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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.165
Data decisione, Autorità:
08.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.165/AMM
13377/007
Bellinzona
8
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 6 maggio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 22 maggio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
del 25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
300.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di
fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 19 settembre 2002 in territorio di _________:
"alla guida del
veicolo _________ ometteva di fermarsi ad uno 'stop' e si inoltrava
in un'intersezione ostacolando la circolazione";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;
14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che Jolanta Jozefowski è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 6 maggio 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 22
maggio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che l'eventuale assunzione di
"qualche altro documento" prospettata dalla ricorrente con lettera
del 23 maggio 2003 – di per sé ammissibile – risulta priva d'oggetto, gli atti
di causa essendo chiari e completi;
che l'insorgente lamenta
preliminarmente un ritardo di 3 mesi dal momento dei fatti all'intimazione
della contravvenzione, così come di 4 mesi dall'inoltro delle osservazioni
all'emanazione del querelato giudizio;
che l'interessata si duole
altresì di come l'infrazione, a dispetto di quando indicato nella decisione
impugnata, sarebbe stata contestata nelle osservazioni del 23 dicembre 2003
alla polizia comunale, di cui allega una copia;
che le evocate carenze non
hanno tuttavia recato svantaggi di sorta alla ricorrente, ove si consideri come
essa ha avuto modo – comunque sia – di far valere le proprie ragioni davanti a
questo giudice, munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto;
che, ciò premesso, nulla osta
all'esame del ricorso nel merito;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e a dare la
precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina (art. 36 cpv.
1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di fermarsi
a un segnale di "stop" ed essersi inoltrata in un'intersezione ostacolando
la circolazione (decisione impugnata, con riferimento ai fatti descritti nel
rapporto di contravvenzione del 5 dicembre 2002);
che l'insorgente fa valere
quanto segue (osservazioni del 23 dicembre 2002, cui il ricorso rinvia):
"Essendo tutti i due in
salita, io da via _________ verso la curva della via _________ e
in direzione _________, il poliziotto dalla direzione _________ in
salita da dietro la curva della via _________, abbiamo avuti tutti i due
la visibilità un po' ridotta a causa della curva stessa.
avendo davanti a me un'auto
che saliva verso via _________ direzione _________, mi sono
fermata giusto dietro e a sinistra della stessa e, dopo che l'auto si sia
messa in salita, anch'io mi sono messa in moto, accelerando altrimenti sarebbe
difficile salire con la trazione posteriore.
Il poliziotto che saliva da _________
poteva non vedere questo fatto in quanto usciva dalla curva ed io ero già
di nuovo in moto.
Purtroppo non l'avevo visto
in quanto la sua moto si trovava nel cosiddetto 'angolo morto' della mia
vettura, cioè tra finestrino laterale sinistro e parabrezza e, solo dopo un po'
l'avevo potuto vedere, ovviamente frenando io e lui.
Fra di noi c'era la distanza
sufficiente per evitare la collisione ma ovviamente tutti i due dovevamo frenare
bruscamente. Le nostre velocità comunque erano ridotte in quanto tutti i
due eravamo in salita.
Dopo avermi fatto accostare
per il controllo dei documenti, il poliziotto non ha proseguito verso _________
ma è sceso giù lungo la via _________ verso l'autostrada e il
quartiere la _________.
Tenendo conto che le nostre
direzioni non s'incrociavano perché l'agente non saliva oltre la curva della
via _________ verso _________, ma scendeva verso la _________,
posso ritenere che non c'è stato il pericolo ed era piuttosto lui che si era
messo troppo avanti sulla curva. Sicuramente ci siamo spaventati tutti i due il
che è comprensibile. L'unica mia colpa era quella di non avere visto la moto
avendola nel 'angolo morto'. Ritengo quindi che si tratta piuttosto di un
evento casuale, anche se spiacevole. Nego però decisamente che si trattava di
una sicura collisione";
che l'insorgente non nega in
definitiva di essere incorsa nelle infrazioni rimproveratele dall'autorità di
primo grado (inosservanza dello "stop" e ostacolo alla circolazione),
limitandosi essenzialmente a rilevare di essersi fermata "dietro e a
sinistra" di un'autovettura che la precedeva all'intersezione e di essersi
poi messa in moto all'avvio dell'altro veicolo, senza più fermarsi a causa di
difficoltà a "salire con la trazione posteriore" e senza avvedersi
del centauro occultato dal montante "tra finestrino laterale sinistro e
parabrezza";
che le ragioni addotte dalla
ricorrente a sostegno del proprio agire, tuttavia, non giustificano lontanamente
l'inosservanza di un segnale di "stop" o la mancata percezione del
motociclista;
che non giova neppure
all'interessata adombrare eventuali colpe dell'agente ("era piuttosto lui
che si era messo troppo avanti sulla curva": osservazioni citate, in
basso), ove appena si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle
proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina
né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa;
che, in siffatte evenienze,
questo giudice perviene al convincimento di come la ricorrente abbia effettivamente
commesso le infrazioni rimproveratele dalla Sezione della circolazione;
che, nondimeno, viste le note
osservazioni del 23 dicembre 2002 – mai pervenute all'autorità di primo grado –
e ponderate attentamente le circostanze del caso concreto, si ritiene tutto
sommato adeguata una multa di fr. 200.–;
che il ricorso deve pertanto
essere accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
che il parziale accoglimento
del ricorso giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno
giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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