AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.20
Data decisione, Autorità:
14.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.20/STD
1085/007
Bellinzona
14 maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 29 gennaio 2003 presentato
da
_________, domiciliato a
_________,
contro
la decisione
_________ _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 24 febbraio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto:
che la Sezione della
circolazione con decisione _________
_________ 2003 ha inflitto al signor _________ _________ una multa
di fr. 120.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le
spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 3 aprile 2002 in
territorio di _________: "Ha posteggiato il veicolo TI _________
prima di un'intersezione almeno di 5 metri dalla carreggiata trasversale
";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS, 18 cpv. 2 lett. e,
19 cpv. 2 lett. a ONC.
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2002 nel quale postula
l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 24
febbraio 2003 la Sezione della circolazione auspica la reiezione del ricorso,
ritenendo la decisione impugnata fondata e suffragata da sufficienti prove;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che ci si potrebbe invero
chiedere se l'allegato ricorsuale – il quale si limita a far riferimento a una
lettera di osservazioni del 27 maggio 2002 alla polizia comunale – adempia i
requisiti di motivazione posti dall'art. 4 cpv. 3 lett. b e c LPContr;
che il quesito può nondimeno
rimanere indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per le
ragioni esposte in appresso;
che per l'art. 37 cpv. 2 LCS è
severamente vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo
o di pericolo per la circolazione. A tal proposito l'art. 18 cpv. 2 lett. d ONC
sancisce la proibizione di fermarsi volontariamente alle intersezioni, così
come prima e dopo di esse ad una distanza minore di 5 metri dalla carreggiata
trasversale. L'art. 19 cpv. 1 lett. a ONC precisa infine che non è consentito
il parcheggio laddove nemmeno la fermata è permessa;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza dell'art. 19 cpv. 1 lett. a ONC, l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a
60 minuti di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 120.--. Nei casi in
cui invece si tratta di una semplice fermata ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett.
d ONC, la multa prevista risulta essere di fr. 80.--;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere posteggiato il proprio veicolo
prima di un'intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale;
che il ricorrente non contesta
il fatto che il proprio veicolo fosse stato parcheggiato nelle vicinanze di
un'intersezione, a meno di 5 metri dalla stessa, ma semplicemente che egli lo
abbia fatto nell'ambito dello svolgimento della propria professione, per
effettuare una consegna di bibite (cfr. lettera del 25 gennaio 2003 e
bollettino di consegna, allegati al ricorso del 29 gennaio 2003);
che in effetti il fatto di
immobilizzare un veicolo allo scopo di procedere al carico ed allo scarico di
merce, rappresenta una fermata ai sensi dell'art. 18 ONC e non un parcheggio
(cfr. Bussy/Rusconi, CSCR, art. 18 ONC, n. 1.1);
che le motivazioni addotte non
consentono comunque di legittimare la sosta in zona vietata;
che pertanto la multa
comminata deve conseguentemente essere ridotta a fr. 80.--, oltre spese;
che in simili evenienze si
giustifica pertanto di accogliere parzialmente il ricorso ai sensi dei
considerandi;
che visto l'esito della
presente causa appare equo mandare esente il ricorrente dal pagamento di tassa
e spese ad essa relativa, mentre restano a suo carico quelle della precedente
procedura;
per questi motivi, visti gli art. 37 e 90 n. 1 LCS; 18 e
19 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Pertanto al signor _________
_________, _________, è inflitta una multa di fr.80.--, a cui
vengono sommati fr. 40.-- di tassa di giustizia e fr. 20.-- di spese per la
procedura di fronte all'Ufficio giuridico della sezione della circolazione, per
un totale di fr. 140.--.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Contro la
presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
_________ _________, _________,
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster