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Numero d'incarto:
30.2003.202
Data decisione, Autorità:
25.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.202/AMM
154902/008
Bellinzona
25
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 giugno 2003
presentato da
____________ _, ____________ -
contro
la decisione n.
____________ /____________ del ____________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni del 2 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a ____________
____________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il
28 marzo 2003, alle ore 23.00, in territorio di ____________:
"ha circolato con il
veicolo ____________ producendo rumore evitabile per l'uso irrazionale del
motore e lo stridere dei copertoni";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 33 ONC;
che ____________ ____________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 giugno 2003, emendato il
20 giugno successivo, nel quale postula in sostanza l'annullamento del
querelato giudizio o una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
2 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4
LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;
che ci si potrebbe invero
interrogare sull'ammissibilità dell'impugnativa, laddove il "ricorso"
del 4 giugno 2003 – da un lato – non consente di desumere una chiara volontà di
impugnare la decisione della Sezione della circolazione e – dall'altro – è
stato presentato 19 giorni dopo l'intimazione di quest'ultimo giudizio;
che i quesiti possono rimanere
nondimeno indecisi, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i
motivi esposti in appresso;
che la domanda del ricorrente
intesa all'audizione testimoniale della moglie non merita accoglimento, gli
atti di causa essendo chiari e completi e la prova richiesta non apparendo
quindi suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;
che, ciò premesso, nulla osta
all'emanazione della sentenza;
che per l'art. 33 ONC, il
quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti
non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri
abitati, nei luoghi di riposo e di notte;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere – il 28
marzo 2003 alle ore 23.00 – "circolato con il veicolo ____________ producendo
rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni"
(decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il 2
aprile 2003 dalla polizia cantonale);
che il ricorrente, nel suo
memoriale del 20 giugno 2003, espone la sua versione dei fatti e conclude in
sostanza dolendosi di come "la contravvenzione è stata causata dal
comportamento dei due agenti di polizia, comportamento che mi ha reso molto
nervoso, cosicché alla partenza ho lasciato andare troppo velocemente la
frizione. Si trattava pertanto di un perdonabile inconveniente di guida che sarebbe
potuto accadere anche al migliore dei conducenti in uno stato di agitazione
dopo ciò che era appena successo. Per di più non sono abituato a guidare
l'autovettura di mia moglie che reagisce sensibilmente ai comandi. Il rumore
rispettivamente il comportamento non era quindi evitabile. Il rumore causato
non era assolutamente dettato da cattive intenzioni, bensì era dovuto a una
manovra poco felice che è durata al massimo un secondo. Inoltre, non ci
trovavamo direttamente in un'area abitata, bensì sulla strada tra ____________
e ____________, cosicché non era possibile recare disturbo
particolare agli abitanti della zona" (complemento ricorsuale del 20
giugno 2003, pag. 2 lett. c);
che nella misura in cui
adombra eventuali corresponsabilità degli agenti denuncianti per il loro comportamento
asseritamente "minaccioso e aggressivo", il ricorso si palesa
d'acchito inconsistente, ove appena si consideri come in ambito penale ognuno
risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui
non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni
imputabile a propria colpa;
che neppure giova
all'insorgente far valere la non intenzionalità del suo gesto, le
contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio
punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv.
3 CP);
che il divieto di cagionare
rumori, contrariamente al parere dell'interessato, vige anche fuori dall'abitato
(cfr. il chiaro tenore dell'art. 33 ONC), in particolare se di notte – com'era
il caso in concreto – il fatto essendo intervenuto alle ore 23.00 del 28 marzo
(v. rapporto di contravvenzione);
che, in definitiva, il
ricorrente non nega di aver perpetrato l'infrazione rimproveratagli, né fa
valere ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata;
che l'entità della multa, per
finire, è proporzionata alla relativa gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa del multato e alle giustificazioni addotte dal
medesimo, ed è contenuta inoltre nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– ____________ , ____________ -,
– Sezione della circolazione, ____________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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