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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.132
Data decisione, Autorità:
17.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.132/AMM
9832/009
Bellinzona
17
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 1° aprile 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 5 maggio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
21 marzo 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 3 febbraio 2003 in territorio di
Lugano:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° aprile 2003 in cui chiede
in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
5 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere
"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento
al rapporto di denuncia del 3 febbraio 2003 agli atti);
che l'insorgente non nega di
aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle
seguenti considerazioni:
– causa mia separazione
non ho ricevuto gli atti della presente infrazione; di fatto io abito temporaneamente
in via __________.
– Mia moglie mi ha fatto
pervenire unicamente la vostra risoluzione e il decreto di multa.
– Ho parlato con la
direzione della Spett. __________, nella persona della signora __________,
alla quale ho dichiarato di essermi recato sia agli sportelli della Banca __________
che nell'agenzia viaggi __________ __________, e cioè
dagli inquilini del posteggio occupato.
– Per onore di verità ho
però ammesso di essermi recato in un negozio di fronte per consegnare una
busta; ho impiegato 5 minuti per questa operazione.
– La signora __________,
molto gentilmente, ha compreso la situazione e si rimette a vostra disposizione.
Scusandomi
dell'inconveniente sia con la Sua persona che con la signora __________,
spero vogliate rinunciare al decreto citato;
che le argomentazioni
ricorsuali non consentono tuttavia di discostarsi dalla decisione impugnata,
tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 2 maggio 2003 –
cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – lo stesso denunciante ha
rilevato che "il signor __________, gestore del __________
ha constatato l'autovettura parcheggiata per più di un'ora negli spazi
destinati all'agenzia", sebbene "al momento della
constatazione nei locali __________ non c'erano clienti";
che il denunciante, nel
medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia;
che, in simili circostanze, il
ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per
altro proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che la precaria situazione
finanziaria allegata dal ricorrente in una lettera del 5 maggio 2003 ("sono
disoccupato e in attesa di divorzio"), pur non giustificando la
riduzione di una multa di siffatta esiguità, induce questo giudice a soprassedere
– in via eccezionale – al prelievo degli oneri dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né spese
dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
__________ __________, __________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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