AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.148
Data decisione, Autorità:
19.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.148/ROC/MAM
11829/001
Bellinzona
19
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 22 aprile 2003
presentato da
___________, ___________ ___________
contro
la decisione
11 aprile 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________
viste le osservazioni 29 aprile 2003 presentate
dalla Sezione della Circolazione, ___________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione
11 aprile 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della
Polizia cantonale, posto di ___________ - relazionato ad un procedimento
di multa disciplinare a’sensi degli artt. 1 e segg. LMD, conclusosi in data
17.11.2002, il sig. ___________ ___________ non avendo ottemperato
all’invito di pagamento della multa di cui alla posizione no. ___________ dell’allegato
1 OMD entro il previsto termine di riflessione di 30 giorni - regolarmente
intimato al ricorrente in data 10.12.2002 e avverso il quale questi con proprie
osservazioni 24.12.2002 ha sostanzialmente negato ogni addebito, quanto precede
riconfermato dallo stesso con sue nuove osservazioni 25.02.2003 formulate
all’indirizzo del relativo rapporto di contro-osservazioni 4.02.2003 redatto
dall’allora preposto agente di polizia app. ___________ ___________), la
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________, ha inflitto
a ___________, ___________, una multa di Fr. 250.-, oltre a tassa
e spese di giustizia, per avere egli in data 31.08.2002 alle ore 11.00 in
territorio di ___________, località via ___________, circolato
alla guida del veicolo ___________ omettendo di osservare un segnale
luminoso. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1
e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 68 cpv. 1 OSS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ___________ ___________ è insorto con
tempestivo ricorso 22 aprile 2003, postulandone l’annullamento per non avere
egli commesso il fatto, e, subordinatamente, in applicazione del noto principio
penale ‘in dubio pro reo’, stante, a sua detta, l’assenza di prove irrefutabili
a suo carico.
C. Con sue osservazioni 29
aprile 2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del
gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base
degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della
polizia, laddove i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme
generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme
generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto concerne i segnali luminosi l’art.
68 cpv. 1 OSS prescrive che la luce rossa significa “Fermata”.
3.Concretamente, i fatti rimproverati all’insorgente sono stati
constatati da un agente della polizia cantonale. È ben vero che le
constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una
presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra, per contro, nel quadro delle
attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza
della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal
multato.
4.Nel caso di specie, l’agente accertatore ha stilato un
circostanziato rapporto di contro-osservazioni, nel quale, in particolare, si
legge: “… si prendeva nuovamente contatto telefonico con il denunciato il
quale, nel corso del colloquio, ammetteva nuovamente di essere l’autore
dell’infrazione”. Per il rimanente il preposto agente di polizia ha
confermato integralmente tutte le circostanze di fatto, tempo e luogo di cui al
predetto rapporto di contravvenzione.
5.Vero è, d’altro canto, che il ricorrente nega nel modo più
assoluto di avere mai proferito una simile ammissione di colpevolezza. Ma, vi è
un ma. Appare infatti di meridiana evidenza come le precise circostanze
descritte non possano certamente essere frutto di fantasia dell’agente, che, a
differenza del denunciato, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione,
non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà,
con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative, in
particolare per ciò che ne è della sua presa di posizione circa l’ammissione di
colpevolezza fornitagli oralmente dal denunciato nell’ambito della predetta
intercorsa conversazione telefonica. Ora, una simile dichiarazione, nella
denegata ipotesi in cui non corrispondesse al vero, risulterebbe talmente
foriera e gravida di (nefaste) conseguenze per l’agente denunciante che già
solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo ed incomprensibile
non intravvedere nella versione fornita dal rappresentante delle forze
inquirenti un maggior grado di veridicità e fedefacenza, e, di conseguenza, una
accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).
6.Per contro e sempre in questo contesto, le argomentazioni
addotte dall’insorgente, non sono liberatorie e non incrinano la credibilità
della versione dell’appuntato ___________, ritenuto poi in particolare
che lo stesso ricorrente a ben vedere non ha mai esplicitamente negato di essersi
trovato a circolare con la propria vettura nelle surriferite circostanze di
tempo e luogo e ritenuto poi inoltre che su esplicito invito delle competenti
Autorità, questi compilò in data 5.09.2002 un questionario all’indirizzo delle
forze inquirenti senza nulla eccepire circa il contenuto dello stesso che lo
indicava come soggetto di una infrazione alla Legge in materia di circolazione
stradale avvenuta proprio, guarda caso, all’ora e nel luogo di cui alla
decisione impugnata. A mero titolo abbondanziale, si rilevi
comunque come il ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai
fini di dimostrare o quantomeno rendere verosimile la propria innocenza e/o il
proprio eventuale mancato coinvolgimento personale nell’infrazione che qui ci
occupa, dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in
virtù del quale, fra l’altro, egli avrebbe potuto addurre fatti nuovi e
proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questi ha
manifestamente omesso.
- Giusta
l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è
punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il
Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i
medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS.
Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in
questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente
punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n.
3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), ritiene peraltro equo confermare l’importo della
multa a suo tempo inflitta a ___________ ___________, ed ammontante segnatamente a Fr. 250.- (duecentocinquanta),
confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Il
ricorso va pertanto respinto con pedissequo accollo, in applicazione del
principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi richiamati gli artt. 3, 27 cpv. 1 e
90 cfr. 1 LCS, art. 68 cpv. 1 OSS, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 22 aprile 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è confermata
la multa di fr. 250.- (duecentocinquanta) inflitta con
decisione 11 aprile 2003 dalla Sezione della Circolazione, ___________,
a ___________ ___________, ___________.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ___________,
Luigi Allegrone, ___________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster