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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.180
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.180/AMM
15411/009
Bellinzona
11
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 20 maggio 2003 presentato
da
_______, _______
contro
la decisione n.
_______ /_______ del _______ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, _______,
viste le osservazioni del 2 giugno
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
del 16 maggio 2003, ha inflitto a _______ _______ una multa di fr.
500.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 2 aprile 2003 in territorio di _______:
"alla guida della
vettura _______ ometteva di fermarsi ad uno 'stop', si inoltrava
in un'intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14
cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che _______ _______ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 20 maggio 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
2 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e
a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina
(art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immessa in
un'intersezione senza fermarsi a un segnale di "stop" ed essersi scontrata
con un autoveicolo avente la precedenza;
che la ricorrente, dal canto
suo, fa valere quanto segue:
"[…] ribadisco che
allo stop mi sono fermata regolarmente. Data la scarsa visibilità sulla mia
sinistra resa molto precaria dai posteggi mi sono avviata lentamente per
accertarmi della provenienza di veicoli ma all'improvviso mi son trovata urtata
da un veicolo che viaggiava a velocità sostenuta. Lo dimostra il danno causato
del veicolo coinvolto come purtroppo anche il ferimento del conducente.
Le assicurazioni non hanno
ancora deciso ma riferendomi a quanto citato ritengo che l'infrazione non sia
giustificata";
che la versione ricorsuale
contraddice tuttavia la deposizione resa dalla stessa insorgente davanti alla
polizia cantonale, secondo cui "arrivata all'intersezione con via _______,
rallentavo per guardare se sopraggiungevano altri veicoli, senza però
fermarmi completamente allo stop. Alla mia destra e di fronte a me, non vi
era nessuno. Mi accorgevo però all'ultimo momento dalla mia sinistra arrivava
una vettura. Ho subito reagito bloccando il mio veicolo senza pero riuscire ad
evitare la collisione. Detto veicolo tentava di schivarmi spostandosi leggermente
alla sua sinistra, andando però ad urtare con la fiancata destra la parte
anteriore destra della mia auto, finendo la sua corsa contro un palo poco più
avanti sul marciapiede destro. […]" (verbale del 2 aprile 2003, pag. 1
in basso);
che la ricorrente non spende
una parola per spiegare il motivo di un siffatto cambiamento di linea
difensiva;
che l'argomentazione
ricorsuale non consente in definitiva di scostarsi dalle chiare ammissioni rese
dall'interessata davanti alla polizia, confermate per di più dalle
dichiarazioni dell'altro conducente coinvolto nel sinistro (verbale dello
stesso 2 aprile 2003, a metà: "circolavo ad una velocità di circa 40/50
km/h, non ero allacciato con le cinture di sicurezza. Giunto all'altezza della
via _______, improvvisamente una vettura non ha rispettato il
segnale stop sito sulla via _______ ");
che non giova neppure
all'interessata adombrare eventuali colpe di terzi, ove appena si consideri come
in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica dell'incidente descritta dalle parti dinanzi all'autorità
inquirente, questo giudice perviene al convincimento di come la ricorrente
abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratale dalla Sezione della
circolazione;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa – suscettibile di
compromettere la sicurezza del traffico, di cagionare notevoli danni materiali
e di mettere finanche a repentaglio l'incolumità fisica delle persone coinvolte
– come pure rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
– _______ _______, _______,
– Sezione della circolazione, _______.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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