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Numero d'incarto:
30.2003.200
Data decisione, Autorità:
25.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.200/AMM
16144/006
Bellinzona
25
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 giugno 2003
presentato da
____________ ____________, ____________
contro
la decisione n.
____________ del ____________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, ____________,
viste le osservazioni del 16 giugno
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 23 maggio 2003, ha inflitto a ____________ una
multa di fr. 150.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e
le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 18 aprile 2003 in
territorio di Camorino:
"ha circolato su
sedime autostradale con il veicolo ____________ sprovvisto della
vignetta per l'anno in corso. Inoltre il veicolo aveva i fanali posteriori non
conformi alle prescrizioni (verniciata di nero). […] nell'applicazione
della multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del
30.4.2003";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 73 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2
OETV; 86 cpv. 2 Cost. fed.; 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OUSN;
che ____________ ____________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 giugno 2003 nel quale
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
16 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere "circolato
su sedime autostradale con il veicolo ____________ sprovvisto della
vignetta per l'anno in corso. Inoltre il veicolo aveva i fanali posteriori non
conformi alle prescrizioni (verniciata di nero). […] nell'applicazione della
multa si sono tenute in debita considerazione le osservazioni del 30.4.2003"
(decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il
20 aprile 2003 dalla polizia cantonale);
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti argomentazioni:
"stando alla vostra
risoluzione i fatti sono cambiati dalla prima intimazione:
– '… sprovvisto della
vignetta…'
– '… fanali posteriori non
conformi…'
io ripeto dicendo che la
vignetta l'avevo sul cruscotto siccome non avevo tempo di affrancarla decentemente
sul parabrezza; per i fanali posteriori trovo strano che la Sezione della
circolazione faccia passare la macchina al collaudo dicendo che non c'è niente
di irregolare e poi mi trovo qui a dovervi delle spiegazioni.
Inoltre vorrei chiedervi di
farmi avere una copia sulla vostra debita considerazione riguardante le mie
osservazioni del 30.04.03";
che, riguardo all'adombrata
modifica nella descrizione dei fatti, nell'intimazione di contravvenzione del
20 aprile 2003 all'insorgente era stato prospettato di aver circolato con il
proprio veicolo "avente la fanaleria posteriore completamente oscurata
in maniera artigianale e non avendo applicata sul parabrezza la vignetta
autostradale";
che siffatta descrizione
corrisponde, nella sostanza, a quella evocata poc'anzi figurante nel querelato
giudizio, sicché la censura non merita ulteriore disamina;
che il ricorrente non può
altresì prevalersi di avere sistemato la vignetta "sul cruscotto siccome
non avevo tempo di affrancarla decentemente sul parabrezza", ove si
consideri come per l'art. 6 cpv. 1 OUSN "il contrassegno dev'essere incollato
direttamente sul veicolo", e precisamente – trattandosi di autoveicoli –
"sul lato interno del parabrezza (sul bordo sinistro o dietro lo
specchietto retrovisivo interno)";
che, riguardo alla
verniciatura dei fanali posteriori, invano si cercherebbe nel fascicolo
processuale qualsiasi elemento che consenta di desumere che il veicolo sia
stato sottoposto a un collaudo in simili condizioni;
che, quand'anche si volesse
per avventura dar credito alla tesi ricorsuale, l'eventuale buona fede dell'interessato
non potrebbe comunque sia giovargli, le contravvenzioni alle norme sulla
circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per
negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che sulla richiesta di
"una copia sulla vostra debita considerazione riguardante le mie
osservazioni del 30.04.03" (ricorso, in basso), tale "debita
considerazione" concerne l'applicazione della pena e non risulta su alcun
supporto suscettibile di riproduzione cartacea;
che, per il resto, il
ricorrente non nega di aver perpetrato le infrazioni rimproverategli dalla
Sezione della circolazione, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi
dalla decisione impugnata;
che l'entità della multa, per
finire, è proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 73
cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 86 cpv. 2 Cost. fed.; 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 9 cpv.
1 OUSN; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– ____________ ____________, ____________,
– Sezione della circolazione, ____________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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