AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.82
Data decisione, Autorità:
06.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.82/AMM
27366/990
Bellinzona
6
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 dicembre 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________
_________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 10 aprile 2002 in territorio di _________:
"alla guida del
veicolo TI _________ non osservava il segnale 'divieto di accesso'.
LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 18 cpv. 3";
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 dicembre 2002 in cui postula
in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
5 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale "divieto di accesso" indica che nessun veicolo
ha il diritto di passare (art. 18 cpv. 3 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'inosservanza di un divieto d'accesso l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) prevede una
sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato, come detto, per non avere osservato un
"divieto di accesso" in via _________ a _________;
che tale decisione poggia sui
seguenti accertamenti di polizia (v. rapporto di contro-osservazioni del 7
giugno 2002, pag. 1):
"In data 10.4.2002, verso
le ore 21.15, in normale servizio di pattuglia si percorreva la strada a senso
unico via _________. _________ a _________.
Nei pressi
dell'intersezione con via _________, ove sono ubicati dei
parcheggi 'a lisca di pesce' si notava parcheggiata la vettura _________
_________ _________ targata TI _________ con la parte
anteriore rivolta verso il senso opposto di marcia. […] Essendo in prossimità
dell'intersezione risultava subito evidente che per poter accedere, e
parcheggiare in tale modo, il conducente aveva inosservato il segnale di
divieto d'accesso posato a poca distanza (4-5 metri) […]";
che l'insorgente contesta la
decisione di primo grado per i seguenti motivi:
"– l'infrazione,
per la quale io sono stato multato, poggia e parte dall'assunto secondo cui,
così mi pare, sia impossibile e vietato posteggiare a retromarcia e quindi non
nella stessa maniera fatta da altri;
– il tutore dell'ordine,
da quanto emerge dall'incarto intero, non ha saputo portare altre prove e fatti
concreti per dimostrare questo mio 'divieto di accesso'. Egli, tra l'altro, ha
proceduto unicamente un mese dopo il fatto ad intimarmi una procedura di multa
disciplinare, senza mai aver prima segnalatomi la contravvenzione, cosa che del
resto normalmente si fa apponendo sul parabrezza il relativo avviso;
– una procedura quella
seguita insolita, a mio modo di vedere e che non riesce certo a dare una
spiegazione e una dimostrazione convincente della mia colpa. Pertanto resta
solo dimostrato il fatto di aver io posteggiato in maniera differente da altri
– per quanto attiene alla posizione anteriore/posteriore del mio veicolo nei
confronti di quello vicino – ma non certo si può dire di aver infranto un
divieto di accesso";
che il ricorrente si duole in
sostanza di come l'autorità di primo grado non sia riuscita a dimostrare
l'infrazione o l'impossibilità di una manovra di parcheggio regolare,
che egli, tuttavia, non spende
una parola per spiegare come siffatta manovra di posteggio sia effettivamente
avvenuta senza violare il divieto d'accesso;
che anche nella corrispondenza
precedente la querelata decisione, l'insorgente sottolineava come fosse
"senz'altro possibile posteggiare in retromarcia ed essere così pronti ad
uscire più agevolmente" (lettera del 29 luglio 2002), ma non precisava se
i fatti si fossero svolti in tal modo, trincerandosi dietro un "non
ricordo di aver commesso l'infrazione addebitatami, né tanto meno del come
avrei inosservato un divieto di accesso" (lettera del 31 maggio 2002 nel
mezzo);
che la lamentata carenza di
prove dirette dell'infrazione non consente in definitiva di sovvertire la decisione
impugnata, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di indicare il modo in
cui egli avrebbe concretamente posteggiato il suo veicolo senza infrangere il
divieto d'accesso;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per
violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 18 cpv. 3 OSS;
che neppure giova al
ricorrente evocare l'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione,
ove si consideri come – a prescindere dalla diversa versione fornita
dall'agente denunciante (v. contro-osservazioni del 7 giugno 2002, pag. 1 in
fondo) – l'interessato ha avuto modo di far valere le proprie ragioni già con
lettera del 31 maggio 2002, prima ancora dell'avvio della procedura ordinaria
(cfr. lettera 5 giugno 2002 della polizia cantonale);
che l'eventuale assenza di una
contestazione immediata non ha dunque recato svantaggi all'insorgente né dal
profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 18 cpv. 3 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________ _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster