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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.74
Data decisione, Autorità:
19.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.74/AMM
25828/907
Bellinzona
19
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 10 novembre 2002
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 280.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
10 settembre 2002 in territorio di _________:
"ha circolato con la
motoleggera TI _________ manomessa e conseguentemente non
conforme alle prescrizioni. Le modifiche apportate sono state tali da
comportare, secondo il controllo indicativo effettuato con apparecchio 'scootoroll',
una velocità punibile dedotta la tolleranza aggirantesi sui 66 km/h. Inoltre
non era in possesso della licenza di condurre cat. F";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 10 cpv. 2, 29, 93 n. 2 e 95 n. 1 LCS; 14
lett. b e 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 10 novembre 2002 nel quale
contesta la manomissione della motoleggera e conclude per una riduzione della
multa;
che nelle sue osservazioni del
22 novembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 10 cpv. 2 prima
frase LCS chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di
condurre; la violazione di tale precetto è punita con l'arresto o con la multa
(art. 95 n. 1 LCS);
che giusta l'art. 29 prima
frase LCS i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di
sicurezza e conformi alle prescrizioni; per le motoleggere l'art. 14 lett. b
OETV sancisce una velocità massima di 45 km/h, mentre l'art. 93 n. 2 LCS
commina a chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere che non è
conforme alle prescrizioni la pena dell'arresto o della multa;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato
– sprovvisto della necessaria licenza di condurre – con una motoleggera
manomessa in modo tale da raggiungere i 66 km/h;
che il ricorrente non nega di
aver circolato senza la necessaria licenza, ma si duole di non avere apportato
personalmente nessuna modifica al proprio veicolo;
che l'insorgente, tuttavia,
non è stato sanzionato per avere modificato personalmente la
motoleggera, ma per avere circolato con un veicolo manomesso in
violazione degli art. 29, 93 n. 2 LCS e 14 lett. b OETV (cfr. le motivazioni
esposte nella decisione impugnata);
che, al riguardo, lo stesso
ricorrente ha ammesso di avere acquistato la motoleggera "che poteva
superare i 45 km/h e siccome ero senza patente non l'ho fatta bloccare perché
non usavo mai lo scooter" (osservazioni del 22 settembre 2002 al rapporto
di contravvenzione);
che le violazioni ascritte al
ricorrente appaiono dunque senz'altro adempiute, quand'anche le modifiche siano
state apportate da terzi, il che giustifica – di per sé – la sanzione
inflitta dalla Sezione della circolazione;
che questo giudice ritiene
nondimeno opportuno – data la precaria situazione finanziaria allegata dal
ricorrente – ridurre la multa inflittagli a fr. 150.–, come pure soprassedere
al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2, 29, 93 n. 2
e 95 n. 1 LCS; 14 lett. b e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________
_________ è inflitta una multa di fr. 150.–, oltre a una tassa di giustizia
di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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