AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.131
Data decisione, Autorità:
19.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.131/ROC/MAM
10575/2003
Bellinzona
19
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 11 aprile 2003
presentato da
__________, __________
difeso da: Avv.
__________ __________, __________,
contro
la decisione
28 marzo 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
viste le osservazioni 22 aprile 2003 presentate
dalla Sezione della circolazione, __________;
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto
A. Con decisione 28 marzo
2003 (emanata in forza di un rapporto del 29 ottobre 2002 della Polizia
Cantonale, Posto di __________, cui ha fatto seguito la rituale
intimazione di contravvenzione 28 novembre 2002, avverso la quale il
ricorrente ha formulato sue osservazioni 16 dicembre 2002, negando
sostanzialmente ogni addebito) la Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________, Seseglio,
una multa pari a fr. 300.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli
in data 31 agosto 2002, alle ore 01.15 antimeridiane, in territorio di __________,
località Via __________, circolato alla guida della vettura __________,
urtando un autoveicolo parcheggiato sulla destra, metà sul marciapiede e metà
sulla strada, abbandonando pedissequamente il luogo del sinistro senza
osservare i doveri impostigli dalla Legge. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cfr. 1 e 92
cpv. 1 LCS, come pure dell'art. 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale, __________ __________ è insorto con tempestivo
ricorso 11 aprile 2003, postulandone l'annullamento per non avere egli
commesso, nelle surriferite circostanze di tempo e luogo, i fatti imputatigli.
Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 11 cpv. 2 LPContr, il
ricorrente ha inoltre prodotto, unitamente all'allegato ricorsuale nuovi mezzi
di prova, segnatamente il documento E (cartina stradale della Città di __________),
proponendo inoltre la propria audizione personale in questa sede, come pure
l'escussione testimoniale della sig.ra __________ __________.
C. Con sue osservazioni 22
aprile 2003, il competente Dipartimento ha postulato, per contro, la reiezione
del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Il ricorrente postula, come visto, l'assunzione di nuove
prove. Ora, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice la facoltà di
completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare nondimeno
ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi
di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc
in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122V
162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie le nuove prove offerte non appaiono
suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, gli atti di
causa essendo completi. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
3.In concreto si prospettano allo scrivente Giudice due versioni
dei fatti estremamente contrastanti l'una con l'altra. Da una parte, il
ricorrente asserisce di non avere mai circolato con la propria vettura __________
in Via __________ nelle surriferite circostanze di tempo, d’altra
parte, l'allora conducente del veicolo danneggiato allega che il sinistro in
esame sarebbe stato provocato proprio dalla vettura di proprietà del ricorrente
che si sarebbe poi eclissato senza avvisare il danneggiato né la polizia così
come previsto dall’art. 51 cpv. 3 LCS. Stante quanto precede, in assenza di una
prova apodittica in un senso o nell'altro, il presente giudizio dovrà
giocoforza basarsi su di un procedimento (e ragionamento) indiziario. Va quindi
esaminato, prima di chinarsi sulle disposizioni specifiche di circolazione
stradale, se le tavole dell’incarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di
imputare al ricorrente quanto indicato nella decisione impugnata.
4.Nell'accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento.
Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv.
1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella
valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere.
Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non
possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando,
secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi
che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e
teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una
certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando
il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120
Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).
-
Orbene, innanzitutto il
ricorrente esprime seri dubbi circa le constatazioni effettuate dalla
conducente dell'autovettura danneggiata come pure del di lei amico, stante
l'oscurità presente al momento dei fatti che avrebbe giocoforza impedito, o,
quantomeno, reso ardua, la determinazione precisa e scevra da errori del numero
di targa della vettura incriminata. Il ricorrente dimentica però avantutto che,
come emerge dal predetto rapporto di constatazione della Polizia cantonale, il
tratto stradale di via __________ presentava, seppur a tratti,
un'illuminazione artificiale, l'oscurità risultando così unicamente, e se del
caso, parziale. In secondo luogo è bene rammentare il tenore dell'art. 75 cpv.
