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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.109
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.109/AMM
8909/003
Bellinzona
7
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 12 marzo 2003
presentato da
___________, ___________
contro
la decisione n.
___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 28 marzo
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7
marzo 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr.
500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 4 dicembre 2002 in territorio di ___________:
"alla guida
dell'autofurgone ___________, non osservava il segnale indicante
'circolare diritto' ma eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con
un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1
LCS; 14 cpv. 1 ONC e 24 cpv. 1 lett. c OSS;
che ___________ ___________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 marzo 2003 in cui
postula una riduzione della multa;
che in uno scritto del 28
marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente – come detto – per non avere osservato
un segnale indicante "circolare diritto", svoltando a sinistra e collidendo
con un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso;
che il ricorrente riconosce di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado ("ho
preso atto della vostra decisione citata ed accetto la mia responsabilità per
l'incidente in questione": ricorso, in alto); chiede nondimeno una riduzione
della multa, adducendo – fra l'altro – quanto segue:
[…] la mia famiglia dipende
dal mio salario che porto a casa ogni mese. Non ho mai commesso
precedentemente una infrazione del genere nella mia vita. Prometto intanto
anche che farò sempre la massima attenzione alla guida.
L'importo della multa è
fuori dalla mia portata, in quanto guadagno poco. […]
che la gravità della
violazione ascritta all'insorgente giustifica – di per sé – la sanzione
inflitta dalla Sezione della circolazione;
che tuttavia, data la precaria
situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si ritiene opportuno ridurre la
multa inflittagli a fr. 200.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali
dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv.
1, 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 24 cpv. 1 lett. c OSS; 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a ___________
___________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 100.– e alle spese di fr. 80.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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