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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.134
Data decisione, Autorità:
24.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.134/pg
11301/002
Bellinzona
24
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 8 aprile 2003 presentato da
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione 4 aprile 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. L'
8 aprile 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la
decisione 4 aprile 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr.
340.-, oltre che fr. 80.- di tassa di giustizia e fr. 30.- di spese, per aver
circolato con l'autovettura targata __________ nell'abitato di __________
a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
L'allegato
era redatto in lingua tedesca.
B. In
data 17 aprile 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle
norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le
contravvenzioni:
art.
4 3 Il ricorso
deve contenere:
a) la
menzione della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art.
5 1 Il ricorso deve
essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art.
5 2 Errori di
scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua
italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso.
D. Giusta
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti
esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle
relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio,
sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati
irricevibili.
Nella
fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel
suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può
prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 8 aprile 2003 inoltrato da __________ __________, __________
__________, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, __________,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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