5 OETV, secondo cui la luce per illuminare la targa delle vetture (prevista
dalla Legislazione in materia per tutte le vetture, ivi compreso il
modello __________ __________ del ricorrente) deve diffondersi il più
regolarmente possibile su tutta la targa in modo che possa essere facilmente
leggibile, di notte e con tempo chiaro, da almeno 20 (venti) metri di distanza.
A tali condizioni, rimaste del resto incontestate (il ricorrente non avendo mai
allegato nel corso dell’intera istruttoria un'eventuale difettosità del proprio
veicolo in tal senso), appare a non averne dubbio, non solo possibile ma
altresì altamente verosimile, che la conducente della vettura danneggiata, come
pure il teste __________, avessero entrambi visto correttamente il
numero della targa incriminata, senza cioè essere disturbati da una (denegata)
ridotta visibilità.
-
A sufficientemente sottomurare
la versione allegata da __________ __________, vi è poi quella del teste
__________, sulla cui credibilità, contrariamente a quanto
(reiteratamente) sostenuto dal ricorrente non vi è motivo di nutrire invero
dubbio alcuno, né per ciò che ne è della sua (giovane) età, né in punto alle
eventuali concolpe concomitanti eventualmente imputabili a quest'ultimo
(l'autofurgone __________ __________ risultando parcheggiato in zona
vietata), non essendo neppure ammessa in ambito penale e contravvenzionale la
compensazione delle colpe, né quo alla sua formazione ed esperienza
professionale di elettromeccanico, considerato in particolare il (ridotto)
lasso di tempo concessogli per potere individuare e memorizzare la targa,
neppure presupponendo del resto la sua formazione la precisa ed esatta
conoscenza di ogni singola vettura. In questo ultimo contesto, si rilevi poi
come il teste abbia comunque definito la vettura in esame quale Berlina di
colore scuro, ciò che corrisponde alla tipologia dell'automobile di proprietà
del ricorrente. Da ultimo, si rilevi poi, abbondanzialmente, che il teste __________,
dal momento dell'accaduto e sino al giorno del suo interrogatorio di Polizia,
avrebbe senz'alto avuto sufficiente tempo a disposizione per individuare pure
la marca ed il modello della vettura, risalendovi dalla conoscenza della targa,
ciò che egli, manifestamente, non ha fatto, da cui la (chiara) assenza di
qualsivoglia tipo di (più o meno legale) preparazione all'interrogatorio fronte
alle competenti Autorità, quanto precede a indizio della sua onestà
intellettuale e dunque della importante ed accresciuta dignità probatoria (la cosìdetta
Beweiswürdigkeit) della sua deposizione fronte alle forze inquirenti.
Il fatto poi che __________
avesse visto quale passeggera anteriore della vettura in questione, una
giovane donna, probabilmente bionda (cfr. suo verbale di interrogatorio
09.09.2002 pag. 1), risultando questa, al contrario, mora, non può essere
considerato errore determinante ai fini di giudizio, dal momento che, comunque,
la passeggera trovavasi all'interno dell'auto e, contrariamente alla targa
della vettura, non obbligatoriamente irradiata da fascio luminoso alcuno e,
dunque, di per sé (oggettivamente) difficilmente individuabile ai più.
- È
pur vero, inoltre, che dagli atti istruttori si è potuto accertare con
inequivocabile
chiarezza che il ricorrente, unitamente alla sua
amica/passeggera,
stava recandosi, nelle surriferite circostanze di tempo,
a
__________ presso alcuni amici, e proveniente dal Centro Città,
segnatamente
dall'autosilo
di Via __________ __________. Quale fosse, in questo contesto, l'esatto
tragitto
stabilito dal ricorrente, non è però dato di sapere. Certo è che
visionando
il documento di causa prodotto sub. doc. E, la sequenza
relazionata
al percorrimento di Via __________, risulta essere (parzialmente)
arzigogolata,
ma questo ancora non giustifica la tesi sollevata dal ricorrente
secondo
cui la stranezza del tragitto effettuato rappresenterebbe un indizio
atto
a scagionarlo, svariati e molteplici potendo comunque essere i motivi
(seppur
non identificati) di simile agire, in particolare quello (senz'altro
ipotizzabile)
relazionato a motivi di traffico, che, notoriamente affliggono la
Città
di __________ in concomitanza con le importanti manifestazioni musicali
estive.
8.Quo alla dinamica dell’incidente, il ricorrente ammette
peraltro che lo specchietto retrovisore destro della propria vettura è
risultato essere leggermente scalfito, ma questo fatto sarebbe da ricondurre
ad accadimenti risalenti a qualche giorno prima dei fatti imputatigli. Questa
constatazione temporale è rimasta però meramente allegata e non è stata in alcun
modo resa verosimile. Neppure le allegazioni circa l’eventuale dinamica del
sinistro e la relativa pedissequa impossibilità di un danno così esiguo allo
specchietto del ricorrente, non modificano punto l’intima convinzione maturata
dallo scrivente Giudice circa il coinvolgimento personale di questi nei fatti
in esame, poiché in alcun modo rese verosimili né plausibili.
9.Il ricorrente insinua inoltre, in merito al ritardo accumulato
dalla signora
nel segnalare l'infrazione, che lo stesso sia da addebitare a non
meglio
precisate sue strategie assicurative, tali asserzioni risultando però del
tutto
insufficientemente sottomurate e, dunque non pertinenti ai fini di giudizio
(la
portata di tali asserzioni non potendo però, anche da un punto di vista
meramente
deontologico, passare inosservata).
- Non solo, v’é di
più. Nel verbale d'interrogatorio del 7 settembre 2002 fronte
alle
forze inquirenti, il ricorrente, a precisa domanda della Polizia ("mentre
andava
verso __________, diciamo intorno alle ore 01.15, ha urtato un
veicolo
parcheggiato
regolarmente su Via __________. Cos'ha da dire a riguardo?"),
rispondeva
unicamente in tal guisa: "se mi fossi accorto di avere urtato un
veicolo,
mi sarei fermato, perché non ho bevuto, non ho problemi a guidare e
non
ho niente da nascondere". Questi aggiungeva inoltre nella risposta di
cui
alla
domanda seguente, manifestamente ed esplicitamente relazionata al
medesimo
contesto e alle medesime circostanze di luogo e tempo, di non aver
visto
alcuna persona sul marciapiede (di Via __________) in procinto di
indirizzargli
segnalazioni verbali e/o manuali. Quanto precede in crassa
contraddizione
con quanto allegato dal patrocinatore del ricorrente in sede di
osservazioni
16 dicembre 2002, come pure nel presente gravame, laddove il
ricorrente
ha asserito di non avere percorso via __________. Tali manifeste
divergenze
e contraddizioni caratterizzano senz’altro la personalità del
ricorrente,
la cui credibilità appare alquanto vacillante e rappresentano
ulteriore
indizio atto al raggiungimento dell’intimo convincimento dello
scrivente
Giudice in punto al coinvolgimento personale del ricorrente nei fatti
che
qui ci occupano.
11.Accertata dunque la dinamica dei fatti e stabilito
conseguentemente che la versione fornita dai sigg.ri __________ e __________,
risulta preminente rispetto a quella del ricorrente, non resta ora che chinarsi
sulle vere e proprie tematiche giuridiche, segnatamente sulla questione a sapere
se i predetti reati imputati al ricorrente e previsti dagli artt. 90 cfr. 1 LCS
e 92 cpv. 1 LCS siano effettivamente stati da questi commessi.
12.Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in
modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCS).
Egli deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada (art.
34 cpv. 4 LCS). In caso d'infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore,
tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per
quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (art. 51 cpv. 1 LCS). Se vi
sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il
danneggiato, indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve
avvertire senza indugio la Polizia (art. 51 cpv. 3 LCS).
