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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.138
Data decisione, Autorità:
25.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.138/AMM
11334/004
Bellinzona
25
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 14 aprile 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 23 aprile
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 4
aprile 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 200.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr.
20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 gennaio 2003 in territorio di __________:
"Ha circolato con il
veicolo __________ avente 2 copertoni privi di sufficienti
rilievi antiscivolanti";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2
OETV;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 aprile 2003 nel quale
chiede in sostanza l'annullamento o la riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
23 aprile 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima
frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza
e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la
larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58
cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un
veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta
dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto
o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); per la guida di un veicolo a
motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per essere circolato con un'autovettura
"avente 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti"
(decisione impugnata; cfr. anche, nel dettaglio, il rapporto di contravvenzione
del 27 gennaio 2003);
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere in sostanza di non
essere proprietario del veicolo in rassegna, i cui quattro pneumatici
sarebbero stati per altro sostituiti nei termini concordati per telefono con un
agente di polizia ai fini della verifica;
che l'interessato non è stato
tuttavia multato in qualità di proprietario o detentore dell'automobile non
conforme, ma per essere circolato con siffatto veicolo in violazione
degli art. 29 cpv. 1, 93 n. 2 LCS e 58 cpv. 4 OETV;
che la successiva
regolarizzazione del veicolo non basta altresì – con ogni evidenza – a esimere
l'insorgente da una sanzione per avere contravvenuto alle predette norme della
circolazione stradale, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni contrarie
fornite da agenti di polizia di cui difetta per di più qualsiasi riscontro
istruttorio;
che la multa inflitta è, per
finire, proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e alla buona volontà mostrata dall'interessato
nel conformarsi alle prescrizioni legali, come pure contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che il ricorso, sprovvisto di
buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che le circostanze del caso
giustificano, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di tasse e spese
dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58
cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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