere violato i predetti disposti di
Legge, avendo egli impiegato durante la guida un telefono cellulare senza
dispositivo “mani libere”. Su questo punto non giova pertanto soffermarsi
oltre, ritenuto inoltre che la multa inflitta appare confacentemente
proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al
grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla Legge.
6.Il ricorrente solleva percontro dubbi circa la legalità
dell’importo addebitatogli a titolo di tasse e spese di giustizia. In concreto,
la decisione impugnata risulta essere un giudizio amministrativo a’sensi dell’art.
2 cpv. 1 LPContr, regolarmente intimato al denunciato e munito dell’indicazione
dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 2 cpv. 2 LPContr). In simile
evenienza, al condannato viene applicata una tassa di giustizia da Fr. 20.- a
Fr. 2’000.- e vengono pure accollate a quest’ultimo le spese cagionate dal
procedimento penale conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria. La
procedura della multa disciplinare risulta invece essere esente da tasse e
spese di giustizia (art. 7 LMD).
7.Ora, il summenzionato giudizio amministrativo risulta essere
la conseguenza della procedura contravvenzionale ordinaria promossa nei
confronti del denunciato ex art. 9 della Legge cantonale di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale, quest’ultimo non avendo
pagato l’ammontare della multa di Fr. 100.- di cui alla posizione no. 311
dell’allegato 1 OMD entro il termine di 30 giorni (art. 6 cpv. 1 LMD), la
polizia (e, per essa, il competente agente comunale cpl ____________
____________) avendo pedissequamente avviato, in applicazione dell’art. 6 cpv.
3 LMD, la procedura ordinaria con l’intimazione del rapporto di contravvenzione
3.04.2003 al denunciato (nel quale si attesta tra l’altro a chiare lettere
l’avvio della procedura ordinaria, la multa non potendo più essere pagata nella
procedura disciplinare). Ma, c’è un ma. Il ricorrente sostiene invero di non
avere mai ricevuto comunicazione alcuna da parte della Polizia comunale di
____________. Egli ammette però esplicitamente nel proprio allegato ricorsuale
di avere discusso, in occasione dell’infrazione, con l’agente di Polizia che lo
aveva fermato; logica conseguenza di quanto precede, e richiamata in
particolare la disposizione imperativa di cui all’art. 6 cpv. 1 LMD secondo il
quale “il contravventore può pagare la multa immediatamente o entro 30
giorni”, è la (non inficiata) presunzione dell’avvenuta immediata
intimazione brevi manu della multa disciplinare all’indirizzo del
denunciato, subitaneamente e al momento stesso del fermo operato dall’agente
incaricato. A queste condizioni, pur ammettendo la fedefacenza delle
allegazioni del cittadino amministrato, il quale, a suo dire, non avrebbe mai
ricevuto né il rapporto di contravvenzione -la cui intimazione, sia detto per
inciso, non avviene usualmente per invio raccomandato, ciò che, al contrario,
avrebbe senz’altro facilitato, in un ottica probatoria, la risoluzione del caso
in esame - né la pedissequa apertura formale della procedura ordinaria, risulta
senz’altro giustificata la decisione dipartimentale in punto a tasse e spese,
poiché il mancato pagamento nel termine di 30 giorni (art. 6 cpv. 1 LMD)
implica, d’un lato, l’inapplicabilità del precitato art. 7 LMD (esenzione dal
pagamento di tasse e spese) e, d’altro lato, quale logica e lapalissiana
conseguenza giuridica, l’applicazione dell’art. 2 LPContr e della vigente LTG.
Per il che, il ricorso va respinto con pedissequo
prelievo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e
spese di giudizio di questa sede, che lo scrivente Giudice, data la
particolarità del caso, ritiene di dovere fissare in misura estremamente
contenuta.
per questi motivi richiamati gli artt. 31 cpv. 1, 90
cfr. LCS, art. 3 cpv. 1 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 giugno 2003 di
____________ ____________, ____________, è respinto.
§ Di conseguenza la decisione no.
____/ del ____________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio
giuridico, ____________, è integralmente confermata.
-
La tassa di giustizia di
Fr. 30.- e le spese per complessivi Fr.20.- e relative al presente giudizio,
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione:
Sezione della circolazione, ____________,
____________ ____________, ____________,
Il giudice: il
Segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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