13.Contrariamente a quanto sostenuto dalla Sezione della
Circolazione, l’art. 90 cfr. 1 LCS non può invero trovare concreta
applicazione, ritenuto che se è vero che il conducente deve sempre mantenersi
ad una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, è altrettanto
vero che al momento dell’accaduto la via __________ (strada comunale
secondaria a senso unico!) presentava una ridda di autovetture parcheggiate in
posizione vietata (per metà sul marciapiede e per metà sulla strada), da cui la
(oggettivamente) difficoltosa manovra del ricorrente, al quale non può essere
imputato il reato di cui all’art. 90 cfr. 1 LCS, non avendo egli, al momento di
oltrepassare la vettura poi rimasta danneggiata, agito intenzionalmente né
tantomeno avendo egli urtato detta vettura per una imprevidenza colpevole (art.
100 cfr. 1 LCS), dal momento che, alla luce della situazione venutasi a creare
in quel luogo, a quell’ora e a quelle condizioni, ben poco rimaneva da fare al
ricorrente se non cimentarsi nella manovra a costo di assumersi qualche
(limitato) rischio di collisione.
14.Quanto precede non giustifica però l’atteggiamento tenuto dal
ricorrente a seguito della sua manovra, non propriamente risoltasi nel migliore
dei modi. Resosi conto dell’accaduto, segnatamente della collisione con il
veicolo __________, egli avrebbe dovuto conformarsi ai propri obblighi
in caso di incidente così come previsto dall’art. 51 cpv. 1 LCS, ciò che
oggettivamente non ha fatto. Se anche si tenesse per buona la versione del
ricorrente secondo la quale questi avrebbe certamente agito di conseguenza se
solo si fosse accorto dell’intervenuto urto, v’è da rilevare altresì che giusta
l’art. 100 cfr. 1 LCS, anche la negligenza è punibile e, in questo senso, a
mente dello scrivente Giudice, commette senza dubbio negligentemente un’
infrazione quel conducente che non riesca a padroneggiare il veicolo in modo da
potersi conformare ai suoi doveri di prudenza in ogni e qualsivogia tipo di
situazione, ritenuto in particolare, e per ciò che qui ci occupa, l’obbligo
(dettato dalla prudenza) del guidatore di prestare attenzione (visiva e
uditiva) a tutto quanto si prospetti fronte al proprio settore di visibilità
antistante il veicolo (ma anche, per il tramite degli specchietti retrovisori
laterali e centrale, a quello retrostante); obbligo, in concreto, che il
ricorrente non ha rispettato dacché con ogni verosimiglianza, e nulla fa
minimamente supporre il contrario, questi, non si è sì avveduto dell’urto, ma
con modalità del tutto negligenti poiché a così difficili condizioni di
circolazione, egli avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla guida e a
tutto quanto lo stava circondando come pure alle vistose segnalazioni manuali
(chiaramente descritte dallo stesso teste __________) della conducente
dell’auto danneggiata. Una leggerezza, dunque, certo non dettata da mala fede,
ma che non può passare inosservata e che va dunque equamente e
proporzionatamente sanzionata.
- Giusta l'art. 92 cpv. 1
LCS, chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla
Legge, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di
quest'ultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo di cui all'art. 102
cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a
fondamento dell'art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice
tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ritiene peraltro equo
infliggere a __________ __________ una sanzione pecuniaria da
determinarsi in Fr. 150.- (duecento), confacentemente proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va così
parzialmente accolto come ai considerandi, con pedissequa esenzione, in
applicazione del principio generale della soccombenza, dal prelievo di tasse di
giustizia e spese di questa sede.
Per questi motivi richiamati gli artt. 31 cpv. 1, 51
cpv. 1 e 3, 92 cpv. 1 LCS, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 11 aprile 2003 è
parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la multa inflitta con decisione 28 marzo 2003 dalla Sezione della Circolazione, __________
a __________ __________, __________ è ridotta a Fr. 150.-
(centocinquanta).
-
Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia di questa sede.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________,
__________ __________, __________,
Avv. __________ __________, __________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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