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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.170
Data decisione, Autorità:
18.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.170/ROC/MAM
13306/009
Bellinzona
18
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
Segretario Assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 11 maggio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione
25 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni 28.05.2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, _________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.Con decisione 25 aprile 2003 (emanata in forza di un rapporto
di contravvenzione della Polizia cantonale, posto di _________, del
26.01.2003) la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, _________,
ha inflitto a _________ _________, _________, una multa pari a
Fr. 400.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli, in data 26
gennaio 2003 alle ore 17.50 in territorio di _________, località Via _________
_________, alla guida della vettura _________ eseguito una manovra
di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza ostacolando nel
contempo il traffico sopraggiungente in senso inverso. La risoluzione è stata
resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, come
pure dell’art. 73 cpv. 6 lett. a OSS.
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale _________
_________ è insorto con tempestivo ricorso 11 maggio 2003. Pur ammettendo
(parzialmente) la dinamica dei fatti così come esposti nella decisione
dipartimentale e la pedissequa commissione dell’infrazione alle norme della
circolazione di cui ai richiamati predetti disposti di Legge, egli postula, in
via principale, l’annullamento della decisione, e, in via subordinata, una
massiccia riduzione della pena con conseguente esenzione dal pagamento delle
tasse e delle spese giudiziarie, adducendo in particolare a motivazione il
fatto di non avere causato, con il proprio agire, un vero e proprio concreto
pericolo ad alcun altro utente della strada.
3.La Sezione della circolazione, con suo scritto 28.05.2003, ed
in applicazione dell’art. 10 LPContr, si è formalmente astenuta dal formulare
osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente
Giudice.
4.Nel merito, giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCS, l’utente
della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le
istruzioni della Polizia. In particolare, sulle strade dove sono tracciate le
linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste
linee (art. 34 cpv. 2 LCS), essendo vietato ai veicoli di oltrepassare le
stesse o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS). Laddove poi risulti
possibile sorpassare, è permesso farlo, solo allorquando la visuale sia libera,
il tratto di strada necessario sgombro, e la manovra non sia d’impedimento per
i veicoli che giungono in senso inverso (art. 35 cpv. 2 LCS).
5.Orbene, il ricorrente ha manifestamente ammesso di avere
sorpassato una vettura nel predetto tratto di strada, tracciata con una linea
continua di sicurezza, oltrepassandola. L’infrazione ai predetti disposti di
Legge appare pertanto manifesta e neppure contestata.
6.Il ricorrente ha dunque riconosciuto il proprio errore, ma,
come detto in precedenza, non ne riconosce la sua concreta pericolosità,
dimenticando però che per costante dottrina e giurisprudenza, la pericolosità
di una commessa infrazione relativa alla Legislazione in materia di
circolazione stradale, risulta punibile indipendentemente dal fatto che la
stessa sia concreta o meramente astratta (cfr. BUSSY/RUSCONI,
Commentario LCS, 3a. ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS). Su
questo punto il gravame non merita pertanto accoglimento, non risultando
necessario ai fini di giudizio determinare la presenza o meno sull’altra corsia
di eventuali vetture sopraggiungenti.
7.In via del tutto abbondanziale si rilevi comunque che il fatto
che il ricorrente abbia eseguito la predetta manovra di sorpasso, è ancor più
grave se solo si consideri che la commessa infrazione è avvenuta in pieno
giorno in una zona abitata e, pertanto, potenzialmente atta al passaggio di
varie persone, attorno alla cui protezione ruota del resto tutta la Legge in
materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento
costituzionale.
8.Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme
della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Per la
commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui
all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e
giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. In concreto, costatata la
manifesta ammissione di colpevolezza del ricorrente, resosi senz’altro conto
della portata del suo gesto, la cui pericolosità, seppur solo astratta ma, come
detto, ugualmente punibile, non può né deve comunque passare inosservata, ben
si confà di accogliere il gravame e di ridurre pedissequamente la multa ad un
importo pari a fr. 280.- (anziché fr. 400.-), con conseguente rinuncia, in
virtù del principio generale della soccombenza, all'accollo di tasse e spese di
giudizio di questa sede. L'importo della multa così come or ora commisurato,
appare peraltro confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti
concessi dalla Legge.
per questi motivi visti gli artt. 3, 27 cpv.1, 34 cpv.
2, 35 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, artt. 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 11 maggio 2003 di _________
_________, _________, è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la multa
inflitta a _________ _________, _________, con decisione
25.04.2003 della Sezione della Circolazione, _________, viene ridotta
a Fr. 280.-.
-
Non si percepiscono né
tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________,
_________ _________, _________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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