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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.173
Data decisione, Autorità:
08.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.173/AMM
13856/010
Bellinzona
8
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 maggio 2003
presentato da
__________, __________
(difeso
dall'avv. __________ __________, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 10 giugno
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di
fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 7 marzo 2003 in territorio di __________:
"alla guida della
vettura __________ proveniente da una strada secondaria
s'immetteva su strada principale creando pericolo alla circolazione";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 maggio 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
10 giugno 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
che in un successivo scritto
del 18 giugno 2003 il ricorrente prospetta l'esperimento di un "sopralluogo
in contraddittorio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente
intesa all'esperimento di un sopralluogo è tardiva, essendo stata formulata
dopo la presentazione del ricorso – in violazione dell'art. 4 cpv. 3 lett. b
LPContr – senza che il ritardo fosse giustificato da motivi pertinenti;
che del resto non è dato a
divedere – né il ricorrente spiega – in che modo il postulato sopralluogo
sarebbe suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;
che, ciò premesso, nulla osta
all'emanazione della sentenza;
che per l'art. 36 cpv. 2 LCS
la precedenza alle intersezioni spetta al veicolo che giunge da destra (prima
frase); i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la
precedenza anche se giungono da sinistra (seconda frase);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso "da
una strada secondaria … su strada principale creando pericolo alla circolazione
" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione steso
dall'agente ___. __________ il 7 marzo 2003: "per aver circolato
alla guida dell'autovettura __________ __________ targata __________
omettendo di concedere la precedenza proveniente da una strada
secondaria immettendosi su di una strada principale, creando concreto pericolo
alla circolazione");
che in un successivo rapporto
del 4 giugno 2003 lo stesso agente denunciante ha avuto modo di precisare
quanto segue:
"Nell'ora e data
citate [il 7 marzo 2003 alle ore 10.50], si aveva modo di circolare alla
guida di un veicolo di servizio ufficiale all'interno dell'abitato di __________
sulla strada cantonale principale via __________ __________ direzione
__________.
Giunto all'altezza del
ristorante __________, dove dalla sinistra rispetto la nostra
direzione di marcia vi è lo sbocco della strada secondaria via __________
notavo giungere un veicolo fuoristrada, il quale conducente senza
rispettare la segnaletica esposta in loco (3.02 – 6.12 – 6.13 – 6.14) e senza
far cenno di rallentare si immetteva su via __________ direzione __________.
Onde evitare la sicura
collisione, entrambi i conducenti doveva frenare arrestandosi a circa 1 metro
di distanza dalle rispettive parti anteriori dei veicoli.
In base a quanto accaduto e
constatato, il comportamento del Sig. __________ ha creato
concreto pericolo alla circolazione.
Sia la segnaletica orizzontale
e verticale (dare precedenza) presente su via __________ all'intersezione
con via __________ è stata esposta come da prescrizioni vigenti e
chiaramente visibile";
che le constatazioni di
polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che l'insorgente non evoca
tuttavia circostanze concrete suscettibili di inficiare gli accertamenti dell'agente
denunciante, il ricorso esaurendosi nella generica contestazione secondo cui
l'interessato "non ha creato pericolo alla circolazione proveniente da
una strada secondaria su una strada principale", né "ha intralciato
la macchina della polizia";
che neppure giova
all'interessato adombrare incongruenze fra il rapporto di polizia del 7 marzo
2003 e quello del 4 giugno 2003 ("in quest'ultimo non si capisce bene
chi avrebbe constatato l'infrazione e chi erano i conducenti che hanno dovuto
frenare": cfr. osservazioni del 18 giugno 2003), l'infrazione essendo
stata chiaramente accertata dall'agente che ha sottoscritto entrambi i rapporti
e i conducenti costretti a frenare essendo senz'altro lo stesso agente denunciante
e il ricorrente;
che eventuali dubbi al
riguardo non sarebbero per altro suscettibili – comunque sia – d'inficiare l'accertamento
secondo cui l'insorgente, proveniente da una strada secondaria, ha omesso di
concedere la precedenza a un veicolo in transito sulla strada principale,
creando un concreto pericolo alla circolazione;
che, in siffatte evenienze,
questo giudice perviene al convincimento di come l'insorgente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa – suscettibile
di compromettere la sicurezza del traffico – rettamente commisurata al grado di
colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS
e 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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